| L.R. 30 Dicembre 1989, n. 84 |
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Interventi regionali a sostegno delle spese per investimenti delle compagnie portuali del Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1990, n. 3) Art. 1 1. Al fine di favorire il miglioramento della gestione delle attivita' portuali, la Regione interviene con uno stanziamento di L. 1.000 milioni l' anno diretti al finanziamento di progetti di investimento da parte delle compagnie portuali del Lazio. 2. Per accedere ai finanziamenti le compagnie portuali del Lazio debbono dimostrare di essere costituite da almeno cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 2 1. Sono ammessi a finanziamento progetti dei quali sia dimostrata la idoneita' a concorrere ad assicurare la migliore funzionalita' dei porti laziali sulla base di quanto indicato nella legge regionale 18 novembre 1977, n. 44, legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 e nella deliberazione del Consiglio regionale del 20 gennaio 1988, n. 556. 2. I progetti possono riguardare: a) opere e lavori inerenti strutture ed impianti fissi necessari per lo svolgimento del lavoro portuale; b) acquisto di mezzi ed attrezzature da utilizzare nel lavoro portuale; c) programmi di manutenzione sui beni mobili ed immobili di utilita' portuale; d) estinzione di passività' onerose conseguenti ad investimenti realizzati. 3. I progetti debbono essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e debbono contenere: a) la descrizione delle opere e delle forniture; b) la dimostrazione delle loro fattibilita' nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ivi comprese le norme urbanistiche e di tutela ambientale; c) l' onere finanziario per il compimento dell' oggetto, il relativo piano finanziario, con l' indicazione dei mezzi integrativi di cui si dispone per portarlo a compimento; d) i termini per l' esecuzione dei progetti e le modalita' previste per i relativi affidamenti; e) l' indicazione degli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi che conseguono all' attuazione dei progetti ed una dimostrazione del bilancio costi - benefici che da essi derivano. 4. Le domande debbono essere presentate all' assessorato regionale ai lavori pubblici; sulla base delle domande presentate la Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori ai lavori pubblici ed ai trasporti, predispone il finanziamento su base triennale, approvato dal Consiglio regionale, agli interventi ritenuti ammissibili nei limiti delle disponibilita' assicurate dal successivo articolo 3. 5. I provvedimenti di ammissione ai finanziamenti debbono essere comunicati alla competente commissione consiliare permanente. Art. 3 1. IL finanziamento di cui al precedente articolo e' accordato in misura non superiore all' ottantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 600 milioni annui. 2. La domanda di richiesta del finanziamento sottoscritta dal legale rappresentate della compagnia portuale deve essere inoltrata all' assessorato regionale ai lavori pubblici. 3. Per l' esercizio finanziario 1989 vengono prese in considerazione le domande inoltrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per gli anni successivi quelle presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. L' assessore regionale competente ha facolta' di richiedere ulteriore documentazione alla compagnia portuale richiedente, relativa al progetto che si propone. Art. 4 1. L' erogazione del contributo regionale viene autorizzata, nel rispetto, del finanziamento di cui al precedente articolo 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottare dietro presentazione del progetto esecutivo delle opere e forniture. 2. L' erogazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a favore della Compagnia portuale beneficiaria, nella misura dell' ottantacinque per cento della somma ammessa al finanziamento. 3. L' erogazione del rimanente quindici per cento del finanziamento regionale avverra' dopo l' esecuzione del progetto o del piano d' investimento, previo accertamento della regolare esecuzione del progetto stesso, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. 4. Nel caso di piani finalizzati all' eliminazione di passivita' onerose, la Regione concede in un' unica soluzione il valore corrispondente all' attuazione del piano finanziario. 5. Il finanziamento e' revocato e le somme versate sono restituite nel caso l' opera o la fornitura non venga iniziata e portata a compimento nei termini indicati nel progetto, salvo proroghe da concedersi con deliberazione di Giunta regionale 6. Con la deliberazione di concessione deve essere anche prevista l' acquisizione di idonea documentazione tecnica e di spesa relativa alla realizzazione del progetto. Art. 5 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 e' istituito il capitolo 12701 denominato: " Contributo alle compagnie portuali del Lazio per il sostegno delle spese di investimento " con uno stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni. 2. Alla copertura della spesa prevista si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29802 elenco 4, lettera s) del bilancio regionale 1989. 3. Per gli anni 1990 e 1991 lo stanziamento previsto in L. 1.000 milioni annui e' assicurato dalla disponibilita' del bilancio pluriennale 1989/ 1991. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |