L.R. 29 Maggio 1997, n. 18 |
NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA ED ALLA CLASSIFICAZIONEDEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, DEGLI OSTELLI PER LAGIOVENTU' E DELLE CASE PER FERIE
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(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalita') Art. 2 (Definizione delle strutture ricettive) 2. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. 3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da altri enti o aziende per l'ospitalita' dei propri dipendenti e loro familiari. 4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva. CAPO II CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE Art. 3 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi) Art. 4 (Requisiti strutturali e funzionali minimi) 1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge. 2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1. Art. 5 (Servizi complementari e accessori) 1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari: a) pulizia dei locali; b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione; c) uso della cucina; d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande. 2. Gli ostelli per la gioventu' possono offrire: a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti; b) un servizio di mensa; c) un servizio di tavola calda o self-service; d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service; e) un servizio di deposito bagagli. 3. Le case per ferie possono offrire: a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti; b) somministrazione dei pasti e delle bevande. Art. 6 (Classificazione) 1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4. 2. La classificazione e' obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali. 3. Gli ostelli per la gioventu' e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria. 4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. CAPO III ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 7 (Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio) 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e' concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'Azienda provinciale per il Turismo. 2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'Azienda provinciale per il Turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti: a) generalita' del richiedente; b) ubicazione dei locali destinati all'attivita'; c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; d) descrizione dettagliata dell'arredamento; e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori; f) periodo di esercizio dell'attivita'; g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale; b) certificato sanitario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; c) atti comprovanti la disponibilita' dei locali; d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformita' della struttura e della impiantistica alle norme vigenti; e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventu'; f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti; g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventu'; h) certificazione inerente la costituzione e le finalita' dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie; i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA. 4. L'Azienda provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva. 5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonche' il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati. 6. Il provvedimento di autorizzazione e' comunicato alla Azienda provinciale per il Turismo. 7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti. Art. 8 (Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione) 1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7. 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. 3. Coloro che intendono esercitare questa attivita' devono comunque comunicare preventivamente all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio l'avvio dell'attivita', dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3. 4. L'Azienda provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita'. 5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda provinciale per il Turismo cura la diffusione. Art. 9 (Variazione della classificazione) 1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'Azienda provinciale per Turismo la variazione dell'attestato di classificazione. 2. La variazione di cui al comma 1 e' comunicata dalla Azienda provinciale per il Turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento. Art. 10 (Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa) 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventu' puo' essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda provinciale per il Turismo o della azienda unita' sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi: a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare; b) attivita' difforme dagli scopi per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa. 2. Qualora il comune rilevi irregolarita' diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarita' stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa. 3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla Azienda provinciale per il Turismo. Art. 11 (Sospensione temporanea dell'attivita', cessazione) 2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attivita' il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'Azienda provinciale per il Turismo ed al comune. Art. 12 (Tariffe) 2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore. 3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, puo' procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno. 4. Le tariffe comunicate all'Azienda provinciale per il Turismo devono essere vidimate dall'Azienda stessa. 5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'Azienda provinciale per il Turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella e' depositata presso l'Azienda provinciale per il Turismo, in duplice esemplare, ed e' esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorita' vigilanti. 6. Il gestore deve, altresi', compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera. 7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5. Art. 13 (Obblighi del titolare) 2. I gestori delle strutture devono, altresi', presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia. Art. 14 (Sanzioni amministrative) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a)esercizio abusivo dell'attivita': da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni; b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni; c) superamento della capacita' ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni; d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni; e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni. 2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il Sindaco puo' disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli. Art. 15 (Vigilanza e controlli) 2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 (Norma transitoria) 2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attivita' secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attivita'. Art. 17 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge. Art. 18 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.(Dichiarazione d'urgenza) TABELLA "A" Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affittacamere - Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non piu' di tre posti letto ciascuna arredate con: 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona; 2) armadio; 3) specchio e presa di corrente; 4) cestino per rifiuti. - Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con: 1) water; 2) bidet; 3) lavabo; 4) vasca o doccia; 5) specchio e presa di corrente; 6) chiamata di allarme. - Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento. TABELLA "B" Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventu' - Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non piu' di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con: 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona; 2) armadio, suddiviso in scomparti per persona; 3) specchio e presa di corrente; 4) tavolo scrittoio; 5) cestino per rifiuti. - Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con: 1) water; 2) bidet; 3) lavabo; 4) specchio e presa di corrente; 5) doccia; 6) chiamata di allarme Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto. - Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto; - pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno; - fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite; - fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento; - servizio telefonico ad uso comune; - cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'Azienda unita' sanitaria locale. TABELLA "C" Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie - Camere da letto aventi non piu' di quattro posti letto ciascuna, arredate con: 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona; 2) armadio; 3) specchio e presa di corrente; 4) cestino per rifiuti. - Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con: 1) water; 2) bidet; 3) lavabo; 4) specchio e presa di corrente; 5) vasca o doccia; 6) chiamata di allarme. - cucina; - sala da pranzo; - sala di soggiorno; - pulizia giornaliera dei locali; - fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite; - fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento; - servizio telefonico ad uso comune; - cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'Azienda unita' sanitaria locale; - somministrazione di piccola colazione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |