Costituzione della FILAS - SpA - Finanziaria Laziale di Sviluppo.

Numero della legge: 13
Data: 15 febbraio 1974
Numero BUR: 5
Data BUR: 25/02/1974

L.R. 15 Febbraio 1974, n. 13
Costituzione della FILAS - SpA - Finanziaria Laziale di Sviluppo.



Art. 1

In conformita' all' art. 53 dello Statuto regionale, la Regione Lazio promuove la costituzione della Societa' finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio denominata FILAS SpA - Finanziaria Laziale di Sviluppo, con sede legale nel Lazio.
La Societa' dovra' operare nel territorio regionale.


Art. 2

Alla Regione Lazio dovra' essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni della societa', da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili.
Possono partecipare alla FILAS istituti di credito di diritto pubblico e loro consorzi, gli enti pubblici e le societa' a partecipazione e controllo pubblico.


Art. 3

La societa' finanziaria e' strumento di attuazione della programmazione economica regionale, opera nell' ambito delle competenze regionali, per lo sviluppo ed il riequilibrio socio - economico e territoriale della regione, per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio; e pertanto:
a) assume partecipazioni minoritarie in societa' di capitale, in societa' cooperative ed in consorzi tra piccole e medie imprese gia' costituiti o da costituirsi, ai fini della loro espansione, riconversione ed ammodernamento;
b) assume partecipazioni in enti finanziari pubblici di carattere regionale.
Al fine di attuare gli obiettivi programmatici della Regione, la FILAS:
1) presta assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle imprese cui partecipa;
2) promuove ed attua iniziative per la costituzione ed il potenziamento di aree attrezzate per insediamenti ecnomici in conformita' alle indicazioni della pianificazione territoriale;
3) gestisce per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l' assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa alle piccole e medie imprese del Lazio, ivi comprese le cooperative, gli imprenditori individuali ed i consorzi tra piccole e medie imprese, per la concessione di incentivi, per la prestazione di garanzie ad imprese della regione per la realizzazione di programmi di ricerca applicata, anche mediante la costituzione di societa' di ricerca, per la realizzazione di iniziative pilota, per la prestazione di consulenze e servizi di mercato;
4) effettua qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare necessaria per lo svolgimento delle attivita' rientranti nell' oggetto sociale.


Art. 4

La FILAS nomina propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle societa' cui partecipa.
I consiglieri ed i sindaci della FILAS non possono far parte dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle societa' cui partecipa la FILAS stessa.
I dipendenti di quest' ultima, che ricoprano le suddette cariche, devono versare ad essa gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime.


Art. 5

Gli organi della FILAS sono l' Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Comitato esecutivo e del Collegio dei Sindaci spetta alla Regione.
Il Consiglio regionale designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio sindacale della FILAS spettanti alla Regione, assicurando una rappresentanza delle minoranze consiliari.
Allo scopo di assicurare un rapporto diretto e costante della Regione con la FILAS, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, ed un piu' adeguato sostegno alle finalita' previste dall' art. 3, 1Ø comma, al fine, inoltre, di meglio garantire una precisa attuazione del programma previsto dall' art. 6, 2Ø comma, i Consiglieri regionali possono essere scelti a far parte del Consiglio di Amministrazione della FILAS SpA.
La Regione e' rappresentata nell' Assemblea dal Presidente della Giunta o da un Assessore da questi delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta stessa e della Commissione consiliare competente, sull' ordine del giorno dell' Assemblea.
La carica di Presidente della FILAS non e' incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Gli emolumenti dei componenti gli organi di amministrazione della FILAS non sono cumulabili con quelli di Consigliere regionale.


Art. 6

La societa', in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, redige entro in 15 settembre di ogni anno, il programma di attivita' per l' anno successivo, da sottoporre, a norma dell' art. 54 dello Statuto, all' approvazione del Consiglio regionale.
Tale programma prevedera' una ipotesi di distribuzione territoriale e settoriale delle risorse impiegabili cui la FILAS deve conformarsi nell' esercizio della sua attivita'. La societa' stessa e' tenuta, altresi', a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull' andamento della gestione sociale, alla Giunta regionale, che riferisce in merito al Consiglio regionale.
Il bilancio della FILAS con le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e con il verbale di approvazione dell' Assemblea sono presentati, entro il 30 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento, alla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale in allegato al conto consuntivo della Regione, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione.


Art. 7

La Giunta regionale ed il suo Presidente, sentita la Commissione consiliare competente, sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari per promuovere e costituire la societa', ivi compresa la stipulazione di accordi tra i soci.


Art. 8

La Regione concorre alla costituzione del capitale della societa' sottoscrivendo azioni per lire 2.550 milioni. La quota di capitale sottoscritta dalla Regione sara' portata entro il 1976 a lire 10.200 milioni in complesso.


Art. 9

La spesa derivante dall' applicazione della presente legge e' determinata in lire 2.550 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976.
La somma di lire 2.550 milioni per l' esercizio 1973 gravera' sull' istituendo capitolo n. 2611 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario, denominato: << Partecipazione azionaria alla SpA FILAS >>. Negli esercizi successivi la spesa gravera' sui corrispondenti capitoli di bilancio.
All' onere di lire 2.550 milioni per l' esercizio 1973, si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 2981 del bilancio regionale del medesimo anno.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza dei commi precedenti, e' autorizzato a disporre - con proprio decreto da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 10

Al fine di assicurare una adeguata stabilita' nella fase costitutiva e di avvio della societa', gli organi sociali nominati o designati per la prima volta, di cui al primo comma dell' art. 5 della presente legge, resteranno in carica fino alla presentazione alla Giunta regionale del bilancio consuntivo relativo all' esercizio 1976, ai sensi del quarto comma del precedente art. 6.


Art. 11

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 sesto comma dello Statuto regionale e entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 febbraio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.