L.R. 19 Settembre 1983, n. 65 |
Interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti.
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(Pubblicata nel B.U. 12 ottobre 1983, n. 28, S.O. n. 2) Art. 1 (Finalita') Allo scopo di tutelare la continuita' della tradizione artigiana, di promuovere la formazione di mano d' opera artigiana qualificata, nonche' di incoraggiare in attesa di riorganizzare il complesso degli interventi a sostegno dell' artigianato, la Regione Lazio concorre, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dall' articolo 18, ad incentivare l' assunzione, la qualificazione ed il mantenimento in servizio, con la qualifica conseguita, di apprendisti nelle aziende artigiane. Art. 2 (Destinatari) Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge: a) le imprese artigiane dei settori relativi alle attivita' classificabili, ai sensi della classificazione del 1971 per categorie di attivita' economica dell' istituto centrale di statistica, nel ramo tre << industrie manifatturiere >> e nel ramo quattro << industrie delle costruzioni e della installazione di impianti >>; b) le imprese artigiane dei settori relativi ai mestieri artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura di cui all' elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. Le imprese di cui ai punti a) e b) del precedente comma, per le quali la durata massima del periodo di apprendistato contemplato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e' superiore ad anni due, con riferimento, ove previsto, all' eta' minima stabilita per l' inizio del rapporto di apprendistato, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono a tempo pieno nuovi apprendisti, nel rispetto della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni nonche' dei contratti nazionali di lavoro con obbligo di far seguire corsi di istruzione complementare organizzati dalla Regione Lazio presso i propri centri professionali ove sussistano le condizioni di loro attuazione in relazione ad un congruo numero di apprendisti. Art. 3 (Condizioni) Per concorrere all' assegnazione dei benefici della presente legge, gli interessati devono: a) essere titolari di impresa artigiana iscritta negli albi provinciali di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860; b) corrispondere all' apprendista una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; c) non avere licenziato apprendisti nel periodo dalla data di pubblicazione ed il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: d) limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, mantenere in servizio l' apprendista, dopo l' attribuzione della qualifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell' apprendistato, con la qualifica conseguita garantendo la stabilita' del posto di lavoro per non meno di un anno; e) non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all' articolo 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficio si riferisce. Art. 4 (Tipo e misura delle provvidenze) All' imprenditore artigiano, nei limiti di un solo apprendista assunto entro la percentuale massima degli apprendisti che, in base alle disposizioni di legge in vigore, egli ha facolta' di assumere, e' concesso: a) un contributo di L. 1.200.000 per il primo semestre di tirocinio continuativo effettuato presso la azienda: b) limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, un contributo di L. 1.400.000 per il successivo anno e L. 600.000 per ciascuno degli ulteriori semestri di tirocinio continuativo effettuato presso l' azienda, nonche' un premio di L. 500.000 per l' attribuzione all' apprendista, entro il periodo massimo di tirocinio, della qualifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell' apprendistato e per il suo mantenimento in servizio con la qualifica conseguita ed alle condizioni di cui alla lettera d) del precedente articolo 3. Il contributo di L. 600.000 di cui alla lettera b) del comma precedente e' concesso per non piu' di tanti semestri quanti sono i periodi massimi di durata del rapporto di tirocinio previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all' eta' dell' apprendista ovvero, in mancanza di previsione espressa, per non piu' di tre semestri e, comunque, non oltre il conseguimento della qualificazione professionale. Per i periodi inferiori al semestre il contributo e' corrisposto nella misura ridotta del 50 per cento qualora il tirocinio e' durato piu' di novanta giorni. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro previsti dalla legge non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato. Art. 5 (Domanda per il primo contributo) Per ottenere il contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, gli imprenditori artigiani interessati devono: a) entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla competente commissione provinciale per l' artigianato domanda secondo le modalita' indicate dal successivo articolo 8 con allegata copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, della ricevuta di notificazione di cui al secondo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, fatta alla sezione di collocamento del comune in cui l' imprenditore esercita la propria attivita'. Nella domanda deve essere indicato il numero di iscrizione all' albo provinciale di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860; b) non prima di sei mesi dalla data di assunzione dell' apprendista per il quale il contributo e' richiesto, presentare domanda secondo le modalita' indicate dal successivo articolo 8, richiamando in essa la domanda di cui alla lettera a) del precedente comma, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l' imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente articolo 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni. L' ufficio che istruisce le domande puo' verificare le dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma richiedendo alle amministrazioni competenti gli elementi necessari per il loro riscontro. Art. 6 (Eventuale domanda per i contributi ulteriori ) Per ottenere il contributo di L. 1.400.000 per il successivo anno nonche' gli ulteriori contributi di L. 600.000 di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, gli imprenditori artigiani interessati devono non prima di una anno dalla data di presentazione della domanda prevista dalla lettera b) del primo comma del precedente articolo 5 e, successivamente, non prima di un anno dalla precedente domanda, presentare le relative istanza secondo le modalita' indicate dal successivo articolo 8, richiamando in essa le precedenti domande ed allegando: a) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l' imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente articolo 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il dispositivo dell' ultimo comma del precedente articolo 5; b) fidejussione bancaria a garanzia della restituzione delle quote di contributo nei casi di decadenza dei benefici della presente legge indicati al terzo comma del successivo articolo 17. Art. 7 (Domanda per il saldo) Per ottenre il pagamento dei contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, limitatamente alle semestralita' comunque non ancora riscosse, nonche' del premio previsto dalla medesima disposizione, gli imprenditori artigiani interessati devono presentare domanda secondo le modalita' indicate dal successivo articolo 8, richiamando in essa le precedenti domande di cui al precedente articolo 5 e, ove presentate, anche le successive domande previste dall' articolo 6 della presente legge. Alla domanda debbono essere allegati: a) attestato della comunicazione dell' imprenditore artigiano di avere attribuito la qualificazione professionale all' apprendista per il quale il beneficio e' richiesto, rilasciato dalla competente sezione di collocamento; b) atto di assunzione del lavoratore nella qualifica conseguita con contratto di lavoro a tempo indeterminato contenente una clausola con la quale l' imprenditore artigiano si impegna a conservare la stabilita' del posto di lavoro per non meno di una anno; c) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale l' imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente articolo 3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il disposto dall' ultimo comma dal precedente articolo 5. L' atto di assunzione di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere presentato in originale ovvero in copia autentica e deve essere sottoscritto, per espressa conoscenza della clausola sopra indicata, anche dal lavoratore. Art. 8 (Modalita' di presentazione delle domande ) Le domande previste dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, compilate su carta bollata ed indirizzate alle commissioni provinciali dell' artigianato, istituite ai sensi dell' articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nella cui circoscrizione le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attivita', devono essere spedite mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre quindici giorni dalle scadenze previste nella presente legge rispettivamente dalla lettera b) del primo comma dell' articolo 5, dall' articolo 6 e dal momento della comunicazione prevista dalla lettera a) del secondo comma dell' articolo 7. La data di spedizione vale quale data di presentazione delle domande. Gli elenchi formati dagli uffici di ricevimento secondo l' ordine di presentazione delle domande sono pubblici. Art. 9 (Tempi e modalita' di erogazione) Le provvidenze previste dal precedente articolo 4 sono corrisposte, nei tempi e secondo le modalita' seguenti: a) contributo di L. 1.200.000 relativo al primo semestre di tirocinio effettuato presso l' azienda, da erogarsi in seguito all' accoglimento della domanda di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo 5; b) contributo di L. 1.400.000 relativo al successivo anno di tirocinio effettuato presso l' azienda nonche' ulteriori contributi di L. 600.000 per gli altri semestri, da erogarsi in seguito all' accoglimento delle domande di cui al precedente articolo 6; c) saldo del contributo relativo agli ulteriori semestri di tirocinio effettuato presso l' azienda e premio per la qualificazione professionale attribuita nonche' per il mantenimento in servizio dell' apprendista con la qualifica conseguita da erogarsi in seguito all' accoglimento della domanda di cui al precedente articolo 7. Art. 10 (Ripartizione degli interventi su base provinciale ) Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per l' industria, commercio ed artigianato, provvede a ripartire nell' ambito delle singole province il numero delle imprese da ammettere al contributo, in proporzione al numero delle imprese artigiane che nel rispettivo territorio hanno sede, quante risultano dagli albi provinciali di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alla data dell' ultimo aggiornamento effettuato, riservando un terzo degli interventi a favore delle imprese artigiane di cui alla lettera b) del precedente articolo 2. La commissione consiliare permanente all' industria, commercio ed artigianato, esprimera' il proprio parere sulla proposta formulata dall' Assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato; proposta che sara' acquisita nella deliberazione della Giunta regionale. Ove il numero delle domande delle imprese, tendenti ad ottenere l' intervento regionale dovesse risultare in una o piu' province inferiori al numero delle imprese ammissibili a contributo, la Giunta regionale, in presenza di eccedenza di domande in altre province, su proposta dell' Assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato, provvede a modificare proporzionalmente, tenendo conto del reale fabbisogno, la ripartizione dei fondi, fatta salva la riserva di un terzo degli interventi a favore delle imprese artigiane di cui alla lettera b) del precedente articolo 2. Art. 11 (Formazione della graduatoria e ammissione alle provvidenze) Entro tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a) del precedente articolo 5, le commissioni provinciali per l' artigianato compilano un elenco delle imprese da ammettere alle provvidenze di cui alla presente legge sulla base dei seguenti criteri: a) imprese artigiane nelle quali il rapporto degli operai occupati al momento della domanda prevista dalla lettera a) del primo comma del precedente articolo 5 e l' apprendista per il quale il beneficio e' richiesto e' documentato essere piu' vicino a zero; b) imprese artigiane costituite in forma in societa' cooperativa; c) imprese artigiane localizzate in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi; d) imprese artigiane con maggiore anzianita' di iscrizione all' albo di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Se piu' aziende, in applicazione dei suddetti criteri, risultano nella stessa posizione, prevale l' ordine di presentazione della domanda prevista alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 5. L' elenco di cui al primo comma, suddiviso anche per comuni nel cui territorio le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attivita' deve essere trasmesso all' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato. Ricevute le domande di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo 5 le commissioni provinciali per l' artigianato aggiornano l' elenco di cui al primo comma del presente articolo e trasmettono all' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato, una proposta di graduatoria delle imprese da ammettere a contributo. Gli elenchi delle imprese ammissibili a contributo secondo l' ordine di graduatoria sono pubblicati agli albi delle rispettive commissioni provinciali dell' artigianato. Le commissioni provinciali per l' artigianato istruiscono pure le successive domande previste dai precedenti articoli 6 e 7, trasmettendo all' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato, l' elenco delle aziende artigiane da ammettere alle ulteriori provvidenze. La documentazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo puo' essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 12 (Provviste dei fondi ai comuni) Sulla base della documentazione trasmessa dalle commissioni provinciali per l' artigianato, ai sensi del precedente articolo 11 la Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato approva le graduatorie e ripartisce i fondi disponibili mediante ordini di accreditamento a favore dei singoli comuni. Tra le somme da accreditare ai comuni sono comprese una percentuale nella misura dello 0,2 per cento a titolo di rimborso spese, incluse quelle di carattere generale, per l' espletamento dei compiti loro assegnati nonche' una percentuale nella misura dello 0,6 per cento allo stesso titolo da corrispondere a cura degli stessi comuni alle competenti commissioni provinciali per l' artigianato. Nello stesso atto vengono decise le osservazioni sulle graduatorie delle imprese ammissibili a contributo, presentate dagli interessati e dalle associazioni di categoria, entro venti giorni dalla pubblicazione prevista dal quinto comma del precedente articolo 11. Le graduatorie cosi' approvate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 13 (Pagamento delle provvidenze) I comuni entro trenta giorni provvedono, con ordinanza del sindaco, alla liquidazione delle somme assegnate dopo l' accreditamento dell' apposita provvista finanziaria di cui al precedente articolo 12. Art. 14 (Decadenza dai benefici) Decadono dai benefici della presente legge e sono tenuti a restituire immediatamente i contributi percepiti, gravati dagli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, gli imprenditori artigiani che: a) non si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 3; b) rilasciano false dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, fatto salvo l' obbligo degli uffici di inoltrare rapporto all' autorita' giudiziaria ai sensi dell' art. 2 del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399. Al recupero delle somme erogate nei casi indicati nel comma precedente provvede il sindaco applicando, con le modalita' ivi previste, le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli imprenditori artigiani che hanno riscosso, oltre al contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, i contributi di cui alla lettera b) dell' articolo 4 della presente legge, decadono dai benefici della presente legge, ma sono tenuti a restituire soltanto questi ultimi contributi, in tutti i casi in cui il rapporto di apprendistato venga, per qualsiasi causa, interrotto. Al recupero delle somme indicate nel comma precedente, qualora l' imprenditore artigiano non aderisce all' invito di restituire in un congruo termine quanto dovuto, provvede il sindaco avvalendosi della fidejussione bancaria di cui alla lettera b) del precedente articolo 6. All' accertamento dei casi di decadenza dei benefici previsti dai commi precedenti provvedono le commissioni provinciali per l' artigianato che trasmettono le relative determinazioni all' Assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato nonche' per il seguito di loro competenza ai comuni interessati. La decadenza dai benefici nei casi previsti dal terzo comma deve essere accertata non oltre trenta giorni dal termine massimo di durata del rapporto di apprendistato relativo all' apprendista in ordine al quale i benefici stessi sono stati conseguiti. Art. 15 (Esercizio indiretto delle funzioni) Per l' espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, la Regione si avvale delle commissioni provinciali per l' artigianato, istituite ai sensi dell' articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle amministrazioni comunali. Art. 16 (Rendiconto) Le amministrazioni comunali sono tenute a presentare semestralmente alla Giunta regionale il rendiconto delle erogazione dei fondi assegnati nelle singole operazioni effettuate nel corso del semestre corredate della documentazione ad esse relativa. Art. 17 (Diffusione della legge) Il testo della presente legge verra' portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la piu' ampia diffusione della normativa. Art. 18 (Copertura della spesa) All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per l' esercizio finanziario 1983, relativamente agli interventi di cui al precedente articolo 4, previsto in L. 3.500 milioni in termini di competenza, si provvede mediante riduzione dei fondi gia' stanziati nel bilancio di previsione per l' esercizio stesso sul capitolo n. 25802 ed iscrizione nel medesimo bilancio 1983 del capitolo n. 03501 con la seguente denominazione: << Trasferimento ai comuni per interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti >> con uno stanziamento di pari importo. Per gli esercizi successivi al 1983, lo stanziamento verra' disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Per le finalita' previste al precedente articolo 17 e' altresi' autorizzata, per l' anno 1983, la spesa di L. 50 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 03002 che viene istituito nello stato di previsione del bilancio regionale 1983 con la seguente denominazione: Spesa per diffusione della legge << Interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti >>, previa riduzione di pari importo dal capitolo n. 29001 del bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |