L.R. 22 Dicembre 1999, n. 39 |
"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1996, N. 34, CONCERNENTE: "DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE".
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s.o. n. 7 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34) Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1996 è aggiunto il seguente: "3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2.". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 34/1996) 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 34/1996 sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri;"; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le distanze minime non possono essere inferiori a: metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione; metri tre dai confini di proprietà; quelle previste dal vigente codice della strada. Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli;"; la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri quattro all'intersezione della linea di gronda;"; alla lettera f) le parole "e di 3,20 metri alle gronde;" sono soppresse. Art. 3 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 34/1996) Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente: "3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della concessione edilizia, l'interessato assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti.". La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 22 dicembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 dicembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |