ISTITUZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

Numero della legge: 19
Data: 1 settembre 1999
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1999

L.R. 01 Settembre 1999, n. 19
ISTITUZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

s.o. n. 2

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la promozione di iniziative imprenditoriali.


Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi;
b) residenza nella Regione;
c) eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni;
d) che non beneficino di analoghi finanziamenti statali o di altri soggetti pubblici;


Art. 3
(Progetti finanziabili)


1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacita' del soggetto proponente, della fattibilita' tecnica e della redditivita' dell'iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un'attivita' autonoma in forma individuale, ad eccezione delle libere professioni.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere investimenti non superiori ai cinquanta milioni.

3. L'attivita' prevista dal soggetto deve essere svolta per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.


Art. 4
(Agevolazioni)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 i cui progetti siano ritenuti validi sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto fino a 25 milioni;
b) prestito agevolato fino a 25 milioni, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 percento annuo. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con primari istituti di credito, attraverso le quali garantire il pagamento della differenza tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresi' avvalersi delle garanzie di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11;
c) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

2. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese per:
a) l'acquisto di terreni;
b) la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
c) prestazioni di servizi;
d) stipendi e salari.


Art. 5
(Valutazione ed ammissibilita' delle domande)


1. Le domande di ammissione alle agevolazioni sono inviate all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e che contenga le informazioni necessarie a valutare la validita' dell'iniziativa.

2. Le domande di agevolazione sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da un comitato, nominato dal Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale comitato di valutazione e' composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attivita' produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del comitato di valutazione. Il comitato di valutazione e' presieduto dall'assessore competente in materia di formazione di politiche per il lavoro.

3. Il comitato formula il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato, concede le agevolazioni entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso.


Art. 6
(Concessione delle agevolazioni)


1. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative e fissa le agevolazioni concesse.

2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

3. Qualora il comitato ritenga che l'iniziativa sia valida ma non immediatamente attuabile, il proponimento puo' essere ammesso ad un percorso formativo, gratuito, finalizzato a sviluppare il progetto operativo.

4. Si ritengono immediatamente operativi i progetti in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, di preventivi completi e congrui degli investimenti previsti, della disponibilita' dei locali.

5. Per le attivita' di istruttoria, di tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico del B.I.C. Lazio.


Art. 7
(Prestito agevolato)

1. Il prestito agevolato e' posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.



Art. 8
(Controlli e revoca delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale puo' effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non piu' sussistenti, la Giunta regionale delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme e delle relative spese.


Art. 9
(Relazione semestrale)

1. L'assessorato competente in materia di Politiche per il lavoro della Regione presenta una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.


Art. 10
(Norme finanziarie)


1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di Lire 8 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, e' istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: "Contributi a fondo perduto ed in conto interessi e servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio del prestito d'onore" con lo stanziamento di Lire 2 miliardi, mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto per il 1999 al capitolo 29002, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio stesso.

3. La copertura finanziaria dell'onere previsto per gli anni successivi e' assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della medesima posta contabile iscritta all'elenco 4.

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi' 1 settembre 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.