Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.

Numero della legge: 23
Data: 26 luglio 2002
Numero BUR: 23 S.O. 5
Data BUR: 20/08/2002

L.R. 26 Luglio 2002, n. 23
Pesca sportiva: modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche.


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 e successive modifiche)


1. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n .87 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
“9 bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all’esercizio, nei rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizioni:
a) la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato:
1) può essere utilizzata nelle sole acque principali;
2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d’acqua al momento dell’emersione, misurato a livello medio di bassa marea;
3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;
b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato non può superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri;
c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;
d) è vietato l’uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato.
9 ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d’uso. L’autorizzazione ha la durata di cinque anni.”.


Art. 2
(Modifiche all’articolo 14 della l. r. 87/1990 e successive modifiche)


1. Il comma 13 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990, è sostituito dal seguente:
“13. L’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L’uso del motore è in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca.”.
2. Il comma 14 dell’articolo 14 della l.r. 87/1990 è abrogato.



Art. 3
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modifiche, è inserito il seguente:
“3 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 9 bis e 9 ter, la provincia che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione stessa.”.


Art. 4
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 87/1990 e successive modifiche)


1. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 87/1990 le parole “pescato durante la gara” sono sostituite dalla seguente “morto”.







La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 26 luglio 2002


Storace


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.