L.R. 26 Luglio 2002, n. 23 |
Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 e successive modifiche) 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n .87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti: “9 bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all’esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizioni: a) la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato: 1) può essere utilizzata nelle sole acque principali; 2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d’acqua al momento dell’emersione, misurato a livello medio di bassa marea; 3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi; b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato non può superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri; c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri; d) è vietato l’uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato. 9 ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d’uso. L’autorizzazione ha la durata di cinque anni.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 14 della l. r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Il comma 13 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990, è sostituito dal seguente: “13. L’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L’uso del motore è in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca.”. 2. Il comma 14 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990 è abrogato. Art. 3 (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente: “3 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 9 bis e 9 ter, la provincia che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione stessa.”. Art. 4 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 87/1990 e successive modifiche) 1. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 87/1990 le parole “pescato durante la gara” sono sostituite dalla seguente “morto”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 26 luglio 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |