"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)".

Numero della legge: 19
Data: 21 luglio 2003
Numero BUR: 22 S.O. 6
Data BUR: 09/08/2003

L.R. 21 Luglio 2003, n. 19
"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:



SOMMARIO


Art. 1 Finalità
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Interventi
Art. 4 Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili
Art. 5 Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Comitato per la gestione del
Fondo
Art. 6 Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili
Art. 7 Servizio provinciale di collocamento obbligatorio
Art. 8 Servizio di accertamento e controllo della disabilità
Art. 9 Modifiche all’art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 10 Disposizioni finanziarie
Art. 11 Disposizione transitoria
Art. 12 abrogazione

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell’ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.



Art. 2
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui all’articolo 1 della l. 68/1999.

Art. 3
(Interventi)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
a) l’analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
b) l’istituzione di banche dati, l’effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
c) l’organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l’aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell’ambito della disabilità;
e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l’accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
f) la semplificazione, l’economicità, l’efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nell’ambito lavorativo;
h) l’apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
1) l’assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
2) l’impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all’articolo 12 della l. 68/1999;
3) l’esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.


Art. 4
(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)


1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 5, comma 3, ed il comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all’articolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:
a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 3;
b) la natura, l’ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all’articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.
2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
a) integrazione fra i servizi per l’impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell’occupazione delle persone disabili;
b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici “progetti obiettivo”, diretti alla permanenza, all’inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l’esercizio coordinato delle relative funzioni.

Art. 5
(Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Comitato per la gestione del fondo)


1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3

2. Al fondo sono destinati:
a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all’articolo 3.

3. Ai fini della gestione del fondo è istituito il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato comitato.

4. La Giunta regionale, in particolare, stabilisce con propria deliberazione:
a) la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e, attraverso le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2 maggiormente rappresentative a livello regionale, dei disabili;
b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).

Art. 6
(Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)


1. Per la finalità di cui all’articolo 1, comma 2, è istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro, il comitato regionale per. il diritto al lavoro delle persone disabili.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali e di sanità, o un loro delegato, da due esperti in materia di disabilità e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 2 e da un rappresentante competente in materia di collocamento obbligatorio, di ciascuna amministrazione provinciale.

3. Il comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti la permanenza, l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili.

4. Ai membri del comitato compete, per ogni seduta, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 7
(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)


1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
b) i criteri generali e le modalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all’inserimento lavorativo delle persone disabili;
d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all’articolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni.


Art. 8
(Servizio di accertamento e controllo della disabilità)


1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda unità sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, della l. 68/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Art. 9
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)


1. All’articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“ a bis) redigere con il supporto dell’Agenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
1) la relazione annuale di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
2) i dati relativi allo stato d’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’articolo 21 della legge medesima;”.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)


1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo n. 225103 assume la seguente denominazione: “Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge 68/1999”;
b) è istituito, per memoria, il capitolo n. 341540, denominato “Risorse, ex articolo 14, comma 3, l. 68/1999, per il finanziamento del fondo regionale per l’occupazione dei disabili".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
a) il capitolo F31103 assume la seguente denominazione: “Utilizzazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 13, comma 4, della l. 68/1999”;
b) è istituito nell’ambito dell’UPB F31 un apposito capitolo denominato: “Fondo regionale per l’ occupazione dei disabili".
3. Il fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è dotato, per l’esercizio finanziario 2003, di uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00.
4. Alla copertura dell’onere di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione dell’importo di euro 1.000.000,00 dello stanziamento previsto in ciascuno dei capitoli F31506 ed F31507.


Art. 11
(Disposizione transitoria)


1. Il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito dall’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ((Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del comitato di cui all’articolo 5, comma 3.


Art. 12
(Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 14 luglio 2003

Storace


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.