L.R. 14 Giugno 1980, n. 57 |
Norme per l' edificazione delle zone terremotate del reatino.
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Art. 1 (Finalita') La presente legge si applica nei comuni terremotati del reatino considerati dalle leggi regionali n. 87 e n. 83 del 17 novembre 1979 ed in quelli successivamente compresi nei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87 ed e' finalizzata al restauro ed alla ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione, a ricovero del bestiame, nonche' di quelli necessari per la conduzione del fondo, danneggiati da eventi sismici. Art. 2 (Procedure) I comuni di cui all' articolo 1 sono autorizzati ad individuare nel loro territorio zone da destinare all' edificazione di fabbricati ad uso di abitazione, per il ricovero del bestiame e per la conduzione dei fondi agricoli e per altri usi produttivi necessari per la ricostruzione degli abitati e degli altri complessi produttivi distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Quando il comune sia munito di strumento urbanistico approvato, la individuazione di cui al comma precedente ha natura ed effetti di variante. Quando il comune non sia munito di strumento urbanistico approvato, la individuazione di cui al primo comma ha natura ed effetti di deroga alle disposizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La delibera del consiglio comunale con cui si procede alla individuazione di cui al primo comma deve contenere una relazione tecnica ed indicare: a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico; b) le aree per il verde ed i servizi pubblici, nel rispetto degli standards stabiliti nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1444; c) la densita' territoriale massima da applicarsi nel comprensorio e gli indici di fabbricabilita' fondiaria; d) le norme tecniche di attuazione. La delibera suddetta e' soggetta a pubblicazione per quindici giorni interi e consecutivi e ad osservazioni da parte di privati ed enti da presentarsi nei successivi quindici giorni, sulle quali delibera il consiglio comunale senza indugio. La delibera medesima e' soggetta ad approvazione regionale la quale si intende concessa quando decorrano senza provvedimento quarantacinque giorni dalla data in cui gli atti siano pervenuti nella loro interezza all' assessorato regionale all' urbanistica ed assetto del territorio. Art. 3 (Provvedimenti comunali) I comuni di cui all' articolo 1 provvedono con delibera del consiglio comunale ad identificare le zone del proprio territorio, colpite da eventi sismici, alle quali si applichino le disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7 determinando altresi' i limiti di ampliamento delle cubature entro i massimi stabiliti nella presente legge con riferimento alle tipologie edilizie preesistenti e alle necessita' della conduzione dei fondi. La delibera di cui al precedente comma diviene esecutiva con l' espletamento del controllo da parte del competente comitato. Art. 4 Le delibere di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono essere adottate nel termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 5 (Interventi di restauro, ristrutturazione e ricostruzione ) Per i fabbricati danneggiati dal sisma da restaurare, ristrutturare e ricostruire, che non ricadano in zone agricole, i comuni, previa la identificazione di cui al precedente articolo 3, possono consentire un aumento dell' attuale cubatura, non superiore al venti per cento, per provvedere all' adeguamento agli standards edilizi ed alla dotazione di servizi igienici. La norma di cui al precedente comma non si applica al centro storico ed alle altre zone del comune di Rieti soggette a piano particolareggiato. Per i fabbricati considerati beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939 sono consentiti soltanto interventi di consolidamento, di restauro e di ripristino delle forme originarie. Art. 6 (Abitazioni in zone agricole) Per i fabbricati, danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione ricadenti nel territorio classificato dagli strumenti urbanistici ad uso agricolo, secondo il decreto ministeriale 2 aprile 1968, i comuni previa la identificazione di cui al precedente articolo 3, possono consentire interventi di riparazione, ristrutturazione e ricostruzione con incremento della cubatura, ivi compresi i locali accessori per la conduzione del fondo, fino ad un massimo di 800 metri cubi, compresa la cubatura preesistente sul fondo, se il fabbricato e' costituito da una sola unita' immobiliare, ed a 1.200 metri cubi, se costituito da due o piu' unita' immobiliari. In quest' ultimo caso l' aumento di cubatura e' ripartito in parti uguali tra le diverse unita' immobiliari a meno di un diverso accordo legalmente pattuito tra i richiedenti. Per i fabbricati da ricostruire di cui al comma precedente, purche' sia demolita l' abitazione danneggiata, e' consentita per ragioni igieniche, morfologiche del terreno, ambientali e per la presenza di servizi pubblici, una diversa localizzazione sulla medesima particella di terreno od altre contigue. Sono escluse le zone boscate, ancorche' percorse dal fuoco, salvo le radure prive di alberi e fornite di strade, sempreche' la costruzione non comporti abbattimento di piante. La superficie coperta dalla abitazione ricostruita, nel rispetto delle altre prescrizioni del regolamento edilizio vigente nel comune, non puo' superare, comunque, il trenta per cento della surficie del lotto disponibile. Art. 7 (Manufatti al servizio dell' agricoltura) Per la riparazione, ristrutturazione e ricostruzione degli ambienti, danneggiati dal sisma, destinati al ricovero del bestiame, alla conduzione del fondo ed alla produzione agricola, compresi o esterni ai fabbricati di abitazione, e' consentito un aumento di cubatura non superiore al 50 per cento di quella precedente, sempreche' il nuovo fabbricato sia separato da quello di abitazione. Per l' adeguamento alle esigenze igienico - sanitarie delle opere da ricostruire destinate al ricovero del bestiame e' consentita una diversa localizzazione sulla medesima particella di terreno o altra contigua a quella sulla quale insisteva il fabbricato demolito. Sono escluse le zone boscate, ancorche' percorse dal fuoco, salvo radure prive di alberi e fornite di viabilita', e sempreche' la costruzione non comporti abbattimento di piante. Art. 8 (Richiesta di concessione) I richiedenti la concessione edilizia di cui agli articoli precedenti presenteranno gli elaborati di progetto contemporaneamente al comune, all' assessorato all' urbanistica della Regione, nel caso di zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al genio civile di Rieti, che rimetteranno il parere al comune stesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto. Decorso tale termine senza che il genio civile di Rieti e l' assessorato all' urbanistica abbiano emesso il parere, il comune assume le proprie determinazioni in merito alla concessione edilizia. Art. 9 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |