L.R. 02 Settembre 1972, n. 6 |
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lazio.
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Art. 1 E' istituito il Servizio di Tesoreria della Regione Lazio. Art. 2 Il servizio e' affidato a trattativa privata, ad istituti di credito di notoria solidita' o ad un consorzio costituito tra detti istituti, esercente attivita' nel territorio della Regione e che abbia propri sportelli in tutte le province della Regione e possa quindi assicurare un servizio il piu' possibile rapido e capillare. Art. 3 La Giunta Regionale predispone il capitolato speciale per l' affidamento del servizio di tesoreria, tra le cui condizioni sara' posto l' obbligo per l' Istituto concessionario di: a) fornire garanzie per la regolare gestione del servizio; b) effettuare il servizio di tesoreria, con separata contabilita', anche per conto del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell' art. 11 dello Statuto della Regione; c) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria; d) gestire gratuitamente il servizio medesimo. Il capitolato speciale e' sottoposto all' approvazione del Consiglio. La Giunta conduce le trattative e predispone ed approva la convenzione della quale il capitolato speciale e' parte integrante. Art. 4 La tesoreria regionale, anche quando si determinino insufficienza o mancanza di disponibilita' nel fondo della cassa regionale, effettua i pagamenti disposti dagli organi competenti della Regione mediante anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo. Il limite di importo e di interesse di dette anticipazioni e' indicato nel capitolato speciale. Art. 5 La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria e' esercitata nei limiti delle rispettive competenze, dall' Assessorato al Bilancio e ai Tributi e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |