Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche. Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Numero della legge: 1
Data: 5 gennaio 2018
Numero BUR: 3
Data BUR: 09/01/2018

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998 le parole: “La Regione delega ai comuni il rilascio del tesserino.” sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all’articolo 4, comma 8, della l.r. 32/1998)

 

1. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998, come modificato dall’articolo 17, comma 22, lettera b), numero 6), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, le parole: “previa frequenza di un corso di aggiornamento in materia micologica della durata minima di sei ore, e” sono soppresse.

 

Art. 3

(Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)

 

1. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e delle relative disposizioni applicative, limitatamente all’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, con particolare riferimento al comparto ortofrutticolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 5 Gennaio 2018

                                                                                                                                               Il Presidente

                                                                                                                                           Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.