Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, recante: «Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilita' approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60».

Numero della legge: 41
Data: 12 settembre 1994
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1994

L.R. 12 Settembre 1994, n. 41
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, recante: «Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilita' approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60».

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8).



Art. 1

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, e' inserita la seguente: «g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'Autostrada A1 Roma-Firenze».


Art. 2

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1987, e' inserita la seguente: «g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'autostrada Al Roma-Firenze L. 5.000.000.000.
Per l'attuazione dell'intervento previsto si provvede mediante apposita convenzione da stipulare con la Societa' autostrade concessioni e costruzioni S.p.a. e con l'E.N.A.S. (Ente nazionale autonomo strade). La convenzione prevista nel presente articolo e' stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici. La convenzione stessa e' approvata con deliberazione della Giunta regionale».



Art. 3

1. Per l'anno 1994 la spesa prevista in conseguenza dell'applicazione della presente legge, ammontante a lire 5.000.000.000, viene imputata al capitolo n.31221, tabella "B", spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1994. 2. Alla copertura del maggior onere di lire 5.000.000.000 si provvede mediante prelevamento della somma di pari importo dal capitolo n. 29002, lettera g) tabella "B" spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1994, che presenta sufficiente disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.