L.R. 13 Maggio 1985, n. 70 |
Norme di gestione dei fondi di previdenza e di solidarieta' riguardanti i consiglieri regionali eletti al Parlamento Europeo.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15) Art. 1 La lettera a) dell' articolo 14 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, e' cosi' modificata: << Qualora il consigliere gia' cessato dalla carica rientri a far parte del Consiglio regionale, ovvero venga eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o comunque ad altro consiglio regionale, il pagamento dell' assegno vitalizio, di cui eventualmente gia' gode, resta sospeso per tutta la durata della nuova carica. >>. Art. 2 Al consigliere eletto al Parlamento Europeo, qualora conservi la carica di consigliere regionale, e' consentito di continuare il versamento dei contributi al fondo di previdenza fino al termine della legislatura regionale gia' iniziata. L' anzianita' di carica ai fini dell' attribuzione dell' assegno vitalizio si intende interrotta alla data dell' elezione al Parlamento Europeo per il consigliere che non voglia effettuare il predetto versamento di contributi volontari. La liquidazione del premio di reinserimento verra' comunque effettuata alla data della elezione nel Parlamento Europeo. Nel caso di interruzione del versamento dei contributi volontari per un periodo superiore ad un mese e fino a sei mesi, essi saranno maggiorati degli interessi di mora. Qualora tale interruzione superi i sei mesi, l' inadempiente perdera' il diritto al completamento richiesto e, a titolo di penale, il fondo incamerera', senza restituzione, i versamenti volontari gia' effettuati. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |