Riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e liquidazione dell' equo indennizzo.

Numero della legge: 36
Data: 20 maggio 1980
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 20 Maggio 1980, n. 36
Riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e liquidazione dell' equo indennizzo.







Art. 1
(Del riconoscimento di infermita' da causa di servizio)

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermita' dei dipendenti della Regione e deliberato dalla Giunta regionale a conclusione del procedimento amministrativo previsto negli articoli che seguono.


Art. 2
(Dell' aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio)

Qualora l' infermita' venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio l' aspettativa puo' protrarsi per ventiquattro mesi durante i quali, per i primi diciotto mesi, sono riconosciuti al dipendente tutti gli assegni fissi e ricorrenti per intero e, per gli ultimi sei mesi, gli emolumenti stessi vengono ridotti di un terzo, qualunque sia l' anzianita' di servizio.
Rimangono esclusi in ogni caso i compensi per lavoro straordinario.


Art. 3
(Domanda per l' accertamento dell' infermita' per causa di servizio - Accertamento d' ufficio)

Il dipendente che abbia contratto infermita' o abbia riportato lesioni, per farne accertare l' eventuale dipendenza da causa di servizio, deve, entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l' evento o da quella in cui ha avuto conoscenza dell' infermita', presentare domanda scritta all' amministrazione indicando specificatamente la natura dell' infermita', le circostanza che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull' integrita' fisica.
L' amministrazione procede d' ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell' esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, diventare causa d' invalidita' o di altra menomazione dell' integrita' fisica.
L' amministrazione, ricevuta la domanda, oppure venuta a conoscenza dell' evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell' infermita', la connessione di questa con il servizio, tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono il sorgere della infermita'.


Art. 4
(Organi competenti all' accertamento della dipendenza della infermita' da causa di servizio)

La dipendenza da causa di servizio dell' infermita' contratta dal dipendente e' riconosciuta dall' amministrazione previo parere del collegio medico di cui al successivo articolo 6 e sentito il consiglio del personale.

Art. 5

(Accertamenti sanitari: istruttoria)

Raccolti gli elementi di cui all' articolo 3, l' amministrazione fa sottoporre il dipendente agli accertamenti sanitari presso il collegio medico previsto dalla presente legge. Agli accertamenti sanitari puo' assistere un medico di fiducia del dipendente.
Ultimati gli accertamenti amministrativi e sanitari, gli atti relativi sono trasmessi al consiglio del personale per gli adempimenti di cui all' articolo 4.


Art. 6

(Collegio medico per l' accertamento delle infermita' e della loro dipendenza da causa di servizio)

Il collegio medico per l' accertamento delle infermita' e della loro dipendenza da causa di servizio e' composto come segue:
Presidente
- un primario di ente pubblico ospedaliero con piu' di 400 posti
- letto, operante nel territorio della Regione;
Componenti
- tre primari di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione Lazio (uno dei quali svolgera' le funzioni di presidente in caso di impedimento di quest' ultimo);
- un funzionario direttivo medico dipendente dalla Regione Lazio;
Membri supplenti
- due medici dipendenti di ente pubblico ospedaliero operante nel territorio della Regione Lazio;
- un funzionario direttivo medico dipendente dalla Regione Lazio.
Ove lo ritenga necessario il collegio dispone l' integrazione della propria composizione con l' intervento di un medico specialista che partecipa a pieno diritto di voto. In caso di parita' di voti, decide il voto del presidente. Il dipendente sottoposto ad accertamento puo' farsi assistere da medico di sua fiducia.
Il collegio medico, che svolgera' le proprie funzioni presso gli uffici centrali della Regione Lazio, viene costituito ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti la Giunta regionale e la competente Commissione consiliare permanente.
Le funzioni di segretario del collegio medico saranno svolte da un dipendente regionale scelto fra i funzionari direttivi dell' assessorato al personale.
Ai membri esterni del collegio medico verra' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Ai componenti esterni che non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute e' dovuto, in aggiunta al gettone di presenza, il normale trattamento di missione che, comunque, non potra' essere superiore a quello stabilito nei riguardi dei funzionari dell' Amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale.


Art. 7
(Adempimenti del collegio medico)

Il collegio medico al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti i componenti, dal quale, oltre le generalita' del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrita' fisica, deve risultare:
a) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell' infermita' stessa;
b) se l' infermita' di che trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l' amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza;
c) se l' infermita' di che trattasi abbia prodotto al dipendente una menomazione dell' integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il parere del collegio medico viene notificato dall' Amministrazione regionale all' interessato.


Art. 8
(Equo indennizzo - concessione)

Al dipendente che per l' infermita' contratta per causa di servizio abbia subito una menomazione permanente dell' integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni e' concesso un equo indennizzo.
L' infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.


Art. 9
(Modalita' per la liquidazione)

Per conseguire l' equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda all' Amministrazione regionale entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione che riconosce la dipendenza della menomazione della integrita' fisica da causa di servizio ovvero entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata la menomazione della integrita' fisica in conseguenza dell' infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione della integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d' impiego.
La domanda puo' essere proposta negli stessi termini ivi previsti dagli eredi del dipendente e del pensionato deceduto.
Nel caso in cui il dipendente abbia proposto domanda di equo indennizzo prima che avvenga il riconoscimento dell' infermita' da parte dell' Amministrazione lo stesso puo' essere liquidato con il provvedimento che riconosce la dipendenza dell' infermita' da ragione di servizio, qualora da parte degli organi amministrativi e sanitari sia stata specificata anche la categoria di ascrivibilita' dell' infermita'.
L' equo indennizzo e' liquidato, ferme restando le percentuali stabilite dalla tabella di determinazione unita alla presente legge, in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda.
L' eta' ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l' impiegato aveva al momento dell' evento dannosso.


Art. 10
(Criteri per la liquidazione)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel DPR 3 maggio, n. 686. Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che verranno apportate alle norme statali che regolano l' istituto.


Art. 11
(Norma transitoria)

Fino a che non sara' costituito il consiglio del personale, la Giunta regionale adottera' i provvedimenti previsti dalla presente legge prescindendo dal parere di detto organo.
Le pratiche pendenti, per le quali siano gia' intervenuti almeno gli accertamenti sanitari di prima istanza, sono decise dalla Giunta regionale previo completamento degli incombenti istruttori, prescindendo dal solo parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' articolo 55 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.


Art. 12

Le spese relative al pagamento dell' equo indennizzo graveranno sull' apposito capitolo n. 25298 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi, previa iscrizione dei fondi di volta in volta occorrenti mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.



ALLEGATO 1
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL' EQUO INDENNIZZO. AMMONTARE DELL' EQUO INDENNIZZO PER LE VARIE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE REGIONE LAZIO.
ATTO ALLEGATO
a) Categoria di menomazione di cui alla tabella A), allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: prima:
// livelli funzionali VI, VII e VIII:
n. 2 volte l' importo dello stipendio iniziale corrispondente alla qualifica di Dirigente Generale dell' Amministrazione dello Stato;
// livello funzionale V:
n. 2,7 volte l' importo dello stipendio corrispondente al parametro 370 spettante al Segretario Capo dell' Amministrazione dello Stato;
// livello funzionale IV:
n. 3,6 volte l' importo dello stipendio corrispondente al parametro 245 spettante al Coadiutore Superiore dell' Amministrazione dello Stato;
// livelli funzionali I, II e III:
n. 4,65 volte l' importo dello stipendio corrispondente al parametro 165 spettante al Commesso Capo dell' Amministrazione
dello Stato.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: seconda;
livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 95% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: terza; livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 78% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: quarta; livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII VII: 64% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: quinta; livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 47% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: sesta; livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 30% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10
agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: settima, livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 15% dell' importo stabilito per la prima categoria.
A) Categoria di menomazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: ottava, livelli funzionali I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII: 9% dell' importo stabilito per la prima categoria.
B) Menomazioni dell' integrita' fisica di cui alla tabella B) allegata allalegge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni: per tutte le categorie ivi previste 3% dell' importo stabilito per la prima categoria.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.