Lazio al voto con la nuova legge elettorale
Qui i risultati del voto
31/01/2018La legge elettorale della Regione Lazio, così come modificata dalla legge regionale n. 10/2017
recentemente approvata all'unanimità, introduce importanti novità al sistema noto come “Tatarellum”, pur non mutandone i tratti essenziali.
Scompare il listino. Introdotte la parità di genere e la garanzia di almeno un consigliere regionale per ogni provincia. Istituito il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione. Elezioni entro tre mesi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. Ampliati i casi di esenzione dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Sancita l’ineleggibilità dei sindaci dei comuni con più di 20 mila abitanti. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla riforma votata dalla Pisana il 27 ottobre scorso in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo.
Restano cinque le circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo censimento generale. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvede dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, Presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. La popolazione viene calcolata in proporzione a quella che risulta residente all’ultimo censimento generale.
I quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continuano ad essere eletti con il metodo proporzionale del quoziente corretto (cosiddetto quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale, secondo le modalità descritte all’articolo 15 dal primo all’undicesimo comma della legge n. 108/1968. Il restante quinto dei Consiglieri (dieci) è eletto anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali, secondo le operazioni descritte dall’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2005. È stato eliminato, quindi, il sistema di elezione dei restanti dieci consiglieri, basato sulle liste regionali (il cosiddetto "listino"), precedentemente stabilito dalla legge n. 43/1995. L’attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l’attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 4 della legge n. 165/2004, mira agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze. Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento dei seggi consiliari. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.
Tre norme si sono infine rese necessarie per adeguare il sistema elettorale del Lazio alla novità introdotte a livello nazionale. La prima è la cosiddetta preferenza di genere, in base alla quale ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze purché a candidati di sesso diverso.
Introdotto contestualmente il limite del 50 per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste circoscrizionali. Un altro allineamento alla normativa nazionale (legge 165 del 2004) introduce il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione Lazio (salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie). Infine è stato definitivamente chiarito che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, si andrà a votare entro tre mesi.
In allegato l'Appendice alle "Istruzioni per la presentazione delle candidature", pubblicata nella sezione speciale dedicata alle elezioni sul portale della Regione Lazio. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio