L.R. 19 Dicembre 1977, n. 48 |
Disciplina del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie anticipate dalla Regione.
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Art. 1 Gli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate agli aventi diritto per fatti imputabili a terzi, sono a carico dei responsabili, ovvero dell' assicuratore o dell' impresa designata a norma dell' art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I soggetti predetti sono tenuti al rimborso nei confronti della Regione delle spese sostenute dagli organismi preposti all' assistenza sanitaria, calcolate, a seconda del regime di assistenza fruito, nei modi stabiliti dalla normativa regionale. Art. 2 L' ente ospedaliero deve sollecitamente comunicare ai terzi responsabili ed agli altri soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 l' avvenuto ricovero dell' assistito e, all' atto della sua dimissione, l' ammontare delle spese relative alla spedalizzazione. L' ente medesimo provvede direttamente all' introito delle somme corrisposte da coloro che sono tenuti al rimborso nell' apposito capitolo di bilancio e ne da' comunicazione alla Regione affinche' ne venga tenuto conto in sede di erogazione delle quote del fondo regionale per l' assistenza ospedaliera ad esso spettante ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1975, n. 8. Nei casi in cui non risulti possibile il normale recupero del credito l' ente ospedaliero provvede a trasmettere l' intera documentazione alla Regione, al fine dell' espletamento delle procedure amministrative necessarie per la definizione della vertenza, ovvero dell' esercizio dell' azione giudiziaria a norma di legge. Art. 3 Gli istituti o case di cura private convenzionate, nei casi di ricovero determinati da fatti imputabili a terzi, devono sollecitamente comunicare alla Regione ogni elemento di conoscenza e di giudizio in loro possesso, nonche' l' ammontare delle spese di degenza, ai fini dell' esercizio del diritto di surroga o di rivalsa nei confronti del terzo responsabile. Le circoscrizioni comunali, gli uffici dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari, dei medici condotti, e in genere, i servizi tenuti al rilascio delle autorizzazioni per i ricoveri in regime di assistenza diretta o indiretta, devono, nei casi di presumibile responsabilita' di terzi, rilevare le circostanze che determinano il ricovero e darne notizia alla struttura regionale di cui al successivo art. 7, per gli adempimenti di competenza. Art. 4 Su istanza di coloro che sono tenuti al rimborso delle spese sanitarie la Giunta regionale, tenuto conto della relazione dell' apposita struttura regionale di cui al successivo art. 7, nonche' del parere espresso dall' ufficio legale regionale, puo' autorizzare la transazione sul credito stesso, salvo che il terzo responsabile abbia anche parzialmente risarcito il danno all' avente diritto o la lite con quest' ultimo si sia conclusa in senso a lui favorevole con sentenza passata in giudicato. Qualora il danneggiato abbia, con il suo comportamento, recato pregiudizio al diritto di credito della Regione, spetta a quest' ultima nei confronti del medesimo il diritto di ripetere le somme corrispondenti alla spesa sostenuta. La Regione puo' stipulare con l' assicuratore o con l' impresa designata a norma dell' art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalita' del rimborso, conformemente a quanto previsto dall' art. 4 del decreto - legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Art. 5 Le somme introitate dalla Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti affluiscono al cap. 905 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale relativo all' anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. Tali somme vengono destinate esclusivamente al finanziamento di capitoli di spesa compresi nella sezione 12a del bilancio regionale, concernente la gestione del fondo regionale ospedaliero. Le somme accessorie introitate nell' esercizio del diritto di surroga o di rivalsa di cui alla presente legge affluiscono al fondo di cui all' art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Art. 6 L' azione di rivalsa ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, viene esercitata direttamente dall' ente ospedaliero interessato al recupero delle somme. Il medesimo puo' avvalersi della particolare procedura prevista dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580. In tal caso il visto di esecutorieta' viene apposto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dall' assessore regionale alla sanita'. Qualora l' esperita azione di rivalsa abbia esito negativo o, per obiettive valutazioni, non risulti opportuno esercitarla, spetta al consiglio di amministrazione dell' ente ospedaliero l' adozione dei provvedimenti al riguardo. Art. 7 Le attivita' istruttorie e di definizione amministrativa, nonche' quelle di coordinamento e di vigilanza, inerenti all' esercizio del diritto di surroga e di rivalsa disciplinato dalla presente legge, sono esercitate dall' apposita struttura regionale competente in materia di contenzioso amministrativo. Art. 8 L' art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15 e' abrogato. Art. 9 La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 19 dicembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 dicembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |