Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie

Numero della legge: 20
Data: 10 dicembre 2024
Numero BUR: 100
Data BUR: 12/12/2024

SOMMARIO

CAPO I       ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1           Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche

Art. 2           Modifica all’articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche

Art. 3           Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”

Art. 4         Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

Art. 5           Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”

Art. 6           Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”

CAPO II      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 7           Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche 

Art. 8           Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio

Art. 9           Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 “Comitato regionale per i lavori pubblici” e successive modifiche

Art. 10         Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”

Art. 11         Prime norme tecniche per l’edilizia scolastica

Art. 12         Modifica all’articolo 30 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”

Art. 13         Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche

CAPO III    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E URBANISTICA

Art. 14         Modifica all’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, e successive modifiche

Art. 15         Modifica all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”

Art. 16         Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche

Art. 17         Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche

Art. 18         Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche

Art. 19         Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche

Art. 20         Promozione del settore orto florovivaistico

Art. 21         Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche

Art. 22         Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modifiche

Art. 23         Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 24         Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche

Art. 25         Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche

Art. 26         Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio

Art. 27         Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche

Art. 28         Modifica alla l.r. 39/2002 relativa all’istituzione dell’albo regionale delle imprese forestali

Art. 29         Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL

Art. 30         Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici

Art. 31         Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche

Art. 32         Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche

Art. 33         Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche

Art. 34         Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche

Art. 35         Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche

CAPO IV    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 36         Modifica all’articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”

Art. 37         Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche

Art. 38         Modifica all’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB

Art. 39         Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche

Art. 40         Modifica all’articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e successive modifiche

Art. 41         Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche

Art. 42         Modifica all’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne

Art. 43         Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e successive modifiche

Art. 44         Processo di confezionamento dei medicinali industriali

Art. 45         Riutilizzo dei farmaci

Art. 46         Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali” e successive modifiche

Art. 47         Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari

Art. 48         Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari

Art. 49         Disposizioni relative all’utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari

Art. 50         Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche

Art. 51         Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche

CAPO V      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Art. 52         Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche

Art. 53         Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche

Art. 54         Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio

Art. 55         Contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità

Art. 56         Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche

Art. 57         Contributo per l’organizzazione dell’evento internazionale “World Skate Games Italia 2024”

Art. 58         Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico, e abrogazione dell’articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”

Art. 59         Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche

Art. 60         Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”

Art. 61         Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”

Art. 62         Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e successive modifiche

Art. 63         Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” e successive modifiche

Art. 64         Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche

Art. 65         Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche

Art. 66         Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche

Art. 67         Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche

Art. 68         Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche

CAPO VI    DISPOSIZIONI IN MATERIA ISTITUZIONALE, ENTI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 69         Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”

Art. 70         Disposizioni relative all’utilizzo delle autovetture di servizio

Art. 71         Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche

Art. 72         Costituzione parte civile delle autorità garanti

Art. 73         Modifica alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” e successive modifiche

Art. 74         Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 75         Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni ai finanziamenti

Art. 76         Modifica all’articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, e successive modifiche

CAPO VII   DISPOSIZIONE FINALE

Art. 77         Entrata in vigore

 

CAPO I

ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

1.  All’articolo 10 bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: “Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell’Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, può accedere all’Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l’assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione.”.

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche)

1.  Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 64 della l.r. 39/2002, dopo le parole: “il loro coordinamento” sono aggiunte le seguenti: “e le modalità operative per l’applicazione della tecnica del fuoco prescritto, di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”) 

1. Alla l.r. 7/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all’interno del territorio regionale”;

b)   il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 5, comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, il cui stanziamento, pari a euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2024, è derivante dalla riduzione:

a)   per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)   per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

  

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”) 

1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 dell’articolo 3:

1)   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)  negli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsti dalla legislazione statale in materia;”;

2) la lettera c) è abrogata;

b) il comma 1 dell’articolo 11 è abrogato;

c)  all’articolo 14:

1) la lettera a) del comma 5 è abrogata;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’avvalimento delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione alla gara è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 104 del d. lgs. 36/2023.”;

d) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 dopo le parole: “di miglioramento” sono inserite le seguenti: “della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio”.

  

Art. 5

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 “Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)”) 

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 22/2023 è sostituita dalla seguente:

“f)   il riparto delle risorse trasferite dal bilancio statale e di quelle regionali destinate al finanziamento dei percorsi ITS Academy.”.

  

Art. 6

(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”)

1. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 5/2024, le parole: “nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge e” sono soppresse.

  

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 3 dell’articolo 54 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 1, ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”;

b) all’articolo 55:

1) dopo il comma 3 ter, è inserito il seguente:

“3 quater. Per gli edifici abitativi esistenti, legittimi o legittimati, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), numero e.6), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di pertinenze così come individuate dal quadro delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 243 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016), quali portici, pergole, pergolati, pergotende, nel limite massimo del 25 per cento del volume dell’edificio principale. È inoltre consentita la realizzazione di volumi tecnici così come individuati al medesimo regolamento edilizio tipo.”;

2) al comma 4, le parole: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7”;

3) al comma 5, le parole: “purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale” sono soppresse;

4) alla lettera a) del comma 5 quater sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “gli stessi non ricadono nelle previsioni di cui al comma 6 in materia di indici qualora siano realizzati nei limiti delle proiezioni dei soprastanti fabbricati aziendali al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono avere larghezza superiore a un metro. Non costituiscono annessi agricoli tamponati i piani interrati strettamente funzionali alle abitazioni rurali di cui al comma 3 bis dell’articolo 57.”;

5) al comma 8, dopo le parole: “i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti” sono inserite le seguenti: “, i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola, i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l’archivio documentale, i locali oggetto degli interventi di cui al comma 4, dell’articolo 15, della l.r. 14/2006 e successive modifiche,”;

c)  all’articolo 57:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e bis), e ter) ed e quinquies), possono essere conseguite tramite il PUA anche in maniera congiunta.”;

2) al comma 3, le parole: “I parametri” sono sostituite dalle seguenti: “Gli indici”;

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, di cui all’articolo 55, commi 1 e 9:

a) può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati;

b) può prevedere l’autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nell’articolo 55, comma 5, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale.”;

ter.   La realizzazione dell’abitazione rurale di cui al comma 3 può anche contestualmente comprendere la realizzazione:

a) del piano interrato, purché funzionale all’abitazione rurale stessa ma nel quale non siano previste residenze. Il piano interrato non rappresenta annesso agricolo tamponato di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera a), e la sua realizzazione non è soggetta all’applicazione degli indici edificatori di cui al comma 3, a condizione che per tali manufatti lo sviluppo dell’interrato stesso sia contenuto nella proiezione dell’edificio fuori terra, al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono avere larghezza superiore a metri 1,00;

b) delle opere pertinenziali e i volumi tecnici di cui all’articolo 55, comma 3 quater. Le opere pertinenziali, qualora rispettino i limiti previsti all’articolo 55, comma 3 quater, e i volumi tecnici non sono soggetti all’applicazione degli indici di cui al comma 3.”;

4) dopo la lettera d) del comma 5, è aggiunta la seguente:

“d bis) la predisposizione del documento preliminare della convenzione di cui al comma 8, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti citati nel medesimo atto, l’attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo PUA, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto dall’articolo 76, e ad asservire i terreni concessi ai vincoli previsti dal presente articolo e di quelli richiamati nell’articolo 58.”;

5) dopo la lettera g bis) del comma 6, è aggiunta la seguente:

“g ter) alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modifiche.”;

d) dopo il comma 1 bis dell’articolo 58 è inserito il seguente:

“1 ter. Limitatamente alle cooperative agricole il vincolo da istituire, come definito dall’articolo 55, comma 5 bis, deve riferirsi alla superficie aziendale, da determinarsi in base alla piena occupazione e al reddito, anziché alla superficie aziendale asservita come desumibile dal PUA ed in ragione della specifica attività.”  

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio)

1. Alla l.r. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 è inserita la seguente:

“g bis) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;”;

b)   al comma 2 dell’articolo 2 le parole: “I suoi membri possono essere confermati una sola volta.” sono soppresse.

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 “Comitato regionale per i lavori pubblici” e successive modifiche)

1.  Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera c bis) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o un suo delegato;”;

b) alla lettera c ter) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o un suo delegato;”;

c)  alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o un suo delegato.”.


Art. 10

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”) 

1.  Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2023, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.

Art. 11

(Prime norme tecniche per l’edilizia scolastica) 

1. Nelle more di una disciplina organica delle specifiche norme tecniche per l’edilizia scolastica, previste dall’articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica) e in coerenza con il comma 3 dello stesso articolo, nonché dall’articolo 53, comma 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applicano, per il riadattamento di immobili da adibire a uso scolastico per ogni ordine e grado di scuola, le seguenti disposizioni, che pertanto superano le corrispondenti disposizioni ovvero quelle in contrasto contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica):

a)   l’altezza minima richiesta per gli spazi destinati all’apprendimento è di 270 centimetri, con pavimento e soffitto piano;

b)   l’altezza minima richiesta per le palestre di tipo A è di 350 centimetri, con un rapporto aeroilluminante, inteso quale rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie interna netta, non inferiore a 1/10;

c)   i servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione meccanica, secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell’8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

d)   i locali per la segreteria, l’amministrazione, gli insegnanti, il personale ausiliario, il servizio sanitario e la visita medica, possono avere illuminazione artificiale e ventilazione meccanica, secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell’8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

e)  i locali interrati o seminterrati possono essere destinati a spogliatoio, servizi igienici, palestra, sala musica e cucina, sempre che siano assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, in analogia con quanto previsto per i luoghi di lavoro dall’articolo 65, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell’8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

f)  i locali da destinare a scuola dell’infanzia devono essere posizionati al piano fuori terra, come definito nell’Allegato A (Quadro delle definizioni uniformi) alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 243 (Recepimento Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016), e comunque a un piano non superiore al primo, a condizione che siano presenti accessi indipendenti dal piano strada;

g) nei locali in cui è prevista la sosta di adulti e bambini il rapporto aeroilluminante, inteso nei termini di cui alla lettera b), non deve essere inferiore a 1/10. 

Art. 12

(Modifica all’articolo 30 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”)

1.  Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 15/2008 è aggiunta la seguente:

“c bis) ai progetti che prevedono l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province.”.

 

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)

1.  Al comma 1 bis dell’articolo 3 ter della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera f), alla fine del periodo, dopo le parole: “trasferimento della proprietà” sono aggiunte le seguenti: “riferite alla categoria catastale dell’immobile”;

b) alla lettera f bis), alla fine del periodo, dopo le parole: “trasferimento della proprietà” sono aggiunte le seguenti: “riferito alla categoria catastale dell’immobile”;

c)  dopo la lettera f quater) è aggiunta la seguente:

“f quinquies) per la determinazione del prezzo di alienazione degli immobili, di cui alle lettere f) e f bis), di categoria catastale “A/4 - Abitazioni di tipo popolare” e “A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare”, in mancanza delle quotazioni OMI si prende a riferimento la quotazione minima OMI, del semestre antecedente al trasferimento della proprietà, relativa alla categoria catastale “A/3 - Abitazioni di tipo economico”, ridotta del 10 per cento per la valutazione di immobili di categoria A/4 e del 20 per cento per la valutazione di immobili di categoria A/5.”.

2.  Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegua il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo, che si applicano anche ai procedimenti di dismissione avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E URBANISTICA

 

Art. 14

(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, e successive modifiche)

1.  Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

 

Art. 15

(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”)

1.  Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 4/2008, è inserito il seguente:

“1 bis. La superficie marina del sito riparato del Golfo di Gaeta, compresa tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre del Fico, non può essere interessata da concessioni a scopo di piscicoltura. Le concessioni demaniali marittime a scopo di mitilicoltura possono interessare la suddetta superficie marina per un massimo dell’1,54 per cento della superficie totale.”.

 

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   all’articolo 24:

1)    al comma 2 dopo le parole: “di richiami di cattura” sono inserite le seguenti: “o di allevamento”;

2)    al comma 4 dopo le parole: “vivo di cattura” sono inserite le seguenti: “o di allevamento” e la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b)   il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“1) il consiglio direttivo composto da dodici membri;”. 


Art. 17

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche)

1. Al numero 1 della lettera f) del comma 3 bis dell’articolo 4 della l.r. 4/2015, le parole: “erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e” sono soppresse.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 14 dell’articolo 8 è inserito il seguente:

“14 bis. Qualora il comune risulti inerte o inadempiente nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi da 9 a 14, nonché nell’approvazione dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, la struttura regionale competente, accertata d’ufficio o su istanza di parte l’inerzia o l’inadempimento del comune, diffida quest’ultimo a provvedere entro e non oltre sessanta giorni ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le motivazioni non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale esercita, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, i poteri sostitutivi, adottando i provvedimenti necessari o nominando un apposito commissario.”;

b) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8 bis

(Sistema informativo agricolo regionale-SIAR)

1.  In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche, la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti gestiti dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura.

2.  Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 26, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), quale strumento informativo unico di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché di monitoraggio e valutazione delle politiche attuate.

3.  Il SIAR si connette al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e al sistema integrato territoriale della direzione regionale competente in materia di urbanistica al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi per uno scambio continuo di informazioni tra pubbliche amministrazioni.

4.  Nel SIAR in ogni caso confluiscono:

a)  i dati relativi alla gestione del sistema autorizzativo di cui all’articolo 8;

b) l'anagrafe unica delle attività agricole di cui all’articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) e successive modifiche;

c)  il Registro unico dei controlli in agricoltura (RUCA) di cui all'articolo 8 bis della l.r. 1/2009;

d) gli elenchi sulle attività di diversificazione delle attività agricole di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;

e)  il registro delle trasformazioni territoriali di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;

f)  la banca dati faunistica di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale) e successive modifiche.”.


Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 2:

1) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“1 ter. Rientrano nelle attività di diversificazione agricola di cui al comma 1 bis, lettera b), se esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati o dai soggetti connessi di cui all’articolo 57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche:

a)  le attività enoturistiche e le attività oleoturistiche, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche);

b) le attività di turismo equestre, di gestione di centri ippici e gli interventi assistiti con gli equidi, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 (Disposizioni relative al turismo equestre, di centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti);

c)  le attività di produzione di birre artigianali, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 (Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale).”;

2) il comma 1 quater è abrogato;

b) all’articolo 2 ter:

1) alla rubrica dopo le parole: “Esercizio delle attività” sono aggiunte le seguenti: “di diversificazione agricola”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. L’avvio e/o la variazione e/o la cessazione delle attività di diversificazione agricola sono effettuati tramite le modalità previste all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.”;

c)  all’articolo 3:

1) al comma 1 le parole: “ivi compreso il turismo rurale” sono soppresse e dopo le parole: “di cui all’articolo 54 della l.r. 38/1999” sono aggiunte le seguenti: “, le attività previste all’articolo 2, comma 1 ter, e il turismo rurale di cui al comma 1 bis del presente articolo.”;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4 bis le parole: “il turismo rurale si attua” sono sostituite dalle seguenti: “le attività multimprenditoriali si attuano”;

d) all’articolo 14:

1) il comma 3 è abrogato;

2) alla lettera a) del comma 4 le parole: “non oltre cinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre settanta”;

e)  il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“4.  In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all’articolo 55 della l.r. 38/1999 e successive modifiche e previa approvazione di un PUA, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, anche congiuntamente, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55, per l’esercizio delle attività agrituristiche:

a)  interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti;

b) interventi da destinare esclusivamente a volumi tecnici in adiacenza o in aderenza agli edifici esistenti;

c)  realizzazione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a 30 metri quadrati da destinare a servizi necessari o correlati alle attività agrituristiche esercitate, comprensivi, questi, dei servizi integrati e accessori.”.

 

Art. 20

(Promozione del settore orto florovivaistico) 

1.  La Regione, nelle more di una disciplina regionale organica del settore orto florovivaistico, considerata la rilevanza e peculiarità dello stesso anche per lo sviluppo dell’economia locale, valorizza, in linea con i programmi di sviluppo rurale, la produzione orto florovivaistica nelle sue diverse tipologie e, in particolare, promuove la qualità e l’utilizzo dei prodotti del medesimo settore e della relativa filiera.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alla normativa europea e statale in materia e, in particolare, a quella in materia fitosanitaria, i prodotti del settore orto florovivaistico oggetto di commercializzazione, ricompresi nelle seguenti categorie merceologiche:

a)   prodotti agricoli vivi;

b)   prodotti agricoli derivati;

c)   materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi;

d)   prodotti complementari all’attività principale.

 

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti

 del sottobosco” e successive modifiche)

 

1. Alla l.r. 32/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 5 dell’articolo 4 è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 8 bis le parole: “Il Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 e dall’articolo 11, il Presidente”;

c)  dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale può determinare, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, i giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.”.

 

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e successive modifiche)

1.  Dopo la lettera e) dell’articolo 2 della l.r. 29/1987, sono aggiunte le seguenti:

“e bis) utilizzati per l’esercizio dell’attività venatoria, come disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;

ter)   utilizzati per l’attività di raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco, come disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche;

quater)  utilizzati per l’attività di raccolta di tartufi freschi secondo quanto disposto dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) e successive modifiche;

quinquies) utilizzati per l’attività di raccolta di ramaglie e legna verde e secca a terra secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche.”.

 

Art. 23

(Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

1.  Alla l.r. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“c) le modalità di conferimento da parte degli enti gestori degli incarichi per le operazioni di verifica e sistemazione delle terre gravate dagli usi civici previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e successive modifiche e dai domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e incompatibilità;”;

b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Operazioni di istruttoria e verifica demaniale)

1.  Nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva sono tenuti al riordino dei domini collettivi amministrati e a garantirne la certezza della natura giuridica attraverso lo svolgimento di operazioni di:

a)   istruttoria demaniale, che richiede valutazioni storico-giuridiche di accertamento della esistenza degli usi civici;

b)   verifica demaniale, che richiede un aggiornamento degli usi civici accertati.”;

c)  l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

Art. 9 bis

(Affidamenti di incarichi per operazioni

di istruttoria e verifica demaniale)

1.  Per lo svolgimento delle operazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto della rilevanza e della specificità delle operazioni da eseguire, l’incarico è affidato dalla struttura regionale competente in materia di usi civici ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell’albo regionale.

2.  Le operazioni di istruttoria demaniale richieste dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, anche al fine di garantire le verifiche di conformità con la pianificazione paesaggistica e urbanistica, devono essere approvate anche dal comune territorialmente competente.

3.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), l’incarico è affidato dagli enti gestori ai professionisti iscritti nella prima sezione tecnica-economica-territoriale dell’albo regionale.”.

2.  La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 3 comma 1, lettera c), della l.r. 8/1986, come modificato dal presente articolo, adegua il regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 (Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici), al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi da parte della Regione riguardanti le operazioni di istruttoria demaniale di cui all’articolo 9 bis, comma 1, della l.r. 8/1986. Fino all’adeguamento del r.r. 9/2018, il conferimento degli incarichi ai professionisti iscritti nella seconda sezione dell’albo regionale per lo svolgimento delle operazioni di istruttoria demaniale continua ad essere affidato dagli enti gestori degli usi civici.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche) 

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 50/1994 è inserito il seguente:

Art. 6 bis

(Distacco, comando e trasferimento del personale dei consorzi)

1. I dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere distaccati, comandati e trasferiti presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale.”.

2.  Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera a) dopo la parola: “bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e la salvaguardia dei presidi locali”;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) la tutela dei livelli occupazionali del personale.”.

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche) 

1.  Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 5 bis dell’articolo 26 è inserito il seguente:

“5 ter. In caso di necessità e urgenza o per giustificati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell’ente di gestione, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle prescrizioni previste dallo strumento di pianificazione indicando modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonee a tutelare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).”;

b) al comma 3 dell’articolo 27, le parole da: “prelievi faunistici” fino a: “squilibri ecologici” sono sostituite dalle seguenti: “prelievi di fauna selvatica o di specie domestiche rinselvatichite ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla pubblica incolumità e sulla sicurezza stradale.”;

c)  al comma 11 dell’articolo 44, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2029”.

Art. 26

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio)

1.  La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente legge.

2.  Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all’approvazione del Piano dell’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 della l.r. 29/1997 per le Zone A di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

3.  All’interno del perimetro del Parco è vietata l’attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità alla normativa vigente. 


Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche) 

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 4 dell’articolo 21 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 34/2018 l’area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell’approvazione, presso gli uffici competenti.”;

b)   dopo il comma 2 dell’articolo 37 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l’istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

ter. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l’impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.”;

c)   all’articolo 45:

1)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza o in deroga dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto. La deroga al piano di gestione e assestamento forestale è esclusivamente prevista in caso di:

a)   attesa dell’approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;

b)   variazione del calendario degli interventi selvicolturali;

c)   esecuzione degli interventi intercalari, anche su particelle forestali non previste ad intervento nel piano di gestione e assestamento forestale, a condizione che l’intensità della ripresa e le modalità di esecuzione non eccedano i limiti definiti nel regolamento forestale per i tagli intercalari e che l’estensione complessiva di intervento per compresa non superi le quattro particelle per ogni annualità, anche non contigue, e comunque su una superficie complessiva, sommata a quella prevista nel piano, non superiore a 100 ettari/anno;

d)   modifica del numero di matricine e/o delle oltreturno non determini un rilascio inferiore a quello minimo e superiore a quello previsto per il ceduo composto così come definiti dal regolamento forestale;

e)   modifiche del perimetro della tagliata qualora funzionali a correggere minimi errori di redazione del piano.”;

2)   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Nei boschi adiacenti alla viabilità aperta al traffico veicolare, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere presentati progetti di messa in sicurezza, anche per le fasce di profondità maggiore, in funzione del rischio, di quelle definite dal Codice della strada nell’ambito delle relative pertinenze.”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”), recepisce le modifiche di cui al comma 1. 

Art. 28

(Modifica alla l.r. 39/2002 relativa all’istituzione dell’albo regionale delle imprese forestali) 

1.  Il comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 39/2002 è sostituito dai seguenti:

“5. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018. Alle imprese forestali iscritte all’albo può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 34/2018.

bis. L’albo, tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale, è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono individuate in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. Le sezioni sono individuate in relazione alla capacità tecnico economica e alla tipologia di prestazioni.

ter. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione i requisiti di cui al comma 5 ter, nonché le modalità e i criteri per l’iscrizione all’albo, per la sospensione, per la cancellazione e quelli di aggiornamento dell’albo, in conformità all’articolo 10 del d.lgs. 34/2018 ed ai criteri minimi nazionali definiti dal decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali).”.

 

Art. 29

(Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL

1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al trasferimento in proprietà degli acquedotti di propria competenza ai comuni interessati.

2. I comuni interessati dal trasferimento di cui al comma 1 perfezionano il trasferimento stesso con atti formali entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ai fini dell’acquisizione definitiva al proprio patrimonio e del successivo affidamento in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti. Qualora i comuni non provvedano nel termine previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto e secondo il procedimento previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.  

Art. 30

(Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e successive modifiche e del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge  27 aprile 2022, n. 34 e successive modifiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC), nonché favorire la produzione, la cessione e l’accumulo di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuove, nel rispetto dei vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e del patrimonio storico-artistico, l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo sui beni immobili di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a)   concede a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, il diritto di superficie di cui all’articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di sua proprietà e degli enti pubblici da essa dipendenti che risultino idonei e pienamente disponibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, anche in un’ottica di recupero di significative risorse finanziarie dai propri beni immobili;

b)   promuove, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, attraverso gli organi di amministrazione delle società da essa controllate, la concessione a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, del diritto di superficie di cui all’articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà delle stesse, che risultino idonei e pienamente disponibili, per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

3. Gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo realizzati sulle superfici e pertinenze di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzati per la produzione di energia elettrica destinata alla cessione diretta o indiretta a terzi a titolo oneroso o all’autoconsumo.

4. La durata della cessione a terzi del diritto di superficie di cui al comma 2, lettera a), non può eccedere la vita utile dell’impianto fotovoltaico e comunque avere una durata superiore a venticinque anni.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di demanio e patrimonio, disciplina i criteri per l’identificazione delle superfici che possono essere utilizzate per la cessione a terzi del diritto di superficie, tenuto conto:

a)   delle caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell’energia prodotta;

b)   delle caratteristiche paesaggistiche, storiche ed artistiche delle zone in cui si trovano gli immobili di cui al comma 2, lettera a).

6. La struttura della Giunta regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base dei criteri di cui al comma 5, procede, a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, alla ricognizione delle coperture e delle pertinenze degli immobili di cui al comma 2, lettera a) che possono essere oggetto di cessione a terzi del diritto di superficie per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

7. Le entrate derivanti dalla concessione a terzi del diritto di superficie su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, sono versate nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”.

 

Art. 31

(Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. I comuni destinano una quota non inferiore al 50 per cento degli importi introitati ai sensi del comma 2 alla realizzazione di interventi di mitigazione e di compensazione ambientale nei territori interessati dagli impianti o dalle discariche di cui al comma 1, anche avvalendosi dei rispettivi municipi o circoscrizioni di decentramento.”. 

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche) 

1. Alla l.r. 53/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative” sono inserite le seguenti: “e quantitative”;

b)   dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 8, è inserita la seguente:

“a bis) le autorizzazioni che garantiscono l’equilibrio idrico qualitativo e quantitativo tra emungimenti delle acque pubbliche ad uso civile e la restituzione all’interno dello stesso bacino idrico di appartenenza;”;

c)   alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 13, dopo le parole: gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosistemi”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi comprese le autorizzazioni, che garantiscono l’equilibrio qualitativo e quantitativo tra emungimenti e restituzioni delle acque pubbliche ad uso civile all’interno dello stesso bacino di appartenenza”. 

 

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 dell’articolo 2 la parola: “2003” è sostituita dalla seguente: “2025”;

b) all’articolo 5:

1) al comma 1 le parole: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 giugno 2026”;

2) alla lettera a) del comma 1 le parole: “per dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”;

c)  al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.


Art. 34

(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernentilinee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche) 

1.  Alle procedure autorizzative relative alla costruzione e all’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2.  Alla l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 121:

1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

2) dopo la lettera c) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“c bis) l’autorizzazione unica relativa alla costruzione, all’esercizio e alla modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, di media e alta tensione fino a 220.000 Volt, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato al d.m. 20 ottobre 2022, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 122, comma 1, lettera b), numero 7 bis.”;

b) dopo il numero 7) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 122, è aggiunto il seguente:

“7 bis) il ricevimento della Denuncia di Inizio Lavori (DIL) nonché dell’autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impiantì di distribuzione di energia elettrica ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’Allegato al d.m. 20 ottobre 2022.”.

3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta linee di indirizzo nei confronti dei comuni al fine di supportare i medesimi nell’adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dai paragrafi 3 e 4 delle Linee guida nazionali.

4.  La l.r. 42/1990, è abrogata.

 

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 3/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 2:

1) alla lettera f), le parole: “risorse geotermiche” sono sostituite dalle seguenti: “gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale”;

2) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

“s)  impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e sotto l’edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell’edificio servito;”;

3) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera s), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera z quater) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in:

1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all’interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all’interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;”;

4) dopo la lettera z), sono aggiunte le seguenti:

“z bis) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera z sexies). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità free-cooling o free-heating geotermici;

ter) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell’impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

z quater)  fluido termovettore: fluido circolante nell’impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l’utilizzo del calore;

z quinquies) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

z sexies) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un’altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell’edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

z septies) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche;

z octies) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici.”;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2022”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all’articolo 826 del codice civile.”;

c)  il comma 3 dell’articolo 4, è sostituito dal seguente:

“3. L’installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010:

a)  è considerata attività a edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 50 kilowatt;

3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono orizzontalmente, verticalmente, o in entrambe le direzioni, con estensione, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) è autorizzata mediante Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

2) la potenza termica dell’impianto è inferiore a 100 kW;”;

c)  è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).”;

d) all’articolo 5:

1) al comma 2, le parole: “è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell’avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuto a registrare e inserire nel RIG i dati di progetto relativi alla realizzazione dell’impianto entro trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori, nonché a inserire i dati di collaudo nel registro medesimo entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori”;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore, di energia, o di entrambi i precedenti da risorsa geotermica, comunicandone l’esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell’energia rinnovabile prodotta.”;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l’esercizio dei controlli a campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell’impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati.”;

e)  la lettera c), del comma 1, dell’articolo 9, è sostituita dalla seguente:

“c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l’esercizio dei controlli a campione, di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4 bis, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all’articolo 10;”.

2.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale di cui all’articolo 9 della l.r. 3/2016, alle disposizioni di cui al comma 1.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

 

Art. 36

(Modifica all’articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”)

1.  Dopo il comma 4 dell’articolo 32 bis della l.r. 11/2016, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione e pubblicano sui propri siti istituzionali le liste d’attesa anonimizzate, relative all’accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente articolo.”. 

Art. 37

(Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche)

1.  Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 10/2022, è aggiunta la seguente:

“b bis) nell’ambito della più vasta azione di formazione professionale, gli enti locali promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le associazioni di persone con disabilità più rappresentative sul territorio regionale, con gli ordini professionali e con il CRIBA, corsi di aggiornamento sulla progettazione per l’accessibilità universale, rivolti a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza, per un monte ore non inferiore al 5 per cento delle ore previste dalle azioni annuali di formazione.”.

 

Art. 38

(Modifica all’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1.  Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 14/2021, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

 

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 4:

1) la lettera d bis) del comma 1 è abrogata;

2) al comma 4, le parole: “sistema sanitario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “servizio sanitario regionale”;

b) l’articolo 10 è abrogato;

c)  il comma 1 bis dell’articolo 12 è abrogato;

d) all’articolo 14:

1) al comma 1, le parole: “, con esclusione di quelli relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell’Azienda Lazio.0 e di quelli derivanti dal comma 2 bis,” sono soppresse;

2) i commi 2 e 2 bis sono abrogati.

 

Art. 40

(Modifica all’articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e successive modifiche)

1.  Dopo il comma 4 dell’articolo 56 della l.r. 7/2020 è inserito il seguente:

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia delle competenze acquisite e del ruolo svolto, possono continuare a svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private accreditate dei servizi educativi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni.”.

  

Art. 41

(Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche) 

1.  Dopo la lettera p quinquies) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/2014 è aggiunta la seguente:

“p sexies) promuove e sostiene, previa stipula di appositi accordi con gli ordini professionali, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari, gli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, una formazione mirata volta a fornire la conoscenza di un linguaggio e una modalità corretta di narrazione e comunicazione degli episodi di violenza che evitino il perpetuarsi di forme di vittimizzazione secondaria della donna.”.

 

Art. 42

(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne) 

1.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 7/2021, è aggiunto il seguente:

“4 bis. I dati percentuali suddivisi per genere relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale effettuate nell’anno precedente, unitamente agli elenchi dei provvedimenti di nomina e designazione adottati, sono pubblicati annualmente nella sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.”.

Art. 43

(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 26/2002 è inserito il seguente:

Art. 10 bis

(Applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”)

1.  Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, della l. 362/1991, come modificate dall’articolo 1, comma 157, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si applicano anche alle sedi farmaceutiche assegnate ai vincitori del concorso pubblico straordinario bandito ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, qualora i titolari optino per una gestione di tipo societario, è possibile procedere alla nomina di un direttore generale esterno alla compagine sociale.”.


Art. 44

(Processo di confezionamento dei medicinali industriali)

1. La Regione, in armonia con i principi di appropriatezza, economicità ed efficientamento della rete di cui all’articolo 1, comma 462, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), favorisce lo sviluppo di servizi a valenza sociosanitaria erogati dalle farmacie del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si intende migliorare l’aderenza alle terapie per malati cronici con l’allestimento di medicinali personalizzati per ogni assistito in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

3. La Giunta regionale, tenuto eventualmente conto degli esiti del tavolo di lavoro di cui alla determinazione dirigenziale 23 giugno 2022, n. G08152 (Istituzione gruppo di lavoro regionale per la definizione di un documento regionale per l’allestimento di confezionamenti personalizzati di medicinali per migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti cronici), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, definisce:

a)   le modalità attraverso le quali le farmacie, previa comunicazione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, possono aderire al miglioramento dell’aderenza alle terapie dei malati cronici;

b)   le procedure finalizzate alla realizzazione del processo di sconfezionamento e riconfezionamento di medicinali industriali da parte del farmacista, in dosi personalizzate, secondo quanto prescritto dal medico curante.

  

Art. 45

(Riutilizzo dei farmaci) 

1. La Regione, in armonia con gli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto, ai fini della tutela della salute, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e del potenziamento dello smaltimento di rifiuti speciali, promuove ogni iniziativa volta a favorire il reimpiego, il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modifiche, garantendone qualità, sicurezza ed efficienza originarie.

2. Ai sensi dell’articolo 2, commi 350 e 351 della l. 244/2007, sono oggetto di riutilizzo:

a)   le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) per un loro congiunto dagli enti del servizio sanitario regionale, da aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione, dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che prevedano nei loro statuti le finalità di cui al comma 1. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili dai soggetti di cui al precedente periodo qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare all’azienda sanitaria o all’ASP o all’organizzazione non lucrativa;

b)   al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera a) perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;

c)   al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera a).

3. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 2 si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 352, della l. 244/2007.

4. La Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie, i rappresentanti delle RSA, delle ASP, nonché le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2, lettera a), previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a)   definisce, puntualmente, ai sensi dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352, della l. 244/2007, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore), le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui al comma 2;

b)   definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni e i soggetti beneficiari della donazione degli stessi;

c)   individua, ai sensi dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della l. 244/2007, della l. 166/2016 e del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018, le verifiche obbligatorie sui medicinali di cui al comma 2 e il soggetto competente alle verifiche;

d)   dispone che le aziende sanitarie individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

e)   promuove campagne d’informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica;

f)    definisce le modalità attraverso le quali la Regione stipula, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, convenzioni e accordi con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

5. Le aziende sanitarie esercitano, a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell’attività di registrazione e custodia degli stessi.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende sanitarie elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell’ambito del territorio di competenza e la trasmettono alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza di cui al comma 6 e predispone una relazione sui risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione e donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate alla comunicazione istituzionale già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026, nell’ambito del programma 11 “Sport e tempo libero” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Altri servizi generali. Per l’anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano  servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 1 dell’articolo 8, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettere b), c) e d), che accolgono prevalentemente persone anziane autosufficienti o con basso bisogno assistenziale, la Giunta regionale, ove necessario, prevede ulteriori requisiti strutturali e organizzativi integrativi, rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11, in relazione anche all’utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti, con soluzioni domotiche e tecnologiche che riguardano la loro sicurezza e autonomia e favoriscono la continuità delle relazione personali.”;

b) al comma 1 dell’articolo 13:

1) alla lettera a) dopo le parole: “determinato il provvedimento” sono inserite le seguenti: “nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00”;

2) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00”.


Art. 47

(Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari)

1.  Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei distretti sociosanitari di cui all’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte concernente le voci di spesa riguardanti gli interventi e i servizi sociali erogati dal distretto sociosanitario, costituiscono un debito strutturale del distretto medesimo.

2.  Su proposta dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, gli organismi di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 44, commi 1 e 2, della l.r. 11/2016 approvano il valore complessivo del debito di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle quote che i comuni componenti il distretto sociosanitario, per la parte di loro spettanza, rimborsano al comune capofila.

 

Art. 48

(Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari)

1.  Per gli anni 2024 e 2025, le risorse già erogate dalla Regione ai distretti sociosanitari di cui all’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e ricognite ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2023, sono utilizzate dai distretti medesimi, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e previa adozione di apposito provvedimento degli organismi di indirizzo e programmazione di cui all’articolo 44 della l.r. 11/2016, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali.

2.  Le risorse di cui al comma 1, qualora non utilizzate entro il 31 dicembre 2025, costituiscono un anticipo della quota delle risorse regionali da erogare nell’anno 2026, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 bis, della l.r. 11/2016.

 

Art. 49

(Disposizioni relative all’utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari)

1.  Le risorse del “Fondo regionale per il rincaro di energia” di cui all’articolo 9, commi da 163 a 165 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) che, a seguito dell’espletamento delle procedure finalizzate all’erogazione dei relativi contributi alle famiglie, ancora residuano agli enti capofila dei distretti sociosanitari di cui all’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, possono essere utilizzate dagli enti medesimi per sostenere l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali, nell’ambito dei rispettivi piani sociali di zona distrettuali.

2.  Gli enti capofila dei distretti sociosanitari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse del comma 1, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 bis, della l.r. 11/2016. 


Art. 50

(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche) 

1.  Alla l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,” sono soppresse;

b)  al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “con apposito regolamento.” sono inserite le seguenti: “I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente.”.

 

Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 bis dell’articolo 9, dopo le parole: “con unico provvedimento” sono inserite le seguenti: “del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute”;

b) al comma 1 dell’articolo 10, la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

 

Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 5/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 2 dell’articolo 8, è inserito il seguente:

“2 bis. Le risorse destinate a Film Commission e a Fondazione Cinema, che il piano di cui all’articolo 11 destina a specifiche progettualità, sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di specifica rendicontazione da parte delle medesime Fondazioni.”;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, è inserita la seguente:

“a bis) l’individuazione delle risorse da destinare a Film Commission e a Fondazione Cinema, indicando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dalle medesime Fondazioni;”.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1, relative all’individuazione delle risorse destinate a specifiche progettualità e alla rendicontazione, si applicano a decorrere dall’adozione del Piano annuale degli interventi di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020, relativo all’annualità 2025.

3.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 53

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 4 bis dell’articolo 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le risorse che il piano di cui all’articolo 14 destina a specifiche progettualità sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di apposita rendicontazione da parte delle associazioni e delle fondazioni.”;

b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 14, dopo le parole: “di cui all’articolo 7” sono aggiunte le seguenti: “, individuando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dai medesimi enti”.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall’adozione del Programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. 15/2014, relativo all’annualità 2025.

3.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

  

Art. 54

(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio) 

  1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 23/2023 è sostituito dai seguenti:

“3. La Regione valorizza i teatri, le sale cinematografiche, i palazzi storici, i luoghi di culto, gli spazi archeologici e ricreativi del Lazio, attraverso la realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture, di proprietà di enti pubblici e privati, con un tetto massimo di spesa pari a 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento nell’ambito del medesimo territorio comunale, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni.

bis. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, con apposita deliberazione stabilisce, sentita la commissione consiliare competente in materia, criteri e modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 55

(Contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità)

1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, sostiene gli interventi volti alla conservazione e alla tutela del patrimonio di alto valore storico, artistico, architettonico e culturale, attraverso la concessione dei seguenti contributi straordinari:

a)  pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, al fine di valorizzare gli immobili e le annesse opere pittoriche di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Istituti riuniti del Lazio (IRL), quali, rispettivamente, il Santuario della Santissima Annunziata, la Cappella dell’Immacolata Concezione o “Grotta d’Oro” e la Chiesa di Santa Maria della Sorresca, ivi compresa l’organizzazione di eventi di promozione per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;

b) pari a euro 80.000,00, per l’anno 2024, al fine di completare gli interventi di recupero del reperto storico e archeologico costituito dalla nave da guerra di epoca romana, denominata “Liburna”, sita nel Comune di Fiumicino;

c)  pari a euro 120.000,00, per l’anno 2024, per le attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale dell’Archivio Flamigni, sito in Roma, tra i più importanti centri di documentazione nazionali, specializzato nello studio della storia dell’Italia repubblicana e, in particolare, degli eventi legati a terrorismo, stragi, eversione politica, mafia e criminalità organizzata.

2. Per la realizzazione degli interventi finanziati con riferimento all’annualità 2024, pari a complessivi euro 1.200.000,00, la Regione si avvale di LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società ai sensi del comma 3.

3. All’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziate, rispettivamente, per complessivi euro 1.200.000,00, per l’annualità 2024, nell’ambito della voce di spesa di cui all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, nell’ambito del fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

4. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale, concede un contributo straordinario a favore dell’Associazione “Libera - Associazioni, nome e numeri contro le mafie”, per le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità e contro i fenomeni di corruzione e di criminalità.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie), di cui al programma 02 della missione 03, titolo 1.


Art. 56

(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche)

1. Dopo la lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2017 è aggiunta la seguente:

“f quater) un rappresentante delle associazioni non riconosciute che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge.”.

 

Art. 57

(Contributo per l’organizzazione dell’evento internazionale “World Skate Games Italia 2024”) 

1. La Regione, nell’ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale organizzate sul territorio regionale, concede un contributo alla Federazione italiana sport rotellistici, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, per l’evento internazionale denominato “World Skate Games Italia 2024”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziate per le medesime finalità, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2002, di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art 58

(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico, e abrogazione dell’articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”)

1.  All’articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 4 bis la parola: “sessantamila” è sostituita dalla seguente: “sessantacinquemila”;

b) dopo il comma 4 quater è inserito il seguente:

“4 quater 1.  Sono hostel o ostelli le strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate a offrire il soggiorno e il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti, dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Il soggiorno e il pernottamento offerto non possono superare i sessanta giorni continuativi. La SCIA per l’esercizio delle predette strutture abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché alle persone non alloggiate.”.

2.  Il comma 1 dell’articolo 6 del r.r. 8/2015 è abrogato.

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 3 dell’articolo 50 le parole: “otto volte” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei giorni”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 57 è inserito il seguente:

“1 bis. La prescrizione di cui al comma 1, ovvero la verifica da parte dei Comuni del possesso della certificazione della regolarità contributiva (DURC) al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio e/o alla procedura di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, è sospesa sino al 31 dicembre 2025. L’esercizio dell’attività di cui sopra non è pertanto soggetta, per il periodo indicato, al requisito della regolarità contributiva.”. 

Art. 60

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”)

1.  Alla l.r. 1/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 2:

1) alla lettera a) dopo le parole: “settanta anni”, sono aggiunte le seguenti: “o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione”;

2) alla lettera c) dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”;

3) alla lettera d) dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1 dopo le parole: “da almeno settanta anni”, sono inserite le seguenti: “o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione”;

2) al comma 2 dopo le parole: “da almeno cinquanta anni”, sono inserite le seguenti: “o trenta anni nel caso delle città di fondazione”.

2.  La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”), alle modifiche introdotte dal presente articolo.

3.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 61

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”)

1.  All’articolo 5 della l.r. 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “di proposta e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “consultiva e di coordinamento”;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La consultazione di cui al comma 1 può svolgersi anche in modalità telematica e il Tavolo ha cinque giorni lavorativi dalla convocazione per trasmettere alla direzione regionale competente le proprie osservazioni, decorsi i quali la consultazione si intende conclusa.”.

 

Art. 62

(Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e successive modifiche)

1.  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 3/2015 dopo le parole: “tecnologico e organizzativo” sono inserite le seguenti: “, di tutela ambientale e di risparmio energetico”.

Art. 63

(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” e successive modifiche)

1.  Dopo l’articolo 3 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Consulta dei sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale)

1.  È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta dei sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale, di seguito denominata Consulta, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare nell’ambito del Piano straordinario di cui all’articolo 3.

2.  Alla Consulta partecipano a titolo gratuito i sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale o loro delegati ed è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico. Per le funzioni di segreteria la Consulta si avvale della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

3.  L’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, successivamente all’adozione della deliberazione di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), convoca la Consulta anche al fine di orientare la progettazione dei comuni interessati e promuovere interventi di carattere intercomunale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.”.

2.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 64

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 8:

1) alla rubrica le parole: “Commissione regionale consultiva per le attività estrattive”, sono soppresse;

2) i commi dall’1 al 9 sono abrogati;

3) al comma 10 le parole: “, anche presso la sede della CRC” sono soppresse;

b) al comma 4 dell’articolo 9, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

c)  il comma 3 dell’articolo 12 è abrogato;

d) al comma 6 bis dell’articolo 12, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;

e)  al comma 1 dell’articolo 17, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

f)   al comma 1 dell’articolo 18, dopo le parole: “relativo rilascio.” sono inserite le seguenti: “La cessione può essere frazionata in un massimo di tre lotti.”;

g) al comma 3 dell’articolo 24, le parole: “in caso di gravi o reiterate inosservanze” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di gravi e reiterate inosservanze commesse nell’ultimo triennio”;

h) al comma 1 dell’articolo 29, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

i)   all’articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: “previo parere della CRC e” sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;

3) al comma 5 bis, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;

l)   al comma 3 dell’articolo 31, le parole: “, previo parere della CRC” sono soppresse;

m) dopo il comma 4 bis dell’articolo 34, è inserito il seguente:

“4 ter. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rinnovate, previa valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, per motivate esigenze socio-economiche produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.”;

n) al comma 1 dell’articolo 35, le parole: “la CRC ha espresso parere favorevole e” sono soppresse;

o) l’articolo 36 è abrogato.

2.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”) alle modifiche introdotte dal presente articolo.

 

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 90/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “, previo parere della commissione di cui all’articolo 40 della presente legge” sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 12, le parole: “, previo parere della commissione di cui all’articolo 40” sono soppresse;

c)  all’articolo 23, le parole da: “Gli importi dovuti” a: “scadenza annua.” sono sostituite dalle seguenti: “L’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno e i concessionari sono tenuti a inviare alla struttura regionale competente in materia, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.”;

d) al comma 2 dell’articolo 27, le parole: “sentita la commissione di cui all’articolo 40” sono soppresse;

e)  gli articoli 40, 41, 42, 42 bis e 43 sono abrogati;

f)  al comma 3 dell’articolo 44, le parole “, nonché alle spese per il funzionamento della commissione di cui all’articolo 43 della legge stessa,” sono soppresse. 

Art. 66

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 5 ter dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

“5 quater.  Le autorizzazioni amministrative di cui ai commi 4, 5 bis e 5 ter hanno una durata di otto anni e sono rinnovabili; alla scadenza, l’amministrazione competente procede, su istanza dell’interessato, al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dell’autorizzazione. La decadenza di tali autorizzazioni può essere disposta in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi o di commissione di gravi irregolarità.

quinquies. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 5 quater, l’amministrazione competente procede ad adeguare la durata delle autorizzazioni amministrative di cui al medesimo comma 5 quater, ivi comprese quelle senza scadenza, alla durata di otto anni, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi richiesti.”;

b) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“i)   le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali regionali e provinciali di cui all’articolo 4 comma 5 quater, promuovendo, ove necessario, l’intesa con le altre province, fatte salve le funzioni attribuite a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a);”;

c)  il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: “le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali esercitate nel territorio comunale di cui all’articolo 4, comma 5 quater, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente”;

d) al comma 1 dell’articolo 40, dopo le parole: “rispettiva competenza”, sono aggiunte le seguenti: “; nell’ambito di tali attività, possono altresì, affidare, anche tramite l’ente gestore, il controllo, la prevenzione, la contestazione e l’accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche alle guardie giurate autorizzate ai sensi dell’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, o al personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.

2.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede alla revisione delle deliberazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g bis), e all’articolo 10 comma 2, lettera a). Nelle more di tale revisione continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2022, n. 80 (Criteri generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di “servizi di linea commerciali”, di “servizi di linea di gran turismo” e di “servizi di linea speciali” ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 30/1998), ove non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3.  Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già adottato i regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, procedono ad adeguarli alle disposizioni del medesimo articolo.

Art. 67

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche) 

1.  All’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 32 le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”;

b) al comma 33 le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”;

c)  al comma 35 le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”.

Art. 68

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 3 dell’articolo 11 dopo le parole: “scritta «taxi».” sono aggiunte le seguenti: “Qualora le caratteristiche del tetto non consentano la foratura degli stessi per l’installazione del predetto contrassegno, si applicano le indicazioni tecniche fornite dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.”;

b) all’articolo 18:

1) al comma 1 le parole: “, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all’uopo predisposto dalla Regione” sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: “il 31 gennaio di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “almeno sessanta giorni prima della data della sessione d’esame individuata”;

3) il comma 3 è abrogato;

c)  all’articolo 21:

1) al comma 1, la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “gennaio”;

2) al comma 2 le parole: “due sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre” sono sostituite dalle seguenti: “quattro sessioni d’esame all’anno”, e le parole: “sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” sono sostituite dalle seguenti: “sui siti istituzionali delle province e delle camere di commercio competenti”;

3) al comma 4 le parole: “inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati” sono sostituite dalle seguenti: “pubblicata sul sito istituzionale della camera di commercio competente almeno quindici giorni prima della data di esame”;

4) il comma 6 è abrogato. 


CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA ISTITUZIONALE, ENTI LOCALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

 

Art. 69

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale

 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”) 

1.  Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 4/2024 la locuzione: “resta confermato il trattamento economico” si interpreta nel senso che il medesimo trattamento ricomprende anche la componente costituita dalla retribuzione di risultato e che la stessa rimane confermata nella misura derivante dall’applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al limite al trattamento economico dei dipendenti regionali, vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 4/2024.

2.  Al fine di evitare ulteriori ritardi nel pagamento delle retribuzioni di risultato pregresse, ferma restando la misura definita dal comma 1, è consentita la corresponsione cumulativa nella stessa annualità delle retribuzioni di risultato dei direttori afferenti a più annualità, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2013, come modificato dall’articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche. Disposizioni varie). 

Art. 70

(Disposizioni relative all’utilizzo delle autovetture di servizio)

1.  Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. 4/2013, le parole da: “solo per” a: “Regione Lazio,” sono soppresse.

2.  L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza, disciplina l’utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri, fermo restando che l’assegnazione delle stesse ad uso esclusivo spetta esclusivamente al Presidente e ai due vicepresidenti del Consiglio regionale.

3.  Dall’attuazione del comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 71

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” e successive modifiche)

1.  Alla l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 11 le parole: “ed in conformità con la” sono sostituite dalle seguenti: “e degli indirizzi di cui alla”;

b) al comma 4 dell’articolo 12 le parole: “e non sono immediatamente rieleggibili” sono sostituite dalle seguenti: “e sono rieleggibili per una sola volta” e l’ultimo periodo è soppresso.

2.  La modifica di cui al comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure relative al primo rinnovo del Co.re.com. successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 72

(Costituzione parte civile delle autorità garanti) 

1.  Le autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale valutano, al ricorrere dei necessari presupposti giuridici e fattuali, se costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti a tutela di un interesse che rientri nell’ambito delle loro funzioni.

2.  L’autorità garante che si costituisce parte civile è assistita in giudizio dall’Avvocatura regionale ovvero, in caso di indisponibilità, da un avvocato che abbia accettato di prestare l’attività senza oneri a carico della Regione scelto dall’autorità stessa, salvaguardando il principio di rotazione, tra gli avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Consiglio regionale.

3.  I criteri e le modalità di iscrizione, previo avviso pubblico, all’elenco di cui al comma 2, sono definiti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4.  Le eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno sono introitate dal Consiglio regionale e sono destinate al finanziamento delle attività svolte dall’autorità garante nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

5.  Qualora le autorità garanti, per indisponibilità dell’Avvocatura regionale, siano assistite in giudizio dagli avvocati esterni di cui al comma 2, le eventuali somme liquidate a titolo di spese di giudizio sono introitate dagli avvocati incaricati.

 

Art. 73

(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” e successive modifiche)

1.  Dopo il comma 2 dell’articolo 3 quater della l.r. 13/2001, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il programma annuale degli interventi per l’annualità 2025 destina parte dei finanziamenti in conto capitale anche agli interventi realizzati, in tutto o in parte, nell’annualità 2024.”.

2.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Art. 74

(Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

1.  Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:

Art. 11 bis

(Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici e di supporto per le attività della Regione, in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali contro la criminalità e per la legalità, la lotta all’usura, all’estorsione, alla corruzione e alle mafie, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.

2. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi strategici definiti annualmente dal Presidente della Regione. Su richiesta del Presidente della Regione e della commissione consiliare competente svolge iniziative, approfondimenti, seminari e convegni.

3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a)  tre componenti, designati dal Presidente della Regione, tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente, previa audizione presso la commissione consiliare competente;

b) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA);

c)  un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;

d) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di Finanza;

e)  un rappresentante della Polizia di Stato;

f)  un rappresentante della sicurezza penitenziaria, designato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP);

g) un rappresentante dei corpi e dei servizi di polizia locale del Lazio, designato dal Presidente della Regione;

h) il Prefetto o altro rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

i)  un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di criticità sociali;

l)  un rappresentante dei Confidi scelti tra quelli iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 13;

m) un rappresentante dell’Ufficio Unità informazioni finanziarie (UIF) della Banca d’Italia;

n) un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), h), m) e n), sono nominati previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.

5. Alle riunioni dell’Osservatorio può partecipare il Presidente della Regione e, su invito, un rappresentante della direzione distrettuale antimafia e l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza.

6. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a)   predispone, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individua le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzia in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

b)   elabora uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c)   monitora la validità e l’incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge;

d)   raccoglie, elabora e analizza i dati, anche non strutturati, relativi ai casi di usura e di estorsione, monitorando le tendenze e l’evoluzione del fenomeno dell’usura e dell’estorsione anche con la collaborazione di istituti di credito, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati, al fine di pervenire a informazioni dettagliate e aggiornate;

e)   promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi associati all’usura e all’estorsione mediante l’organizzazione di convegni, seminari, workshop e la diffusione di materiali per informare e formare la collettività, in particolare sulle strategie di prevenzione e sulle misure di supporto disponibili;

f)    collabora con enti locali, forze dell’ordine e organizzazioni della società civile per creare una rete di supporto e monitoraggio continuo del fenomeno dell’usura e dell’estorsione, finalizzata ad un intervento tempestivo e coordinato;

g)   propone al Presidente della Regione:

1)  la creazione di fondi speciali e di emergenza per supportare le vittime e potenziali vittime di usura o di estorsione nei casi in cui l’economia locale, per motivazioni contingenti, è più vulnerabile. Tali fondi possono fornire assistenza finanziaria immediata alle persone e alle imprese che stanno cercando di uscire dal circolo vizioso del sovraindebitamento, dell’usura o dell’estorsione;

2)  modifiche alla legislazione regionale in tema di prevenzione della criminalità, finalizzate a rafforzare la lotta contro l’usura e l’estorsione;

h)   promuove iniziative, anche a livello internazionale, per lo scambio di informazioni sui mezzi innovativi e sulle migliori procedure di prevenzione e contrasto della criminalità, dell’usura e dell’estorsione, sensibilizzando l’attivismo civico e il coinvolgimento della comunità nel particolare settore;

i)    organizza workshop e seminari aperti al pubblico per l’educazione sui principi della normativa contro la corruzione, nonché per la necessaria informazione sugli strumenti disponibili per denunciare e contrastare il fenomeno, sensibilizzando sui rischi e le conseguenze dello stesso;

l)  predispone e offre programmi di formazione per dipendenti pubblici, aziende e cittadini sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza;

m) promuove e gestisce convegni, studi e manifestazioni in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione formulando, sia su propria iniziativa che su richiesta, anche osservazioni e pareri su progetti di legge nelle materie di propria competenza;

n) promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con enti pubblici o privati, al fine di far confluire i flussi informativi necessari all’acquisizione dei dati utilizzabili per le analisi previste dal presente articolo;

o) acquisisce i dati non stabilizzati ma utilizzabili, per valutazioni speditive di tendenza, relative alla realtà in atto, utilizzando le più avanzate tecnologie e costituisce, se necessario, specifiche banche dati.

7.  L’Osservatorio dura in carica fino all’insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i sessanta giorni entro i quali il Presidente della Regione deve procedere al rinnovo dell’Osservatorio ai sensi della normativa vigente.

8.  Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno.

9.  La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle relative sedute, nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali, a cui si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio.

10.  La Regione mette a disposizione dell’Osservatorio locali, attrezzature, automezzi e personale per lo svolgimento delle relative funzioni e dei compiti.

11. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata all’Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento unitamente alla relazione di cui al comma 12.

12.  L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso mediante la presentazione alla competente commissione consiliare di una relazione annuale sull’attività svolta, successivamente pubblicata sul sito della Regione.

 

Art. 11 ter

(Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo. Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà)

1. È istituita la Giornata regionale per la prevenzione dell’usura e dell’estorsione e contro il gioco d’azzardo, di seguito denominata Giornata, da celebrarsi ogni anno tra settembre e giugno, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese organizzazioni non governative, istituti di ricerca, istituzioni educative e altre soggetti che desiderano contribuire alla promozione della salute mentale e al contrasto delle pratiche abusive, al fine di promuovere la consapevolezza e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze negative dell’usuradell’estorsione e del gioco d’azzardo sul territorio regionale.

2. Nel corso della Giornata sono organizzati eventi educativi, conferenze, workshop e campagne informative. Le attività possono coinvolgere esperti del settore, associazioni, istituzioni pubbliche e private, nonché il volontariato, al fine di diffondere conoscenze e offrire sostegno concreto a chi è in difficoltà a causa dell’usura, dell’estorsione o della dipendenza dal gioco d’azzardo.

3. È istituito il Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà che è conferito, nel corso della Giornata, a persone, gruppi o istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione della prevenzione dell’usura, dell’estorsione e della lotta al gioco d’azzardo patologico. Il Premio è proposto dal Presidente del Tavolo di cui all’articolo 15 e conferito dal Presidente della Regione.


Art. 11 quater

(Premio annuale “Legalità contro tutte le mafie”)

1. È istituito il Premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” che è conferito annualmente dal Presidente della Regione, su proposta del Presidente dell’Osservatorio, a personalità o istituzioni che si sono distinte nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata.”;

b) all’articolo 15:

1)   al comma 1, le parole “Presidente della Regione o dall’Assessore delegato” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente dell’Osservatorio”;

2)   al comma 2, dopo le parole: “Sono componenti del tavolo” sono inserite le seguenti: “i tre componenti dell’Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettere c), d) ed e)”, e le parole: “due volte l’anno” sono sostituite dalle seguenti: “una volta ogni due mesi”;

c)  all’articolo 23:

1)   al comma 1, le parole: “all’articolo 12, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater”;

2)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater, si provvede con le risorse iscritte al bilancio regionale 2024-2026 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. Agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.”.

2. Alla l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   gli articoli 1 ter, 8 e 8 bis sono abrogati;

b)   all’articolo 10:

1)   al comma 1, le parole: “con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8”, sono soppresse;

2)   il comma 2 è abrogato.

3. Dalla data di costituzione dell’Osservatorio, istituito ai sensi della presente legge, è soppresso l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2001.

 

Art. 75

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni ai finanziamenti)

1.  All’articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo la lettera a) del comma 153 è aggiunta la seguente:

“a bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b)   dopo il comma 153 sono inseriti i seguenti:

“153 bis.  I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono esentati dalla quota di compartecipazione ai finanziamenti relativi ai progetti imputabili a spese di parte corrente concessi dalla Regione.

153 ter.  Nelle procedure di finanziamento relative a progetti presentati dai comuni, volti alla valorizzazione di eventi culturali, anche gestiti da società in house della Regione, non sono previste limitazioni in base alle fasce di popolazione.”.

 

Art. 76

(Modifica all’articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, e successive modifiche) 

1.  Al comma 2 dell’articolo 113 della l.r. 14/2021, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.


CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

 

Art. 77

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del 12 dicembre 2024, n. 100

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.