Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.

Numero della legge: 28
Data: 30 luglio 2002
Numero BUR: 23 S.O.5
Data BUR: 20/08/2002

L.R. 30 Luglio 2002, n. 28
Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge detta disposizioni urbanistiche per la installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici.


Art. 2
(Definizione)


1. Ai fini della presente legge è considerata edicola ogni manufatto adibito prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici posto sul territorio comunale e privo di ancoraggi a terra, con esclusione di quelli relativi a cavi telefonici, cavi elettrici ed eventuali collegamenti con le tubature fognarie.
2. Per l’installazione delle edicole di cui al comma 1 non è fatto obbligo di servizi igienici, anche chimici, considerato il fatto che tali edicole sono praticabili solo dagli operatori addetti alla vendita.

Art. 3
(Disposizioni tecniche)


1. Ferme restando le prescrizioni e i divieti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i comuni, nell’ambito dello strumento urbanistico generale e in conformità ai piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici nonché a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, indicano disposizioni tecniche da rispettare per l’installazione delle edicole, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la superficie massima concedibile non deve superare i trenta metri quadrati ovvero i ventiquattro metri quadrati limitatamente alle edicole che ricadono nei centri storici, definiti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, da realizzare secondo tipologie compatibili con le caratteristiche degli stessi;
b) l’altezza, misurata all’interno delle edicole, non deve superare i 2,70 metri.

Art .4
(Autorizzazione edilizia)


1. Per l’installazione delle edicole di cui all’articolo 2, che rispettino gli strumenti urbanistici e le disposizioni tecniche di cui all’articolo 3, è richiesta l’autorizzazione edilizia.
2. Resta fermo l’obbligo della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 5
(Variante automatica)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono variante automatica allo strumento urbanistico comunale generale ed alle relative norme tecniche di attuazione.

Art. 6
(Disposizione transitoria)


1. Rimangono salve le concessioni edilizie già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.








La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 30 luglio 2002


Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.