L.R. 18 Dicembre 1979, n. 99 |
Riconoscimento dei corsi di formazione professionale gestiti da privati.
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Art. 1 Formazione professionale gestita da privati La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale, riconosce e garantisce il libero esercizio delle attivita' di formazione professionale. Art. 2 (Oggetto della formazione professionale gestita da privati) Le iniziative private di formazione professionale possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, che di lavoro autonomo, di prestazione professionale o di lavoro associato, purche' rientranti nelle tipologie delle attivita' fissate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali iniziative sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l' obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti. Art. 3 (Poteri e funzioni della Regione) I gestori privati di corsi di formazione professionale possono richiedere il riconoscimento dei corsi svolti. Le iniziative di formazione professionale riconosciute sono sottoposte alla vigilanza didattica della Regione. Art. 4 (Requisiti per il riconoscimento dei corsi) Sono requisiti indispensabili per il riconoscimento dei corsi: a) l' idoneita' delle strutture e delle attrezzature (in relazione ai corsi ed alle norme infortunistiche); b) la conformita' della durata dei corsi, del profilo professionale, dei requisiti di ammissione degli allievi agli ordinamenti didattici regionali; c) la conformita' dei requisiti professionali del personale direttivo e dei docenti a quelli previsti per l' ammissione all' insegnamento nell' attivita' di formazione professionale regionale; d) la conformita' delle disposizioni che regolano l' accesso a ciascun ciclo formativo ed il suo sviluppo a quanto stabilito dall' art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, avuto riguardo alle declaratorie profilate previste dai contratti collettivi di lavoro di ciascun settore; e) l' aver compiuto il gestore il diciottesimo anno di eta' ed essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado; f) non essere il gestore pubblico dipendente. Art. 5 (Metodologie didattiche) Al fine di favorire l' evoluzione dell' organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, possono essere esaminate richieste di svolgimento di corsi, sempre rientranti nelle tipologie delle attivita' di formazione professionale di cui alla richiamata legge n. 845 del 1978 con programmi e durata difformi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici regionali, purche' sia documentata la validita' della metodologia didattica. Art. 6 (Procedure per il riconoscimento) Il riconoscimento dei corsi e' concesso con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla cultura, previo sopralluogo dello stesso disposto presso la sede di svolgimento dei corsi. Qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento o irregolarita' nello svolgimento dell' attivita', il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato dalla Giunta regionale. Art. 7 (Prove finali) Lo svolgimento delle prove finali per l' accertamento dell' idoneita' e' disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti per gli allievi dei corsi di formazione professionale regionale. Art. 8 (Attestati di qualifica) Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle scuole frequentate e vistati dall' assessore regionale alla cultura, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell' avviamento al lavoro e dell' inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi ed hanno ogni altro valore attribuito dalle leggi agli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale regionale. Art. 9 (Denominazione dei corsi) Il gestore privato che abbia ottenuto il riconoscimento dei corsi di formazione professionale puo' fare uso nella corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative all' attivita' di formazione professionale esclusivamente della seguente dicitura: " Corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 99 del 18 dicembre 1979 ". Qualunque altra dicitura e' tassativamente vietata pena la revoca immediata del riconoscimento. Art. 10 (Contributi) Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale non costituisce titolo per l' assegnazione dei contributi regionali. Art. 11 (Disposizioni transitorie) I gestori privati gia' autorizzati a svolgere corsi ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento dei corsi adeguandosi alla presente normativa. Le autorizzazioni rilasciate dai disciolti consorzi provinciali per l' istruzione tecnica e dalla Regione Lazio si intendono decadute. Art. 12 Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |