L.R. 17 Febbraio 1992, n. 13 |
Modifica alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55, concernente: "Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali".
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Art. 1 1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e' sostituito dai seguenti : "I contributi di cui al presente articolo possono essere integrati, in relazione alle disponibilita' sullo stanziamento complessivo, qualora i soggetti beneficiari abbiano dovuto far fronte, successivamente alla concessione del contributo, a spese necessarie e non prevedibili, sulla base di criteri, nelle misure e con le modalita' previste dalla presente legge, previa presentazione dei giustificativi di spesa. Sono altresi' ammessi a contributo anche quei comuni che devono provvedere ad elaborare una variante generale al piano regolatore (P.R.G.) anche in relazione al tempo trascorso dalla approvazione della medesima". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |