L.R. 09 Dicembre 1999, n. 37 |
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999" |
s.o. n. 4 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1
Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni: Tabella "A" - Entrata Tabella "B" - Spesa Le tabelle in oggetto non sono acquisite nel sito Art. 2
L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 è incrementata dell'importo di L. 7.161.717.006. Art. 3
Al comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, dopo le parole: "a raggiungere il 2 per cento" e prima della parola "complessivo" è aggiunto: "ovvero il 2,25 per cento". Art. 4
Al comma 1, dell'articolo 55 della l.r.7/1999, il capitolo 18984 è sostituito dal capitolo 18996. Art. 5
Il comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è sostituito dal seguente: "5. Nella fattispecie regolata in via generale nel comma 4, gli impegni di spesa relativi ai cofinanziamenti dell'Unione Europea sono assunti con provvedimento del direttore del dipartimento competente per materia, di concerto con il direttore del dipartimento economia e finanza. Nell'ambito del programma DOCUP obiettivo 5b Lazio 1994/1999, con lo stesso provvedimento vengono formalmente accettate le economie sopravvenute sui capitoli afferenti le annualità pregresse, inclusi quelli relativi al cofinanziamento regionale; i fondi relativi vengono reiscritti in competenza nei capitoli delle annualità in corso con decreto del Presidente della Giunta regionale.". L'articolo 40 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 è abrogato. Art. 6
L'articolo 100 della l.r. 7/1999 è così sostituito: "Art. 100
1 .Lo stanziamento del capitolo 32137 è incrementato di L. 700.000.000 per il completamento del progetto "PortaRoma"". Art. 7
Al fine di concorrere alle spese di costituzione e di avvio del consorzio Artigiancredito del Lazio di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 è istituito il capitolo n. 22228 denominato "Contributo una tantum dell'Artigiancredito del Lazio per le spese di costituzione e di avvio" con lo stanziamento per l'anno 1999 di L. 500.000.000. Art. 8
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. Gli interventi di sistemazione degli acquedotti di proprietà dell'ARSIAL di cui al comma 1, relativamente ai comuni di Roma e Fiumicino, sono elaborati dall'ACEA che allo scopo presenta singoli progetti definitivi, distinti eventualmente in stralci funzionali, da sottoporre al preventivo parere del C.T.C.R. regionale.". "1 ter. Al finanziamento dei progetti per gli interventi di sistemazione degli acquedotti di cui al comma 1 bis, l'ARSIAL provvede tramite il netto ricavo del mutuo stipulato in applicazione del comma 1, limitatamente all'importo di L. 6.400.000.000.". Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/1997, modificato dall'articolo 53 della l.r. 7/1999, è sostituito dal seguente: "2. Il trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 12/1997 è perfezionato con atti formali dai comuni interessati e dall'ARSIAL entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i trasferimenti già effettuati dai predetti enti.". Il comma 2 quinquies dell'articolo 53 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente: "2 quinquies. Il finanziamento delle opere di sistemazione e miglioramento degli acquedotti e delle strade di proprietà dell'ARSIAL da trasferire ai comuni interessati, comprende tutte le tipologie di acquedotti anche se non rurali.". Art. 9
Sono abrogati i punti 30 - 32 - 35 - 38 - 45 della tabella B) allegata alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 48 relativi al finanziamento di infrastrutture, non realizzate, da destinarsi al servizio pubblico di trasporto pubblico locale in favore delle società A.T.A., C.A.R., MESIANO, GALATI, TATTA, SETUR; è altresì soppresso il punto b) della tabella A) allegata alla deliberazione del Consiglio regionale n. 364 del 20 dicembre 1991, limitatamente all'intervento previsto in favore della società VITERTUR; le risorse in tal modo reperite, di ammontare complessivo pari a L. 4.259.000.000, costituite per il 75 per cento da fondi dello Stato e per il 25 per cento da fondi regionali ed accantonate sui capitoli 43201 e 43207 del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 sono destinate, con successivo provvedimento amministrativo, alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45. Art. 10
Al punto 13) della tabella B) allegata alla l.r. 48/1988, relativo al finanziamento di infrastrutture in favore del CO.TRA.L., la dizione "arco di lavaggio nelle rimesse di Fiuggi e Montalto di Castro" è sostituita con la seguente: "arco di lavaggio nelle rimesse di Grottaferrata e Montalto di Castro". Art. 11
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 dopo la lettera o- quindecies) sono aggiunte le seguente lettere: "o-sedecies) svincolo di accesso al comune di Ladispoli della S.S. 1 Aurelia; o-septies decies) svincolo cavalcavia via Cassia nel comune di Campagnano località Valle di Baccano.". Al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera o-quindecies) sono aggiunte le seguenti lettere: "o-sedecies) svincolo di accesso al comune di Ladispoli della S.S. 1 Aurelia L. 3 miliardi; o-septies decies) svincolo cavalcavia via Cassia nel comune di Campagnano località Valle di Baccano L. 1 miliardo.". Art. 12
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 è sostituito dal seguente: "3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1.". Dopo il comma 3 dell'articolo 6, della l.r. 22/1999 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, devono essere presentate entro il 31 maggio 2000; per gli esercizi finanziari successivi vale quanto stabilito dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.". Art. 13 All'articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per le attività svolte in forma associata, in sostituzione di quanto previsto alla precedente lettera d), i richiedenti devono produrre: certificato di iscrizione a ruolo; dichiarazione di appartenenza alla forma associativa resa dal presidente della stessa; certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese (solo per le cooperative). La presente disposizione trova attuazione anche nei confronti delle domande già presentate ma non definite alla data di entrata in vigore della norma stessa.". Art. 14
La nomina a direttore generale, a vice direttore generale, a direttore tecnico ed a direttore amministrativo dell'ARPA Lazio, istituita con legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, determina per i dipendenti della Regione Lazio e degli enti ed aziende regionali del Lazio il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 luglio 1997, n- 181, ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ARPA Lazio, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Art. 15
Le disponibilità del fondo speciale, di cui alla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, istituito presso la FILAS S.p.A. e finalizzato alla provvista agevolata a favore degli istituti di credito per finanziamenti alle PMI, non utilizzate e al netto degli impegni residui sono trasferite sul fondo speciale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 per le finalità previste dall'articolo 2, lettere a) e b) della legge stessa. A tal fine la FILAS S.p.A. deve rendicontare la situazione del fondo relativo alla l.r. 64/1991 e provvedere al trasferimento delle somme disponibili, dandone comunicazione all'assessorato competente in materia. Art. 16
Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità, i comuni nei quali è presente la coltivazione del predetto vitigno, quale espressamente della vocazionalità delle aree territoriali interessate, in particolare il comune di Tivoli sono autorizzati ad attuare programmi di intervento che prevedono: l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di uva da tavola con materiale idoneo della cultivar "Pizzutello di Tivoli", compresi le opere e le strutture aziendali per l'irrigazione; l'ammodernamento e la razionalizzazione dei vigneti esistenti, con o senza reimpianto, compresi le opere e le forniture aziendali per l'irrigazione; la realizzazione e l'ammodernamento di strutture aziendali e interaziendali per la cernita ed il confezionamento dell'uva e la conservazione; la realizzazione della "strada del Pizzutello" in comune di Tivoli idonea a soddisfare le esigenze agricole dei viticoltori unitamente a quelle di promozione dell'uva tramite il turismo rurale. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere riconosciuti agli agricoltori singoli o associati che gestiscono gli impianti e le strutture oggetto di aiuto. L'intervento di cui alla lettera d) è riservato al comune di Tivoli. L'aiuto per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è previsto fino al 45 per cento dell'investimento ammesso, mentre l'aiuto per l'intervento di cui alla lettera d) è previsto fino al 75 per cento della spesa ammessa. I comuni interessati acquisiscono le domande di aiuto e provvedono all'istruttoria delle stesse utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture decentrate dell'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, si istituisce il capitolo di spesa n. 21144 con la seguente denominazione: "Contributi per la salvaguardia del patrimonio genetico del vitigno per uva da tavola "Pizzutello di Tivoli" e favorire la biodiversità con la somma in competenza e cassa di L. 400.000.000 che si prelevano dal capitolo di spesa 21137. L'assessorato competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale provvede a proporre l'accreditamento dei fondi ai comuni interessati secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e dall'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25. Art. 17
All'articolo 3 della l.r. 2 giugno 1997, n. 20 è aggiunto il seguente comma: "6. La previsione del comma precedente non si applica nel caso in cui la mancata apertura al pubblico dell'esercizio o di parte di esso dipende dai tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative.". La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1997 è sostituita dalla seguente: "c) non venga rispettato il termine per l'ultimazione degli interventi. Nel caso di realizzazione parziale delle strutture e degli impianti al 30 novembre 1999, la concessione dei contributi viene disposta in misura proporzionale rispetto al progetto dichiarato ammissibile, purchè realizzato nella misura non inferiore al 50 per cento. A tal fine deve essere presentata da parte degli interessati la documentazione comprovante la realizzazione parziale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.". Art. 18
La denominazione del capitolo 32143 è così modificata: dopo la parola "attrezzature" aggiungere "e per lo svolgimento dei suoi programmi di sviluppo". Art. 19
Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo 23112 denominato "Contributo ai comuni sugli oneri conseguenti all'esercizio della sub-delega in materia di demanio marittimo" con lo stanziamento di L. 500.000.000. Art. 20
All'articolo 64 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 sono aggiunte le seguenti lettere: Monteflavio (Roma) L. 90.000.000 Comuni Provincia di Latina L. 1.256.000.000 Coreno Ausonio L 800.000.000 Art. 21
Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11212 un importo pari a L. 120.000.000 è destinato all'Abbazia territoriale di Subiaco per manifestazioni ed iniziative di carattere storico, culturale ed artistico. Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione al dipartimento affari strategici istituzionali della presidenza del programma delle attività e del relativo piano finanziario delle spese da sostenere. Art. 22 L'articolo 4, comma 4 e l'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 sono abrogati. All'erogazione delle somme spettanti a saldo dei finanziamenti concessi, si provvede a seguito del rilascio del certificato di collaudo. Art. 23
Il comune di Zagarolo è autorizzato ad integrare il programma previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 67 entro il termine del 10 dicembre 1999. La deliberazione comunale di approvazione del progetto deve pervenire alla Regione, assessorato competente in materia di opere e reti, entro il 15 dicembre 1999 al fine di consentire gli adempimenti previsti al comma 2 del citato articolo di legge entro il termine dell'esercizio finanziario in corso. Art. 24
Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) sono aggiunti i seguenti: "8 bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP) di cui all'articolo 30. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma. 8 ter. In sede di redazione del piano territoriale paesistico regionale (.PTPR) di cui al capo IV della l.r. 24/1998 si tiene conto delle disposizioni introdotte con il precedente comma.". Art. 25
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 le parole "delle cinque organizzazioni", sono sostituite dalle seguenti: "delle sei organizzazioni". Art. 26
Il termine di trasformazione delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, previste dall'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46, confluenti nel fondo di garanzia ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 è prorogato e unificato al 31 dicembre 2000. Art. 27
Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, la somma di L. 700.000.000 è destinata alle maggiori esigenze per contributi per gli alloggi degli studenti dell'A.DI.S.U. Roma Tor Vergata risultati idonei. Art. 28
E' istituito il capitolo 32154 pari a L. 500.000.000 destinato all'amministrazione provinciale di Latina per la riqualificazione ambientale e le aree di accesso al Cristo Redentore e al Santuario di San Michele Arcangelo, in occasione del centenario del Redentore secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni. Art. 29
1. Lo stanziamento del capitolo 12201 è incrementato di L.150.000.000 per consentire all'ARSIAL di concorrere alle spese per la realizzazione della prima fiera regionale dei prodotti tipici enogastronomici del Lazio. Art. 30
1. Gli importi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 64 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 sono elevati di L. 200.000.000 ciascuno. Art. 31
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 12201, una quota è riservata alla corresponsione di un rimborso spese non superiore a L.3.500.000 agli allievi dell'ottavo corso per l'accesso alla professione forense, per i quali non è stata corrisposta alcuna borsa di studio a causa dell'indisponibilità di fondi nell'esercizio 1998. Art. 32
1. Per la ricostruzione della Torre Campanaria nella città di Cassino travolta dagli eventi bellici, nell'ambito della partecipazione regionale alla ricostruzione delle memorie storiche, urbanistiche e monumentali del territorio, è autorizzato uno stanziamento di L. 200.000.000. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 44233 di nuova istituzione denominato "contributo regionale per la ricostruzione della Torre Campanaria della città di Cassino per un importo di L. 200.000.000. Alla copertura finanziaria si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo 16313. Art. 33
La nomina a direttore generale, a vice direttore degli enti di emanazione regionale, determina per i dipendenti della Regione Lazio e degli enti e aziende regionali del Lazio il loro collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti di massimali di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 181 e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto alle aziende ed enti interessati che procederanno al recupero della quota a carico dell'interessato. Art. 34
In attesa dell'adozione del regolamento complessivo previsto dall'art. 17, comma 1 della l.r. 12/1999, la presente norma detta disposizioni transitorie per la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato fondo, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera n) della l.r. 12/1999. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra i comuni capoluoghi di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 febbraio 1982, come da ultimo modificata dalla deliberazione del 30 maggio 1985, in quote-parti proporzionali ai seguenti parametri: numero delle abitazioni in locazione esistenti presso ciascun comune, come individuate dall'ISTAT dell'ultimo censimento; numero degli sfratti desunto dall'ultima pubblicazione ufficiale del Ministero degli interni "Osservatorio degli sfratti" o comunque fornito dal Ministero stesso; importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal comma 2 e sentiti i comuni interessati, adotta l'elenco dei comuni destinatari delle risorse del fondo, assegnando ad ognuno la quota-parte di competenza. I requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione sono quelli previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1999, fatto salvo quanto previsto per i comuni dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto ministeriale. I comuni gestiscono il fondo secondo quanto previsto dal d.m. 7 giugno 1999, e provvedono alla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 11, comma 8 della l. 431/1998, successivamente al mese di settembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, i comuni inviano, altresì, alla Regione la rendicontazione sulla gestione del fondo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia fino alla data di esecutività del regolamento complessivo previsto dall'articolo 17, comma 1 della l.r. 12/1999. Art. 35
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 9 dicembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 dicembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |