Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre1979, n. 69 ed alla legge regionale 17 dicembre 1979,n. 97. Interventi nella zootecnia.

Numero della legge: 6
Data: 24 gennaio 1983
Numero BUR: 3
Data BUR: 02/02/1983

L.R. 24 Gennaio 1983, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre1979, n. 69 ed alla legge regionale 17 dicembre 1979,n. 97. Interventi nella zootecnia.

(Pubblicata nel B.U. 02 febbraio 1983, n. 3, S.O. n. 2)


Art. 1

Il testo dell' articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 e' sostituito dal seguente:

<< Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone.

Per sostenere ed ampliare la base selettiva delle razze bovine da carne - in particolare delle razze maremmana, chianina, marchigiana - e delle razze ovine autoctone - in particolare della razza sopravissana - al fine di salvaguardare il relativo patrimonio genetico, la Regione concede nel quadriennio 1983- 1986:
a) un premio dell' importo di L. 100.000 per ogni manza da 16 a 24 mesi di eta' iscritta al libro genealogico;
b) un premio dell' importo di L. 150.000 per ogni giovenca fino a 36 mesi di eta' iscritta al libro genealogico;
c) un premio dell' importo di L. 50.000 per ogni agnello in eta' di riproduzione iscritta al libro genealogico. Potranno essere premiate anche le femmine bovine ed ovine, delle razze ed alle eta' di cui al precedente comma, figlie di soggetti non iscritti, purche' abbiano i requisiti morfologici per l' iscrizione ai relativi libri genealogici e costituiscano nuovi nuclei di selezione.
Considerata la particolare natura dell' intervento, i premi verranno erogati agli allevatori in deroga alle priorita' di cui al precedente articolo 3, primo comma >>.


Art. 2

L' articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, nel testo integrato dalla legge regionale 17 settembre 1979, n. 97, articolo 6, ultimo comma, e' sostituito dal seguente:

<< Acquisto bestiame

Per l' acquisto di capi appartenenti a razze bovine, ovine, caprine, equine, bufaline da destinare alla riproduzione la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a cinque anni, oltre una semestralita' di preammortamento, per l' intero ammontare della spesa ammessa.
Per l' acquisto di capi appartenenti a razze suine e per tutti gli altri capi di riproduzione diversi da quelli di cui al comma precedente, e, comunque, indicati all' articolo 1, la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a tre anni, oltre ad una semestralita' di preammortamento per l' intero ammontare della spesa ammessa.
Per l' acquisto di bestiame bovino, bufalino, suino, ovino, caprino ed equino destinato all' allevamento per ingrasso, la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a tasso agevolato della durata non superiore a due anni, per l' intero ammontare della spesa ammessa.
Per i prestiti di cui ai commi precedenti il tasso a carico dei beneficiari e' quello minimo fissato dalla normativa statale.
Il concorso regionale e' pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato, e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma.
Alla liquidazione a favore degli istituti di credito del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli appositi rendiconti che sono trasmessi all' assessorato regionale agricoltura e foreste e ai competenti settori decentrati regionali dell' assessorato stesso.
Esclusivamente per l' acquisto dei riproduttori maschi, appartenenti alla specie bovina, bufalina, caprina, ovina, suina, equina, allo scopo di potenziare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti a tasso agevolato, concede contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammessa >>.


Art. 3

Dopo l' articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 e' aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 14- bis.
(Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte )

Per la raccolta ed il trasporto del latte bovino, bufalino, ovino e caprino dagli allevamenti di produzione agli stabilimenti di utilizzazione, compreso lo stoccaggio e primo condizionamento nelle centraline intermedie, la Regione Lazio concede:
a) contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa elevabile al 70 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75 e dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore degli organismi di cui ai punti n. 1 e n. 2 del primo comma del precedente articolo 3;
b) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa ammessa elevabile al 60 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75 e dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore dei produttori di cui ai punti n. 3 e n. 4 del primo comma del precedente articolo 3.
La spesa ammessa di cui al precedente comma, indicata per unita' di prodotto, potra' essere definita per gruppi di allevamenti omogenei soprattutto riguardo alla quantita' di prodotto disponibile, in funzione della distanza media dagli stabilimenti di utilizzazione del latte e della viabilita', tenuto conto dell' eventuale stoccaggio e primo condizionamento del latte nelle centraline intermedie.


Art. 4

All' onere finanziario derivante dai precedenti articoli si fara' fronte con le disponibilita' finanziarie recate dal bilancio di previsione 1983 rispettivamente con i capitoli:
capitolo n. 01323 - << Premi a sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne e delle razze ovine autoctone >> (articolo 11, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);
capitolo n. 01315 - << Contributi per acquisto di riproduttori maschi >> (articolo 13, ultimo comma, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);
capitolo n. 01317 - << Concorso negli interessi dei prestiti per l' acquisto di bestiame >> (articolo 13, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69);
capitolo n. 01325 - << Contributi per la raccolta ed il trasporto del latte >> (articolo 14- bis, legge regionale 6 settembre 1979, n. 69).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.