Norme per l' istituzione delle aziende faunistico - venatoriee la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico -venatorie.

Numero della legge: 40
Data: 14 settembre 1982
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1982

L.R. 14 Settembre 1982, n. 40
Norme per l' istituzione delle aziende faunistico - venatoriee la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico -venatorie.

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1982, n. 26, S.O. n. 1)


Art. 1
(Generalita' - Aziende faunistico - venatorie )

La Giunta regionale, in attesa della delega della materia alle amministrazioni provinciali che dovra' essere disciplinata all' interno della legge quadro sulla caccia entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge ed in attuazione della programmazione regionale, autorizza, sentite le province e previo parere della Commissione consiliare permanente agricoltura l' istituzione di aziende faunistico - venatorie e la trasformazione in aziende faunistico - venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonche' alla coturnice, lepre, pernice, starna, purche' presentino strutture ed ambienti adeguati, avvalendosi del parere tecnico dell' istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Le aziende faunistico - venatorie hanno come scopo il mantenimento, l' organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell' incremento della fauna selvatica per consentire l' irradiamento e la sosta.
La superficie complessiva delle aziende faunistico - venatorie non puo' superare il 5 per cento del territorio agro - forestale regionale. Tale limite puo' essere aumentato di un ulteriore 3 per cento destinato alla costituzione di aziende faunistico - venatorie per il recupero di zone depresse anche sotto l' aspetto agro - faunistico e montane.
La superficie di un' azienda faunistico - venatoria non puo' essere inferiore a 400 ettari.
Le aziende faunistico - venatorie non possono essere contigue; fra loro deve intercorrere la distanza di metri 1.000, ad eccezione per le aziende provenienti dalla trasformazione di riserve di caccia; uguale distanza deve essere rispettata con i confini di strutture faunistiche pubbliche o private in atto al momento della costituzione dell' azienda faunistico - venatoria; possono essere ammesse distanze diverse qualora i confini dell' azienda coincidano con confini naturali.
La concessione delle aziende faunistico - venatorie e' accordata per un periodo stabilito in sei anni ed e' rinnovabile. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all' interno delle aziende faunistico - venatorie e' affidata alle guardie giurate dell' azienda medesima, od a quelle associazioni di categorie riconosciute dei concessionari di aziende faunistico - venatorie all' uopo incaricate, ed agli agenti ed alle guardie di cui all' articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Le aziende faunistico - venatorie sono segnalate con tabelle recanti, oltre al nome dell' azienda, la scritta << azienda faunistico - venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati >>.
Dette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell' azienda su pali o alberi ad un' altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l' una dall' altra e comunque in modo che le tabelle siano reciprocamente visibili.


Art. 2
(Caratteristiche dell' azienda)

Nelle aziende faunistico - venatorie e' autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento, elaborati dal concessionario nell' osservanza dei modelli - tipo che fanno riferimento ai seguenti parametri:
caratteristiche ambientali;
indirizzo faunistico;
carico ottimale di specie selvatiche per unita' di superficie; la cattura di specie stanziali per la produzione e la tutela delle quali e' concessa l' autorizzazione dell' azienda faunistico - venatoria ai fini di cessione o di conferimento per il ripopolamento. Detta cattura deve esercitarsi su soggetti riprodottisi allo stato naturale; superficie dell' azienda faunistico - venatoria; strutture produttive delle specie selvatiche in ordine alle quali e' data la concessione.
I piani di abbattimento di cui al precedente comma devono essere approvati dall' Amministrazione regionale, previo accertamento dell' effettiva consistenza della selvaggina.


Art. 3
(Domanda per la concessione - Requisiti)

La domanda di concessione di azienda faunistico - venatoria deve esser presentata alla Regione - assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, da privati singoli od associati e da enti pubblici, tramite l' amministrazione provinciale che, con atto del consiglio provinciale, esprime il suo motivato parere, sentiti i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale in triplice copia dell' area che si intende costituire in azienda faunistico - venatoria con i numeri catastali dei terreni interessati; la carta deve essere accompagnata da un elenco nel quale a fianco di ciascun numero siano indicate le colture e l' estensione dei terreni, nonche' il proprietario o possessore corrispondente;
b) atti comprovanti i titoli di proprieta' o di possesso dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) piano di assestamento faunistico - venatorio di cui al successivo articolo 5; detto piano viene aggiornato annualmente a cura del concessionario e trasmesso alla amministrazione provinciale entro il 31 maggio e deve essere approvato entro il 31 luglio;
d) descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali in genere;
e) corografia del territorio scala 1: 25.000. Qualora nell' azienda faunistico - venatoria siano compresi terreni di piu' proprietari (o possessori di terreni confinanti), alla domanda di concessione devono essere aggiunti i seguenti documenti:
atti da cui risulti il consenso dei proprietari o possessori dei terreni che entrano a far parte dell' azienda faunistico - venatoria con le indicazioni necessarie ad identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso e' vincolante per la durata della concessione e per i successivi rinnovi, salvo disdetta da comunicare almeno sette mesi prima della scadenza della concessione stessa. Il decreto di concessione deve essere emesso entro un anno dalla presentazione della domanda. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, anche senza la documentazione indicata ai precedenti commi qualora il
concessionario dichiari, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione si e' verificata nello stato di fatto dell' azienda.
Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell' ultimo anno della concessione qualora sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali prevista per il rilascio della concessione.
Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l' attivita' venatoria e' vietata sul territorio in contestazione, fino alla definitiva decisione del ricorso stesso.
Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o del rinnovo, la superficie dell' area interessata, gli estremi necessari per la identificazione di essa, nonche' gli estremi di versamento della tassa sulle concessioni regionali.


Art. 4
(Sospensione e revoca della concessione)

La concessione di azienda faunistico - venatoria puo' essere sospesa o revocata, anche su proposta dell' amministrazione provinciale, dall' Amministrazione regionale, quando dal concessionario siano commesse violazioni gravi alle disposizioni di legge od a quello del provvedimento di concessione.
In luogo del provvedimento di revoca o della sospensione della concessone, l' Amministrazione regionale, avuto riguardo alle circostanze del fatto, puo' comminare al concessionario il pagamento alla tesoreria regionale di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, quando il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione dell' azienda in concessione. Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine di sessanta giorni e' disposta la sospensione. In caso di recidiva per la stessa violazione e' disposta la revoca.
Con successivo provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura, da emanarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sara' regolamentata la fattispecie delle violazioni da applicarsi ai casi concreti.
Trascorsi sessanta giorni dal provvedimento di revoca, l' amministrazione provinciale, qualora non sia interposto ricorso giurisdizionale, puo' prelevare dall' azienda faunistico - venatoria, a scopo di ripopolamento, la selvaggina catturabile, pagando al concessionario il controvalore di mercato detratto il 15 per cento per le spese di cattura. il prelievo di selvaggina puo' essere effettuato anche nel caso di rinuncia alla concessione.


Art. 5
(Assestamento territoriale)

Il piano di assestamento del territorio deve prevedere eventuali interventi di mantenimento e di ristrutturazione del territorio stesso mediante:
indagine sulle vocazioni ambientali e faunistiche; rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati; apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte secondo l' indirizzo faunistico dell' azienda; limitazione delle cause di nocivita' ambientale (sostanze chimiche in agricoltura, inquinamento, eccessiva eutrofizzazione, ed altro);
prevenzione e lotta agli incendi;
regimazione delle acque;
indirizzi agrari e zootecnici.
Per le aziende faunistico - venatorie palustri, il piano di assestamento dovra' prevedere interventi di conservazione dell' habitat e di eventuale ripristino, quali:
creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccita' e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.
Le opere di rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati potranno essere effettuate anche direttamente dalla Regione, dalle comunita' montane, e con il concorso dei comuni e delle universita' agrarie, in conformita' delle normative vigenti.
I concessionari delle aziende faunistico - venatorie nonche' i proprietari e conduttori dei fondi inseriti nelle aziende stesse possono accedere, in conformita' con le leggi in vigore, ai benefici pubblici per la realizzazione di opere atte al ripristino degli ambienti, in particolare nelle zone umide o palustri ai fini di facilitare la sosta alla selvaggina migratoria.

Art. 6
(Caratteristiche ambientali)

Le caratteristiche ambientali vengono desunte in base ai seguenti parametri:
copertura vegetale;
assetto idrogeologico;
estensione territoriale
grado di antropizzazione;
ordinamenti ed orientamenti agro - culturali e forestali.


Art. 7
(Classificazione delle aziende)

In base alle caratteristiche ambientali le aziende faunistico - venatorie sono individuate in:
aziende faunistico - venatorie boschive quando tutta o la maggior parte della superficie e' interessata da bosco;
aziende faunistico - venatorie non boschive quando tutta o la maggior parte della superficie sia interessata da coltivazioni;
aziende faunistico - venatorie palustri quando tutta o la maggior parte della superficie sia interessata da aree umide.
Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, e' consentita la costituzione di aziende faunistico - venatorie anche quando la superficie umida o palustre non costituisce la parte prevalente del territorio; in ogni caso tale superficie non deve esser inferiore a 100 ettari.


Art. 8
(Vocazione faunistica)

Il concessionario, in relazione alle caratteristiche ambientali e quindi al tipo di azienda prescelta secondo quanto previsto al precedente articolo 7, dovra' indicare le specie da produrre per il conseguimento delle finalita' proprie della stessa, nell' ambito delle specie come sotto attribuite a ciascun tipo:
azienda faunistico - venatoria boschiva: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, nonche' fagiano come specie complementare.
Quando la superficie dell' azienda investita a bosco sia inferiore al 60 per cento della superficie totale, alla azienda vengono attribuite, come specie alternative su una delle quali esercitare la scelta, anche lepre e starna; azienda faunistico - venatoria non boschiva con coltivazioni promiscue e presenza alternativa di siepi, sieponi e boschetti: lepre, starna e pernice (alectoris rufa) nonche' fagiano come specie complementare.
Nel caso in cui la superficie dell' azienda faunistico - venatoria investita a coltivazioni sia inferiore al 70 per cento della superficie totale, all' azienda vengono attribuite, come specie alternative su una o piu' delle quali esercitare la scelta, anche capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale.
Qualora l' azienda faunistico - venatoria presenti caratteristiche montane e di rocciosita', potra' essere consentita la produzione della pernice e della coturnice.
Allorche' l' azienda faunistico - venatoria sia collocata in tutto o in parte oltre i 400 metri di quota, in considerazione delle particolari complessita' ambientali, la scelta delle specie costituenti l' indirizzo faunistico puo' esercitarsi su tutte quelle indicate dalla legge.
Quando l' indirizzo faunistico delle aziende faunistico - venatorie, di cui al comma precedente, sia articolato su una o piu' specie di ungulati, il richiedente la concessione dovra' altresi' produrre il piano di assestamento forestale compatibile con gli adempimenti di cui al precedente articolo 5.


Art. 9
(Specie faunistiche)

Il carico minimo viene individuato nei seguenti rapporti fra capi riproduttori - o branchi - ed ettaraggio, avuto riguardo alla potenzialita' alimentare del territorio:
UNGULATI
cervo N. capi 1: ottimali 100 ettari per capo daino N. capi 1: ottimali 70 ettari per capo muflone N. capi 1: ottimali 40 ettari per capo capriolo N. capi 1: ottimali 50 ettari per capo cinghiale N. capi 1: ottimali 50 ettari per capo Con le specie ungulate puo' convivere il fagiano nel rapporto 1 capo per 10 ettari.
Fra le specie ungulate sopra indicate e' prevista compatibilita' per:
cervo, capriolo, cinghiale;
daino, muflone, cinghiale.
Fatta eccezione per il caso di immissione di riproduttori, nel quale il rapporto dovra' essere di un maschio ogni due femmine, le famiglie dovranno avere, di massima, la seguente composizione tipo:
capriolo: una famiglia composta da un maschio territoriale, una femmina riproduttrice, un maschio o una femmina giovane e dai cuccioli dell' anno, ogni 250 ettari circa;
cervo: una famiglia composta da un maschio territoriale, tre femmine riproduttrici, un maschio giovane, una femmina giovane e dai cuccioli dell' anno, ogni 800 ettari circa;
daino: una famiglia composta da due maschi territoriali, sei femmine riproduttrici, due maschi giovani, due femmine giovani e dai cuccioli dell' anno, ogni 1.200 ettari circa;
muflone: una famiglia composta da due maschi territoriali, cinque femmine riproduttrici, due maschi giovani, due femmine giovani e degli agnelli dell' anno, ogni 600 ettari circa;
cinghiale: una famiglia composta da due maschi territoriali, cinque femmine riproduttrici, tre maschi giovani, tre femmine giovani e dai cuccioli dell' anno, ogni 500 ettari circa.
SELVAGGINA STANZIALE
starna N. minimo di capi per branco 4 - 5; N. ettari per branco 50
N. ottimale dei branchi per superficie 5/ 200 ettari; pernice N. minimo di capi per branco 3 - 4; N. ettari per branco 70;
N. ottimale dei branchi per superficie 3/ 200 ettari; coturnice N. minimo di capi per branco 4; N. ettari per branco 100;
N. ottimale dei branchi per superficie 2/ 200 ettari; fagiano: un capo ogni 10 ettari;
lepre: un capo ogni 20 ettari.
Le presenze di cui sopra si riferiscono a capi censiti ai a fine caccia e dopo i prelevamenti.
Tali rilievi possono avvenire, oltre che sui branchi, anche su coppie o su individui isolati.
Le quantita' indicate per superficie rappresentano il carico minimo di cui garantire la presenza il quarto anno della concessione; allo scadere della prima concessione di azienda faunistico - venatoria il carico dei riproduttori stimato dovra' risultare aumentato almeno del 50 per cento e del 30 per cento per il cervo.
L' amministrazione regionale potra' procedere, previo accertamento dell' amministrazione provinciale competente, al rinnovo della concessione anche nel caso di decremento o di assenza di incremento quando cio' sia dovuto ad epizoozie o calamita' naturali, opportunamente segnalate, comunque a fatti non imputabili al concessionario e riconosciuti tali in sede di annuale aggiornamento del piano faunistico - venatorio.


Art. 10
(Struttura produttiva)

Avuto riguardo alle finalita' generali dell' azienda faunistico - venatoria, costituiscono strutture produttive tutte quelle realizzate per l' incremento delle specie per le quali e' data la concessione.
Esse sono individuate in punti di somministrazione di alimenti e di abbeverata.
Il loro numero e' fissato in:
uno per famiglia per gli ungulati;
uno per brigata per le altre specie.
Impianti quali: incubatrici, madri artificiali, voliere, locali di isolamento, recinti di prelievo e simili, ed altro, possono essere previsti dal concessionario come dotazioni per interventi integrativi, di assestamento, di emergenza o sanitari.


Art. 11
(Conferimenti)

Le amministrazioni provinciali possono provvedere alla cattura all' interno delle aziende faunistico - venatorie, per ciascun anno di durata della prima concessione, eccettuato le due prime stagioni venatorie e per ciascun anno del periodo di rinnovo, della selvaggina allo stato naturale nelle specie costituenti l' indirizzo faunistico, in misura di un capo per le superfici sotto indicate o frazioni di esse, contro pagamento dell' 85 per cento del prezzo di mercato, destinata al ripopolamento:
cervo 1 per ogni 1.800 ettari
capriolo 1 per ogni 500 ettari
daino 1 per ogni 600 ettari
lepre 1 per ogni 90 ettari
muflone 1 per ogni 600 ettari
cinghiale 1 per ogni 500 ettari
pernice 1 per ogni 50 ettari
starna 1 per ogni 40 ettari
coturnice 1 per ogni 50 ettari
Alle operazioni di cattura collabora gratuitamente il personale dell' azienda faunistico - venatoria. Per gli ungulati, i soggetti conferiti devono avere una eta' compresa fra uno e tre anni.
Sulle eventuali vendite di selvaggina catturata da parte del concessionario, l' ente pubblico ha diritto di prelazione.


Art. 12
(Integrazione - Rinsanguamento fauna)

Fatti salvi gli adempimenti della fase di primo impianto, come gia' regolamentata, possono avvenire operazioni di integrazione o rinsaguamento.
Per quanto attiene alle specie non comprese fra quelle costituenti l' indirizzo faunistico specifico, determinante per la concessione dell' azienda faunistico - vena- toria, sono consentiti ulteriori immissioni di selvaggina, purche' siano in quantita' da non danneggiare i livelli di presenza ed incremento delle specie costituenti l' indirizzo faunistico.
L' immissione di tali specie dovra' avvenire alla presenza del personale incaricato dall' amministrazione provinciale che dovra' redigere apposito verbale. Il concessionario potra' procedere alla:
eventuale integrazione delle specie stanziali da effettuare non oltre il 15 agosto di ogni anno;
immissione di ulteriori capi di selvaggina fino al 30 novembre di ogni anno esclusivamente in zone precluse alla caccia (riservino) la cui estensione dovra' essere non inferiore al 10 per cento del territorio dell' azienda.


Art. 13
(Prelievo venatorio)

Il prelievo venatorio per le specie determinanti l' indirizzo faunistico e' consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento di cui al precedente articolo 2.
Il prelievo venatorio per le specie non determinanti l' indirizzo faunistico e' soggetto alle limitazioni previste dal calendario venatorio.
Nelle aziende faunistico - venatorie palustri l' esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni del calendario venatorio, si effettua determinando:
la durata della giornata venatoria;
il numero dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacita' dell' ambiente;
i giorni di caccia settimanali;
l' individuazione di un' area di divieto assoluto di caccia che non dovra' essere inferiore al 50 per cento della superficie della zona umida compresa nell' azienda faunistico - venatoria;
gli appostamenti e la loro tipologia.
Nelle aziende faunistico - venatorie, non palustri, l' esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni del calendario venatorio, e' regolato determinando:
le durate della giornata di caccia;
le zone di caccia;
il numero dei cacciatori rapportato alla capacita' dell' ambiente. Tale numero non puo' essere superiore ad uno per ogni 50 ettari ad eccezione per la battuta alla selvaggina ungulata e per gli appostamenti alla selvaggina migratoria;
l' individuazione di un' area di divieto di caccia permanente non inferiore al 10 per cento della superficie dell' azienda.
Nelle aziende faunistico - venatorie l' amministrazione provinciale competente consente l' abbattimento selettivo, da esercitarsi possibilmente in periodo di caccia aperta su soggetti malformati o malati indipendentemente dal sesso o dall' eta' e su quelli al termine della capacita' riproduttiva.
Nel caso di necessita' di bonifica del territorio da cani randagi, gatti rinselvatichiti e di controllo delle popolazioni di volpi, previa autorizzazione delle amministrazioni provinciali, si possono effettuare abbattimenti controllati, anche in periodi di caccia chiusa.
Delle operazioni di ripopolamento, abbattimento selettivo, cattura e caccia esercitate sulle specie determinanti l' indirizzo faunistico - venatorio come su quelle non determinanti, e' tenuta nota in apposito registro a disposizione del' amministrazione provinciale e dell' amministrazione regionale, che esercita attraverso l' assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, il coordinamento regionale di detta operazione.
Le eventuali quote di accesso nelle aziende faunistico - venatorie saranno fissate annualmente dai concessionari delle aziende stesse, in base alle previsioni di spesa ed approvate da una commissione di esperti di cui almeno uno indicato dall' associazione di categoria e riconosciuta dei concessionari di aziende faunistico - venatorie.
La commissione nominata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente agricoltura, sara' presieduta dall' assessore regionale all' agricoltura o da un suo delegato.


Art. 14
(Aree demaniali)

Ai fini di una migliore conduzione dell' azienda ed allo scopo di tutelare la sosta della selvaggina migratoria, il concessionario puo' richiedere l' inclusione di aree demaniali della Regione per un massimo del 10 per cento della relativa superficie.
A tal riguardo, qualora il concessionario produca al competente assessorato regionale copia della domanda occorrente per ottenere la prescritta autorizzazione demaniale, i terreni, corsi o specchi d' acqua interessati restano sottratti all' esercizio venatorio di chiunque ed in tal caso debbono, a cura dello stesso concessionario, essere tabellati con cartelli contenenti la dicitura << divieto di caccia - aree demaniali >>.
Dal momento del pagamento del relativo canone di concessione, cessa il divieto di caccia. E' altresi' prevista l' inclusione coattiva di aree private intercluse la cui mancata inclusione potrebbe impedire la costituzione dell' azienda stessa anche in modo omogeneo.
Tale inclusione non puo' superare il 7 per cento del territorio complessivo dell' azienda. In tale territorio e' vietato l' esercizio venatorio.


Art. 15
(Zone cinofile)

Nell' azienda faunistico - venatorie e' consentita, affidata alle associazioni venatorie riconosciute dei concessionari delle aziende stesse, la costituzione di zone di addestramento cani, in periodi di caccia chiusa alla selvaggina stanziale, per l' educazione cinofila e venatoria del cacciatore:
a) su selvaggina riprodotta allo stato naturale escluso il periodo della formazione dei nidi e della riproduzione;
b) su selvaggina riprodotta in cattivita'. Le zone devono essere limitate e non superare il 5 per cento della superficie dell' azienda.
Nelle zone di addestramento cani previste dal presente articolo e quelle previste in altri territori concessi o da concedere e' fatto divieto di abbattimento di qualsiasi tipo di selvaggina anche riprodotta in cattivita'. Dall' entrata in vigore della presente legge cessano concessioni od autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo fino alla regolamentazione definitiva che fara' parte integrante della legge quadro regionale sulla caccia.


Art. 16
(Controlli e verifiche)

La Regione provvede ad effettuare controlli tecnici allo scopo di verificare la rispondenza della conduzione dell' azienda alle norme di legge, avvalendosi anche delle strutture tecniche delle amministrazioni provinciali.


Art. 17
(Tasse di concessione regionale)

Il numero d' ordine sedici, sub numero due, della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e' sostituito dal seguente: le tasse di concessione regionali per le concessioni di aziende faunistico - venatorie sono stabilite in L. 3.500 ad ettaro.
Le tasse di concessione previste dal precedente comma sono ridotte alla misura di un quinto per le concessioni di aziende faunistico - venatorie ubicate in ambiti territoriali classificati depressi dalla norme vigenti.
In sede di prima applicazione della presente legge, le tasse di concessione pagate od eventualmente dovute per le riserve di caccia relative all' anno 1982, sono trasferite proporzionalmente a copertura delle tasse di concessione regionali per le aziende faunistico - venatorie provenienti dalla trasformazione di riserve di caccia.
In sede di prima applicazione della presente legge, le tasse di concessione di cui al primo comma del presente articolo, sono ridotte a L. 1.500 ad ettaro per i primi tre anni di concessione di aziende faunistico - venatorie.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 18
(Documentazione integrativa)

Ai fini dei consensi dei proprietari dei terreni inclusi nel territorio, per le aziende provenienti dalla trasformazione di riserva di caccia, valgono quelli di cui all' atto consortile di costituzione della riserva stessa, salvo disdetta, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le documentazioni, agli atti delle amministrazioni provinciali, di costituzione delle riserve di caccia, sono valide a tutti gli effetti per la trasformazione delle riserve in aziende.
Le amministrazioni provinciali, ai fini dell' istruttoria, potranno richiedere le planimetrie aggiornate e l' eventuale documentazione necessaria per la trasformazione delle riserve in aziende faunistico - venatorie.


Art. 19
(Divieto esercizio venatorio su territorio vincolato )

Nei territori gia' riserve di caccia e' vietato a chiunque esercitare l' attivita' venatoria fino ad eventuali adozioni di provvedimenti istitutivi di aziende faunistiche e comunque entro e non oltre il 18 gennaio 1983.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.