Disposizioni per l' approvazione dei regolamenti comunalirelativi all' esercizio di noleggio da rimessa con conducentemediante autobus.

Numero della legge: 73
Data: 4 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 04 Dicembre 1989, n. 73
Disposizioni per l' approvazione dei regolamenti comunalirelativi all' esercizio di noleggio da rimessa con conducentemediante autobus.



(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n. 35)


TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE



Art. 1
(Disposizioni generali in materia di disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus)

1. La presente legge disciplina l' esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dell' articolo 85, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus.

2. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al precedente comma sono adottati con deliberazione del competente organo comunale e sono soggetti all' approvazione della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.

3. L' approvazione della Regione puo' essere espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l' osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti.


TITOLO II
PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DEI
REGOLAMENTI COMUNALI DI ESERCIZIO
DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS.




Art. 2
(Licenza comunale di esercizio del noleggio da rimessa con conducente mediante autobus)

1. Il regolamento comunale deve prevedere che per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus occorre il possesso di apposita licenza comunale. Tale licenza viene assegnata dal consiglio comunale competente sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 8, sentito il parere delle organizzazioni di categoria del settore dell' autonoleggio, maggiormente rappresentativo a livello regionale.

2. La licenza comunale di esercizio e' rilasciata dal sindaco del comune, dopo che la deliberazione del consiglio comunale di assegnazione della licenza stessa e' divenuta esecutiva.

3. La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell' autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e sue modificazioni ed integrazioni.

4. L' amministrazione comunale trasmette alla Regione copia delle licenze di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l' impianto, la tenuta e l' aggiornamento di apposito schedario.


Art. 3
(Determinazione del numero, dei tipi e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente.)

1. Il regolamento comunale deve stabilire il numero degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed indicarne il tipo, nel rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Il numero ed il tipo degli autobus e' determinato dall' amministrazione comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore dell' autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale nonche' la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture pubbliche di promozione turistica, competenti per territorio.

3. Per la definizione del numero e del tipo degli autobus l' amministrazione comunale terra' presente, in primo luogo, l' entita' della popolazione residente nel proprio territorio. A tale scopo sara', di norma, applicato il rapporto di una licenza - autobus per ciascun scaglione di popolazione residenti pari a tremila abitanti, con esclusione, dal computo delle frazioni di scaglione inferiori all' intero. E' fatta salva la possibilita' per i comuni con popolazione residente fino a tremila abitanti, di prevedere l' assegnazione di una licenza - autobus.

4. L' amministrazione comunale potra' sottoporre all' esame ed alle determinazioni della Regione, in sede di espletamento degli adempimenti indicati al secondo comma dell' articolo 1 della presente legge, proposte di incremento del numero di licenze - autobus definito secondo il criteri di cui al precedente terzo comma, alla condizione che le proposte medesime siano motivate dall' accertata esistenza di quote di domanda di servizi di noleggio da rimessa a mezzo autobus generabili nell' ambito del proprio territorio, cui non e' possibile dare soddisfacimento attraverso le prestazioni realizzate con le licenze - autobus assegnabili in base all' entita' della popolazione residente. In tale caso le proposte dell' amministrazione comunale dovranno essere corredate, oltreche' dai pareri rilasciati dagli enti, dalle organizzazioni e dalle strutture menzionate al precedente secondo comma, anche da apposito parere consultivo espresso all' uopo dall' amministrazione provinciale competente per territorio.

5. Nella formulazione del predetto parere, l' amministrazione provinciale dovra' attenersi al principio secondo il quale il numero massimo delle ulteriori licenze attribuibili nell' ambito del proprio territorio al fine di soddisfare le richiamate maggiori esigenze di servizi di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus non potra' superare quello risultante dal rapporto di una licenza ogni cinquemila abitanti residenti.

6. Per la valutazione delle predette maggiori esigenze da soddisfare si avra' riguardo ai seguenti elementi, che dovranno essere analiticamente documentati e che potranno essere considerati anche disgiuntamente tra di loro:
a) insufficienza dei servizi pubblici di linea automobilistica e ferroviari, tenuto conto della loro frequenza e capacita' di trasporto, e indisponibilita' di autoveicoli di linea autorizzati dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all' effettuazione di corse fuori - linea ai sensi dell' articolo 57, secondo comma, del vigente codice della strada;
b) l' entita' dei potenziali fruitori del servizio di noleggio in relazione alla consistenza della popolazione scolastica e di comunita' religiose, al numero degli addetti ad attivita' produttive e del settore terziario, nonche' a quello degli aderenti ad associazioni e societa' sportive, socio - culturali e per l' utilizzazione del tempo libero;
c) vocazione turistica del territorio comunale, da considerarsi sulla base della presenza di zone di interesse naturalistico, archeologico, paesaggistico; di stazioni balneari e climatiche, termali, di cura e soggiorno; di musei, luoghi d' arte e di culto; di patrimoni monumentali e storici, di impianti ed attrezzature per attivita' sportive; di strutture per manifestazioni fieristiche e culturali;
d) ricettivita' di flussi turistici, espressa in numero di posti letto disponibili, o dei quali si prevede la disponibilita' nel breve periodo, in esercizi alberghieri, locande, pensioni, ostelli, campeggi e villaggi turistici;
e) movimento turistico, indicato mediante il numero di arrivi e di presenze per ciascuno degli anni del quinquennio precedente alla deliberazione di adozione o di modificazione del regolamento.


Art. 4
(Durata e trasferibilita' della licenza di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve stabilire la durata della validita' della licenza comunale di esercizio nonche' determinare le condizioni in base alle quali la licenza stessa puo' essere trasferita ad altro soggetto.

2. A tali fini, l' amministrazione comunale terra' presenti i seguenti criteri generali:
a) la durata della licenza comunale di esercizio non puo' superare otto anni, decorrenti dalla data del rilascio. Essa e', peraltro, rinnovabile su domanda dell' interessato, per eguali periodi;
b) la licenza comunale di esercizio non puo' essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell' attivita';
c) nel caso di morte del titolare, la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio l' esercizio dell' attivita' di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto;
d) il trasferimento della licenza non puo' aver luogo senza l' assenso del consiglio comunale;
e) in ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si da' corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5 nonche' previa verifica dell' assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all' articolo 6 della presente legge.

3. Il regolamento comunale deve, altresi' prevedere che al titolare che abbia trasferito la licenza non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.


Art. 5
(Requisiti per ottenere la licenza di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve prevedere che la licenza di cui all' articolo 2 della presente legge puo' essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonche' ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

2. Gli aspiranti al rilascio della licenza debbono dimostrare, tra l' altro, il possesso dei seguenti, inderogabili requisiti:
a) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l' ubicazione della sede od ufficio nonche' la disponibilita' di attrezzature e di idonei immobili per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili connesse con l' esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio;
b) per le ditte individuali, il conseguimento, da parte del titolare, del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, enti ed aziende, detto certificato dovra' essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;
c) per le ditte individuali e le imprese, l' iscrizione negli albi e/ o nei registri, prevista dalle vigenti leggi;
d) la proprieta' degli automezzi che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a cinque anni.


Art. 6
(Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo, della licenza di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve prevedere che non possa procedersi al rilascio della licenza di cui all' articolo 2 della presente legge, ovvero al rinnovo della licenza stessa, qualora il richiedente:
a) abbia esercitato in modo continuativo e sistematico l' attivita' di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi e oggettivi;
b) sia incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della liberta' personale;
c) sia in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 23 dicembre 1982, n. 936;
d) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l' interdizione da una professione e da un' arte o la incapacita' ad esercitare uffici direttivi;
e) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) sia incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/ o fiscale;
g) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggi da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del comune al quale la domanda e' presentata, sia da parte di altri comuni;
h) sia incorso, in tre o piu' casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto.


Art. 7
(Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.)

1. Il regolamento comunale deve prevedere che l' accertamento del possesso dei requisiti di cui all' articolo 5, secondo comma, lettere a) ed e) della presente legge nonche' la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarita' del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da una apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell' autonoleggio piu' rappresentativa a livello regionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

2. Il regolamento comunale deve, altresi' prevedere che, nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma e' tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all' amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti, di competenza, nonche' all' amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui al successivo articolo 13, secondo comma, della presente legge.

3. Il regolamento comunale deve, inoltre, stabilire che la sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all' esercizio nonche' la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell' ambito del territorio del comune siano soggetti a specifica autorizzazione dell' amministrazione comunale, che vi provvede previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione, di cui al primo comma del presente articolo 7.


Art. 8
(Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve prevedere che, in presenza di piu' concorrenti al rilascio delle licenze di esercizio, la assegnazione delle licenze stesse abbia luogo mediante apposita graduatoria.

2. I criteri per la formazione della predetta graduatoria sono definiti dall' amministrazione comunale, tenendo conto, tra l' altro, del possesso, da parte degli aspiranti all' assegnazione delle licenze, dei seguenti titoli preferenziali:
a) essere costituiti in cooperativa per l' esercizio delle attivita' di autonoleggio da rimessa;
b) imprese artigianali;
c) aver acquisito specifica professionalita' nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso;
1) l' anzianita' di presenza operativa;
2) la continuita', la regolarita' e l' efficienza dei servizi svolti;
3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l' organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
4) il numero di uffici aperti al pubblico;
d) essere esercenti di autoservizi di linea.


Art. 9
(Obblighi e prescrizioni di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve prevedere a carico del titolare della licenza di esercizio, oltre alle prescrizioni recate dalle disposizioni vigenti in materia ed a quelle, particolari, stabilite dall' amministrazione comunale, i seguenti obblighi:
a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la seguente dicitura " per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio " ed indicante il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell' autobus utilizzato. Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionale e comunale e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di erogazione di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovra' essere fatto risultare il rispetto delle tariffe minime approvate dall' amministrazione regionale;
b) tenere esposte nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della licenza comunale di noleggio nonche' le tabelle tariffarie di cui all' articolo 11 della presente legge;
c) munire gli autoveicoli, oltreche' di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformita' a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727;
d) curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all' amministrazione comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell' evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;
g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante dell' impresa o dell' azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l' autista;
h) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data del rilascio della licenza di esercizio;
i) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all' interno delle rimesse.

2. Il regolamento comunale deve, altresi', prevedere, a carico del titolare della licenza di esercizio, i seguenti, specifici divieti:
a) di esercitare l' attivita' di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
b) di stazionare, per procurarsi servizi di noleggio, nell' ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
c) di adibire l' autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, all' esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

3. Il regolamento comunale deve, inoltre, prevedere il divieto, per le ditte individuali, di esercitare altra attivita' che sia incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.


Art. 10
(Sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio)

1. Il regolamento comunale deve determinare i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza di esercizio e stabilire le relative procedure.

2. La revoca della licenza di esercizio dovra' comunque, essere prevista per violazione agli obblighi di cui all' articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), e), f), e) ed e) della presente legge nonche' per inosservanza dei divieti di cui allo stesso articolo 9, secondo e terzo comma.

3. La decadenza della licenza di esercizio dovra' essere prevista quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza stessa, di uno dei requisiti di cui all' articolo 5 della presente legge.

4. I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dovranno essere comunicati, oltreche' all' amministrazione regionale, all' ufficio provinciale della motorizzazione civile trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti di competenza.


Art. 11
(Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente)

1. Il regolamento comunale deve fissare le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sulla base delle tariffe minime approvate dalla Regione.

2. Le tariffe minime vengono definite, a livello regionale, su proposta delle organizzazioni di categoria del settore dell' autonoleggio piu' rappresentative ed avuto riguardo ai costi di esercizio, alle caratteristiche ed ai tipi degli autobus da adibire al servizio, alla durata del servizio stesso, nonche' alle percorrenze chilometriche richieste dall' utente, da valutare su base differenziale.

3. Le tariffe minime sono depositate presso i competenti uffici dell' assessorato regionale ai trasporti e sono, di norma, soggette a revisione annuale.


Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 12
(Norme transitorie)

1. I comuni del Lazio che abbiano gia' istituito il servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente debbono procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica dei rispettivi regolamenti, per rendere i regolamenti stessi conformi ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge. Decorso tale termine senza che siano state adottate le occorrenti deliberazioni comunali, i comuni inadempienti sono considerati ad ogni effetto privi di regolamento per i servizi di noleggio da rimessa di autobus con conducente

2. I regolamenti comunali come sopra modificati sono sottoposti all' approvazione di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

3. Intervenuta l' approvazione dei regolamenti da parte della Regione, le amministrazioni comunali provvederanno, entro due anni dalla approvazione predetta e con le procedure previste all' articolo 7 della presente legge, alla verifica del possesso, in capo ai titolari delle licenze gia' assentite, dei requisiti di cui al precedente articolo 5 nonche' all'accertamento dell' assenza, a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all' articolo 6 della presente legge.

4. Nel caso in cui, in sede di adeguamento dei regolamenti comunali, il numero massimo delle licenze, autobus attribuibili, determinato secondo le modalita' indicate al precedente articolo 3, risultasse inferiore a quello delle licenze - autobus gia' rilasciate dall' amministrazione comunale o in corso di rilascio, in forza di idonei provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota - parte delle licenze, eccedente tale numero massimo, conservera' la sua validita' ovvero potra' essere assentita sempreche' risulti favorevole, in capo ai soggetti interessati, l' esito degli accertamenti e delle verifiche di cui ai richiamati precedenti articoli 5, 6 e 7. Le licenze - autobus, eccedenti il numero massimo determinato ai sensi dell' articolo 3 della presente legge, sono suscettibili di rinnovo ma non potranno essere trasferite ad altro soggetto, salvo che nel caso di morte del titolare. In tal caso, il trasferimento della licenza e' tuttavia consentito esclusivamente a favore degli eredi che proseguono l' attivita' del noleggio.


Art. 13
(Norma finale)

1. Spetta all' amministrazione comunale vigilare affinche' l' esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformita' e con l' osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato dalla Regione.

2. Analogo compito e' attribuito ai competenti uffici dell' amministrazione regionale, fermo restando l' esercizio, da parte della stessa amministrazione regionale, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della presente legge. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all' articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.