Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lazio.

Numero della legge: 6
Data: 2 settembre 1972
Numero BUR: 10
Data BUR: 30/09/1972

L.R. 02 Settembre 1972, n. 6
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lazio.




Art. 1

E' istituito il Servizio di Tesoreria della Regione Lazio.


Art. 2

Il servizio e' affidato a trattativa privata, ad istituti di credito di notoria solidita' o ad un consorzio costituito tra detti istituti, esercente attivita' nel territorio della Regione e che abbia propri sportelli in tutte le province della Regione e possa quindi assicurare un servizio il piu' possibile rapido e capillare.


Art. 3

La Giunta Regionale predispone il capitolato speciale per l' affidamento del servizio di tesoreria, tra le cui condizioni sara' posto l' obbligo per l' Istituto concessionario di:
a) fornire garanzie per la regolare gestione del servizio;
b) effettuare il servizio di tesoreria, con separata contabilita', anche per conto del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell' art. 11 dello Statuto della Regione;
c) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria;
d) gestire gratuitamente il servizio medesimo. Il capitolato speciale e' sottoposto all' approvazione del Consiglio.
La Giunta conduce le trattative e predispone ed approva la convenzione della quale il capitolato speciale e' parte integrante.


Art. 4

La tesoreria regionale, anche quando si determinino insufficienza o mancanza di disponibilita' nel fondo della cassa regionale, effettua i pagamenti disposti dagli organi competenti della Regione mediante anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo. Il limite di importo e di interesse di dette anticipazioni e' indicato nel capitolato speciale.


Art. 5

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria e' esercitata nei limiti delle rispettive competenze, dall' Assessorato al Bilancio e ai Tributi e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.