| L.R. 20 Maggio 1996, n. 15 |
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Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994 della Regione Lazio
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Art. 1 1. I residui attivi e passivi iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1994 con legge regionale 3 giugno 1994, n. 17, vengono modificati per adeguare l'entita' dei medesimi agli importi determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 1994, n. 2669, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 1995, n. 2, elenchi "A" e "B", allegati al decreto medesimo, rispettivamente, per L. 1.506.094.420.881 e per L. 4.508.406.892.260. Art. 2 1. La giacenza di cassa proveniente dall'esercizio 1993, indicata in via presuntiva nel predetto bilancio di previsione in L. 1.080.090.357.095 viene definitivamente accertata in L. - 364.601.703.385. Art. 3 1. Per effetto del reperimento in bilancio delle risultanze contabili definitive di cui ai precedenti articoli, il saldo finanziario negativo della gestione 1993 iscritto nel bilancio di previsione 1994 nell'importo presunto di L. - 549.651.650.412, viene rettificato in L. - 2.919.414.174.764, comprensivo di L. 2.500.000.000 iscritte ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1993. Art. 4 l. E' autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli del settore «partite di giro», in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa: Entrata: Spesa: capitolo n. 05100 capitolo n. 16401 capitolo n. 05101 capitolo n. 16402 capitolo n. 05103 capitolo n. 16404 capitolo n. 05131 capitolo n. 16408 capitolo n. 05132 capitolo n. 16409 capitolo n. 05133 capitolo n. 16410 capitolo n. 05134 capitolo n. 16411 capitolo n. 05135 capitolo n. 16412 capitolo n. 05136 capitolo n. 16413 capitolo n. 05137 capitolo n. 16414 capitolo n. 05138 capitolo n. 16415 capitolo n. 05140 capitolo n. 16417 capitolo n. 05150 capitolo n. 16422 capitolo n. 05196 capitolo n. 16426 Art. 5 1. E' autorizzata l'iscrizione del prospetto «Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali», in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di L. 54.795.527.875 e di L. 4.419.000 relativi, rispettivamente, alle somme sequestrate presso la Tesoreria Regionale e presso la Tesoreria Centrale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dal Pretore di Roma. 2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in entrata, negli esercizi successivi (cap. 03365), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a seconda della diversa natura delle stesse somme sequestrate. Art. 6 1. E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994 ed il relativo saldo finanziario, cosi' come risulta dagli articoli seguenti. Art. 7 1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilita' speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1994 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in: Lire 24.540.071.259.611 (+) delle quali furono riscosse 24.029.945.218.017 (-) e rimangono da riscuotere 510.126.041.594 Art. 8 1. Le spese per lo sviluppo dell'apparato produttivo e dell'occupazione, le spese per la politica delle infrastrutture, le spese per la riqualificazione dei servizi e degli interventi per il benessere sociale, le spese per l'utilizzazione e l'assetto del territorio e le spese per l'organizzazione istituzionale, impegnate nell'esercizio 1994 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in: Lire 24.053.900.972.181 (+) delle quali furono pagate 20.385.343.023.743 (-) e rimangono da pagare 3.668.557.948.438 Art. 9 1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 1994, risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue: Lire entrate complessive accertate 24.540.071.259.611 (+) spese complessive impegnate 24.053.900.972.181 (-) Differenza 486.170.287.430 Art. 10 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1993 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: Lire 1.506.094.420.881 (+) di cui: a)riscossi durante l'esercizio 1994 963.088.995.695 (-) b)eliminati per insussistenza 149.883.115 (-) c)in aumento per rettifiche in sede di accertamento 0 (+) restano da riscuotere al 31 dicembre 1994 542.855.542.071 Art. 11 1. I residui passivi degli esercizi finanziari 1993 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: Lire 4.058.406.892.260 (+) di cui: a) pagati durante l'esercizio 1994 1.626.174.917.467 (-) b) eliminati in sede di riaccertamento durantel'esercizio 1994 e per perenzione 1.167.630.773.367 (-) restano da pagare al 31 dicembre 1994 1.264.601.201.426 Art. 12 1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme: Lire somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1993 e precedenti (art. 10) 542.855.542.071 (+) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1994 (art.5) 510.126.041.594 (+) Totale residui attivi al 31 dicembre 1994 1.052.981.583.665 Art. 13 1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme: Lire somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1993 e precedenti (art. 11) 1.264.601.201.426 (+) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1994 (art. 8) 3.668.557.948.438 (+) Totale residui passivi al 31 dicembre 1994 4.933.159.149.864 Art. 14 1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 e' stabilito in L. 2.562.114.622.242 in base alle seguenti risultanze: avanzo di cassa al 31 dicembre 1993 364.601.703.385 (+) riscossioni dell'esercizio 1994: a) in conto competenza (art. 7) 24.029.945.218.017 (+) b) in conto residui attivi (art. 10) 963.088.995.695 (+) pagamenti dell'esercizio 1994: a) in conto competenza (art. 8) 20.385.343.023.743 (-) b) in conto residui passivi (art. 11) 1.626.174.917.467 (-) Differenza 2.616.914.569.117 (+) Sequestri in Tesoreria Regionale 54.795.527.875 (-) Sequestri in Tesoreria Centrale 4.419.000 (-) Avanzo di cassa al 31 dicembre 1994 2.562.114.622.242 Art. 15 1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994e' stabilito in L. 1.318.062.943.957 in base alle seguenti risultanze: Lire a) avanzo di cassa al 31 dicembre 1994 (art. 14) 2.562.114.622.242 (+) b) residui attivi al 31 dicembre 1994 (art. 12) 1.052.981.583.665 (+) c) residui passivi al 31 dicembre 1994 (art. 13) 4.933.159.149.864 (-) Avanzo finanziario al 31 dicembre 1994 1.318.062.943.957 (-) Art. 16 1. Il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 e' stabilito in L. 1.318.062.943.957 in base alle seguenti risultanze: Lire a) differenze di cui all'art. 9 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 1994 486.170.287.430 (+) b) avanzo di amministrazione dell' esercizio 1993 (L.R. 16 maggio 1994, n. 13). - 2.919.414.174.764 (+) c) somma accantonata nel rendiconto 1993 per essere utilizzata, ai sensi dell'art.16, terzo comma, della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31 dicembre 1993 2.500.000.000 (+) d) eliminazione nell'esercizio 1994 di residui passivi provenienti dall'esercizio 1993 e precedenti (art. 11) 1.167.630.773.367 (+) e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art.10) 149.883.115 (-) f) sequestri in Tesoreria Regionale 54.795.527.875 (-) g) sequestri in Tesoreria Centrale 4.419.000 (-) Avanzo di amministrazione anno finanziario 1994 -1.318.062.943.957 Somma accantonata ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della L. R. 12 aprile 1977, n. 15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1994 =(-) Avanzo di amministrazione a carico esercizio 1995 -1.318.062.943.957 Art. 17 1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il disavanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 16 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995. Art. 18 1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1994, compresa la verifica e il riaccertamento dei residui provenienti dall'esercizio finanziario 1993, comportano un avanzo di amministrazione di L. - 3.146.161.272 in base alla seguente dimostrazione: Lire Entrata: somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l'esercizio 1994 42.450.000.000 interessi attivi 637.889.533 entrate varie ed eventuali 133.108.576 partite di giro 5.152.082.785 Totale entrata 48.373.080.894 Lire Spesa: somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 1994 40. 747.238.633 partite di giro 5.152.082.785 Totale spesa 45.899.321.418 differenza (entrata meno spesa) 2.473.759.476 economie derivanti dalla gestione dei residui passivi (esclusi res. perenti 1994) 2.947.453.597 Saldo risultanze 1994 5.421.213.073 revisione e riaccertamento residui anno finanziario 1993 - 9.444.460.592 Avanzo di amministrazione 1994 - 4.023.247.519 2. L'onere sopra indicato gravera' sul bilancio dell'esercizio finanziario 1996. La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria sara' adottata successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Si omettono gli allegati |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |