L.R. 29 Maggio 1973, n. 20 |
Concernente l' ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.
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Parte I COSTITUZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo I UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Costituzione degli Uffici) Il Consiglio regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvalgono per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali indicati nel cap. 1 del titolo III dello Statuto dei seguenti Settori operativi: 1° - segreteria del Consiglio articolata sugli Uffici: a) legislativo b) coordinamento segreterie Commissioni consiliari permanenti c) resocontazione. 2° - segreteria dell' Ufficio di Presidenza articolata sugli Uffici: a) pubbliche relazioni e stampa b) cerimoniale c) affari generali. 3° - segreteria amministrativa articolata sugli Uffici: a) personale b) biblioteca e documentazione c) contabilita' ed economato. Fanno inoltre parte dell' organico del Consiglio regionale le segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Segretari, nonche' le segreterie dei Gruppi consiliari e del Collegio dei revisori dei conti. Art. 2 (Segreteria del Consiglio) La segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio regionale e ad inviare ai Consiglieri la necessaria documentazione. A tal fine, coordina l' attivita' degli Uffici che la costituiscono. Il responsabile della segreteria del Consiglio svolge, altresi', le funzioni di segretario del Consiglio regionale. Art. 3 (Ufficio legislativo) L' Ufficio legislativo segue l' attivita' legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale del Consiglio regionale; assiste altresi' le Commissioni consiliari permanenti nell' esame dei progetti ed e' a disposizione dei soggetti titolari di iniziativa legislativa e amministrativa. Art. 4 (Coordinamento delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti) Ciascuna Commissione consiliare permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una segreteria il cui responsabile svolge, altresi', le funzioni di segretario della Commissione stessa, alle dipendenze del rispettivo Presidente. In particolare, detta segreteria assolve ai seguenti compiti: a) redazione di verbali e redazione e revisione dei resoconti delle sedute delle Commissioni consiliari; b) reperimento e raccolta di dati e di elementi tecnici relativi alle materie di competenza delle Commissioni consiliari medesime. Le segreterie delle Commissioni consiliari permanenti sono coordinate, nell' espletamento delle modalita' necessarie al raggiungimento dei loro compiti istituzionali, da un apposito Ufficio. Art. 5 (Ufficio resocontazione) L' Ufficio resocontazione provvede: a) alla redazione di verbali, revisione e pubblicazione dei resoconti delle sedute del Consiglio regionale; b) alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi di carattere generale e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni; c) alla cura, redazione e tenuta dei provvedimenti amministrativi e legislativi relativi, nonche' alla trasmissione agli organi competenti dei medesimi. Art. 6 (Segreteria dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio) La segreteria dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali dell' Ufficio medesimo. A tal fine, coordina l' attivita' degli Uffici che la costituiscono. Il responsabile dell' Ufficio di segreteria svolge, altresi', le funzioni di segretario dell' Ufficio di Presidenza. Art. 7 (Ufficio pubbliche relazioni e stampa) L' Ufficio pubbliche relazioni e stampa svolge le iniziative di pubbliche relazioni, nonche' le informazioni, la documentazione e la divulgazione dell' attivita' del Consiglio regionale. L' Ufficio si avvale dell' opera di giornalisti professionisti o pubblicisti, anche assunti con contratto a termine, designati dal Consiglio regionale su proposta dell' Ufficio di Presidenza. Art. 8 (Ufficio del cerimoniale) L' Ufficio del cerimoniale assolve alle incombenze relative alla organizzazione e partecipazione della Regione alle cerimonie ufficiali, ai convegni e manifestazioni culturali, artistiche e sociali; assiste i rappresentanti del Consiglio regionale nella loro attivita' di rappresentanza. Art. 9 (Ufficio affari generali) L' Ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze: a) tratta i provvedimenti conseguenti alla convocazione dell' Ufficio di Presidenza; provvede a rimettere ai singoli membri la necessaria documentazione e cura la redazione dei verbali; b) provvede per i servizi di trasporto, rimessa, centralino telefonico, centro copie, custodia ed attesa; c) organizza le attivita' relative al movimento della corrispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza ed alla loro tenuta. Art. 10 (Segreteria amministrativa) La segreteria amministrativa del Consiglio regionale tratta gli affari relativi all' amministrazione, al personale, alla biblioteca e documentazione. A tal fine, coordina l' attivita' degli Uffici che la costituiscono. Art. 11 (Ufficio personale) L' Ufficio personale tratta gli affari inerenti al personale assegnato al Consiglio regionale. Art. 12 (Biblioteca e documentazione della Regione) I servizi relativi alla biblioteca e documentazione vengono assicurati da una struttura operativa avente, fra l' altro, compiti di individuazione, classificazione e conservazione di raccolte organiche di testi e pubblicazioni delle diverse discipline, nonche' di effettuazione di ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari organi regionali. Art. 13 (Ufficio contabilita' ed economato) L' Ufficio contabilita' ed economato svolge in particolare i seguenti compiti: a) predispone gli atti e provvede agli adempimenti relativi all' esercizio dell' autonomia contabile e amministrativa del Consiglio regionale; b) assolve la funzione economale e cura la gestione dei fondi di bilancio necessari per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi Uffici. Parte I COSTITUZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo II UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE Art. 14 (Costituzione dei Settori operativi) Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali indicati negli artt. 21 e 22 dello Statuto si avvalgono dei seguenti Settori operativi: 1) segreteria della Giunta; 2) segreteria della Presidenza della Giunta; 3) Settore legale e contenzioso. Fanno ancora parte dell' organico della Giunta, le segreterie particolari del Presidente della Giunta, del Vice Presidente e degli Assessori regionali. Il Presidente ed i singoli Assessori si avvalgono, inoltre, per le loro attivita' istituzionali, delle strutture organizzative previste dall' art. 33 della presente legge. I singoli Settori operativi di cui all' art. 72 della presente legge faranno capo agli Assessori preposti ai servizi regionali. Art. 15 (Segreteria della Giunta) La segreteria della Giunta tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali della Giunta regionale. A tal fine, coordina l' attivita' degli Uffici che la costituiscono: a) Ufficio affari generali; b) Ufficio lavori della Giunta. Il responsabile della segreteria della Giunta svolge, altresi', le funzioni di segretario della Giunta, seguendo i lavori collegiali, redigendo i relativi verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli. Art. 16 (Ufficio affari generali) L' Ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze: a) tratta i provvedimenti conseguenti alla convocazione della Giunta e trasmette agli Assessori la necessaria documentazione; b) provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla segreteria del Consiglio regionale, se di competenza di quest' ultimo; c) provvede altresi', all' inoltro, alla Commissione di controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti a controllo, ai sensi delle disposizioni vigenti; d) coordina l' attivita' del personale assegnato alla segreteria della Giunta; e) cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta, nonche', i servizi di protocollo e di archivio della Giunta medesima. Art. 17 (Ufficio lavori della Giunta) L' Ufficio lavori della Giunta istruisce gli atti che debbono essere sottoposti all' approvazione della Giunta; ne cura il successivo inoltro alla Giunta medesima e provvede per i conseguenti adempimenti. Art. 18 (Segreteria della Presidenza della Giunta) La segreteria della Presidenza della Giunta regionale tratta, in particolare, gli affari relativi all' attivita' politica e istituzionale del Presidente. Al fine di attuare il programma di lavoro approvato dal Consiglio regionale al momento della elezione della Giunta, nonche' di quanto stabilito da altri documenti consiliari a carattere programmatico, oltreche' per l' attuazione dei restanti compiti ad essa affidati, la segreteria della Presidenza della Giunta si avvale dell' opera dei seguenti Uffici, coordinandoli: a) affari generali; b) Ufficio del programma; c) Ufficio organizzazione e metodi; d) Ufficio documentazione e informazioni; e) pubbliche relazioni e stampa; f) cerimoniale. Art. 19 (Affari generali) L' Ufficio affari generali assolve, in particolare, alle seguenti incombenze: a) provvede alla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti, dei decreti e degli altri atti normativi ed amministrativi emessi o promulgati da organi regionali; b) provvede alla redazione, stampa e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione; c) coordina l' attivita' del personale addetto alla segreteria del Presidente della Giunta; d) organizza le attivita' relative al movimento della corrispondenza e degli atti in arrivo ed in partenza ed alla loro tenuta. Art. 20 (Ufficio del programma) L' Ufficio del programma assiste il Presidente e la Giunta nell' attuazione del programma di lavoro approvato dal Consiglio regionale al momento dell' elezione della Giunta medesima, nonche' di quanto stabilito da altri documenti consiliari a carattere programmatico. Assiste, altresi', il Presidente ed i singoli Assessori nella attivita' intersettoriale organizzata in Comparti ai sensi dell' art. 20 dello Statuto regionale. Art. 21 (Ufficio organizzazione e metodi) L' Ufficio organizzazione e metodi cura lo studio e le proposte per l' applicazione di nuove tecniche amministrative e per la semplificazione dei metodi di lavoro; cura, altresi', in collaborazione con le entita' strutturali interessate, la meccanizzazione dei servizi e l' automazione delle procedure al fine di uniformare, snellire e rendere piu' rapide le attivita' proprie dell' Ente Regione. Art. 22 (Ufficio documentazione ed informazioni) L' Ufficio documentazione ed informazioni svolge, a favore della Giunta e delle relative strutture operative, il compito di: a) curare ed aggiornare, avvalendosi anche della biblioteca consiliare, la raccolta sistematica dei testi giuridici, normativi e di informazione; b) curare la redazione e la diffusione ai vari organi regionali e ai Consiglieri regionali di pubblicazioni informative periodiche; c) rendere disponibili ai Consiglieri e a tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti. Con successiva legge regionale si procedera' a riformare la struttura dell' Ufficio documentazione e informazioni per adeguarla alle esigenze di scambio delle informazioni con le Amministrazioni locali della Regione. Art. 23 (Ufficio pubbliche relazioni e stampa) L' Ufficio pubbliche relazioni e stampa cura le iniziative di pubbliche relazioni nonche' i rapporti esterni di informazione, documentazione e divulgazione inerenti all' attivita' degli organi esecutivi regionali. L' Ufficio si avvale dell' opera di giornalisti professionisti o pubblicisti anche assunti con contratto a termine, designati dal Presidente della Giunta, intesa la Giunta stessa. Art. 24 (Ufficio del cerimoniale) L' Ufficio del cerimoniale svolge, a favore della Giunta e delle relative strutture operative, attivita' analoghe a quelle previste nell' art. 8 della presente legge. Art. 25 (Settore legale e contenzioso) Il Settore legale e contenzioso svolge compiti di consulenza e di assistenza legislativa, legale e contenziosa nell' interesse della Regione avvalendosi dell' opera dei due Uffici: a) legislativo; b) legale e contenzioso. Il primo di essi collabora alla elaborazione delle proposte di legge, regolamentari ed amministrative di carattere generale predisposte dalla Giunta regionale, nonche' dei provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente. L' Ufficio legale e contenzioso svolge attivita' di consulenza giuridica e, inoltre, assiste la Regione in ogni sede giurisdizionale o, comunque, contenziosa. Parte I COSTITUZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo III SEGRETERIE PARTICOLARI Art. 26 (Principi generali) Il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti, i Consiglieri Segretari, il Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente e gli Assessori possono avvalersi di segreterie particolari. Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta il trattamento economico previsto per i coordinatori di Ufficio, proprio della qualifica di collaboratore, salvo che siano in possesso del diploma di laurea; nel qual caso spetta il trattamento economico dei coordinatori di Ufficio proprio della qualifica di funzionario direttivo. Possono essere, altresi', scelti anche fra estranei all' Amministrazione regionale e, in tal caso, verranno assunti con contratto annuale. Ad essi spetta il trattamento economico iniziale di cui sopra. Le segreterie particolari non possono interferire nella azione svolta dalle strutture amministrative, ne' sostituirsi alle stesse. Art. 27 (Segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Segretari) Le unita' costituenti le segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Segretari non possono comunque superare il numero di: - cinque per la segreteria del Presidente del Consiglio regionale; - tre per la segreteria di ciascun Vice Presidente; - due per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario. Art. 28 (Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente e degli Assessori) Le unita' costituenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente e degli Assessori non possono superare comunque il numero di: - sette per la segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale; - sei per la segreteria del Vice Presidente della Giunta regionale; - cinque per le segreterie di ciascun Assessore. Parte I COSTITUZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo IV SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI Art. 29 (Principi generali) Le segreterie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell' art. 17 dello Statuto, si avvalgono, per lo svolgimento della loro attivita', di personale messo a disposizione con delibera consiliare, su proposta dell' Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta regionale e la Conferenza dei Capi Gruppo. Parte I COSTITUZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 30 (Costituzione della segreteria) Il Collegio dei revisori dei conti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di una segreteria il cui responsabile svolge, altresi', le funzioni di segretario del Collegio stesso, alle dipendenze del Presidente. L' Ufficio in particolare assolve alle seguenti incombenze: a) assiste alle sedute del Collegio e provvede alla redazione dei relativi verbali; b) cataloga e custodisce gli atti di spesa trasmessi mensilmente dalla Giunta e dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio; c) cura, altresi', la raccolta dei dati e di elementi tecnici relativi alle materie di competenza del Collegio dei revisori dei conti. Parte II ORDINAMENTO E STRUTTURA DEGLI UFFICI REGIONALI Titolo VI UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI Art. 31 (Costituzione degli Uffici degli organi di controllo) Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali presso il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e presso ciascuna delle Sezioni decentrate, sono costituiti i seguenti Uffici: a) affari generali e personale, coordinato da un funzionario direttivo designato dal Presidente della Giunta regionale; detto funzionario svolge, altresi', le funzioni di segretario dell' organo di controllo al quale e' assegnato; b) controllo atti con compiti di istruzione degli atti soggetti a controllo a norma dell' art. 43 dello Statuto. L' ordinamento degli Uffici del Comitato di controllo e delle Sezioni decentrate verra' determinato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Art. 32 (Principi organizzativi dell' ordinamento amministrativo) L' ordinamento amministrativo della Regione si ispira ai principi e alle finalita' della Costituzione della Repubblica e dello Statuto della Regione Lazio e si basa sulla individuazione degli ambiti operativi, all' interno dei quali vengono attribuite specifiche responsabilita'. Il lavoro e' organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione anche attraverso la rotazione dei dipendenti. Art. 33 (Strutture) Le strutture operative regionali sono costituite da Settori operativi omogenei articolati in Uffici. I Settori operativi trattano materie tra loro affini o interdipendenti, al fine sia del loro coordinamento e della unita' di indirizzo, che della realizzazione e dell' attivita' promozionale, di programmazione e di studio propria dell' Amministrazione regionale. Gli Uffici sono strumenti organizzativi idonei a soddisfare le esigenze di funzionamento degli organi regionali secondo i compiti specifici individuati dalla presente legge. Art. 34 (Comparti) Per la programmazione e attuazione dei piani di lavoro intersettoriali, i singoli Assessori preposti a Settori omogenei si organizzano in Comparti ai sensi dell' art. 20 dello Statuto, che comunque non costituiscono nuove strutture operative. I Comparti collaborano nell' attivita' di impulso, di promozione e di intervento propri degli organi regionali. Di regola verranno costituiti, per i fini di cui al secondo comma, quattro Comparti come segue: Comparto I - Affari istituzionali e legali, finanze e Enti locali: 1) affari istituzionali e rapporti con Enti locali; 2) finanze, patrimonio, demanio e provveditorato; 3) affari amministrativi e legali. Comparto II - Pianificazione territoriale, trasporti e lavori pubblici: 1) assetto del territorio, urbanistica, tutela ecologica; 2) difesa del suolo ed infrastrutture; 3) edilizia residenziale e attrezzature per servizi; 4) trasporti. Comparto III - Programmazione e sviluppo economico: 1) bilancio; 2) agricoltura; 3) foreste ed economia montana; 4) industria, cave e torbiere, acque minerali e termali; 5) artigianato e commercio; 6) turismo e industria alberghiera; 7) credito, cooperazione e strutture per interventi di mercato. Comparto IV - Iniziative e servizi sociali: 1) servizi sanitari e assistenza sociale; 2) servizi problemi del lavoro; 3) servizi per la formazione scolastica; 4) servizi per la formazione extra - scolastica e per le attivita' culturali e artistiche, ivi comprese quelle legate al turismo e allo sport e per i fabbisogni di mobilita' della popolazione che ne conseguono; 5) problemi della gioventu' e del tempo libero. Art. 35 (Gruppi di lavoro) Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiale previsto dall' art. 32 della presente legge, possono costituirsi - per periodi determinati - Gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli per compiere attivita' di progettazione, programmazione e ricerca. I Gruppi di lavoro non costituiscono unita' organizzative stabili. Art. 36 (Ruolo dei dipendenti - qualifiche) Il dipendente, al rispettivo livello di qualificazione e di responsabilita', collabora alla elaborazione ed applicazione di tutti gli elementi conoscitivi utili alla formazione delle decisioni e provvede alla articolazione tecnica degli atti. Nell' ambito di ciascuno dei Settori operativi e degli Uffici il lavoro viene coordinato da appositi coordinatori responsabili, incaricati con le modalita' di cui al successivo art. 51. Il coordinamento, teso alla migliore realizzazione della funzione propria del Settore e dell' Ufficio, si attua anche a mezzo di riunioni collegiali, sia dei singoli dipendenti, che, nell' ambito del Settore, dei coordinatori d' Ufficio ( Conferenza dei coordinatori). Art. 37 (Coordinatore di Settore) Il coordinatore di Settore provvede sulle materie a lui delegate dai competenti organi politici, in applicazione delle direttive impartite dagli stessi, cura l' attuazione dei programmi di competenza del Settore cui e' preposto, sia per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere che i tempi di attuazione; promuove e coordina l' attivita' degli Uffici costituenti il Settore stesso. Partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati. Art. 38 (Coordinatore di Ufficio) Il coordinatore di Ufficio in applicazione delle direttive impartite dai competenti organi regionali e favorendo il metodo di lavoro di gruppo, assegna il lavoro da svolgere, ne segue l' effettuazione fino al suo compimento, cura i tempi di attuazione dei compiti affidati all' Ufficio cui e' preposto, cura l' applicazione di razionali procedure di lavoro, partecipa ad organi collegiali, a commissioni e comitati. E' responsabile, nell' ambito delle sue attribuzioni, dell' osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati. Art. 39 (Chiarezza retributiva) Il trattamento economico si ispira al principio della chiarezza retributiva sancito dall' art. 49 dello Statuto. Art. 40 (Classificazione delle qualifiche funzionali) Il personale dell' Amministrazione regionale e' ripartito nelle seguenti qualifiche funzionali: - funzionario direttivo; - collaboratore; - assistente; - ausiliario specializzato; - ausiliario qualificato; - ausiliario. Art. 41 (Attribuzione del funzionario direttivo) Il funzionario direttivo promuove le attivita' inerenti alle rispettive competenze del Settore e dei singoli Uffici che lo compongono; esercita funzioni di ricerca e indagine; esercita, inoltre, poteri decisionali adottando i provvedimenti che gli competono per legge o per regolamento; coadiuva l' organo di direzione politica attuandone l' indirizzo e proponendo ad esso provvedimenti finali nelle materie di sua competenza; partecipa a commissioni e comitati di studio nell' interesse dell' Ente Regione. Art. 42 (Attribuzione del collaboratore) Il collaboratore provvede agli adempimenti istruttori nell' Ufficio o Settore di cui e' addetto. Svolge altresi' attivita' di ricerca e di documentazione nelle materie di competenza della struttura operativa della quale fa parte. Puo' partecipare a commissioni e comitati di studio nell' interesse dell' Ente regionale. Art. 43 (Attribuzione dell' assistente) L' assistente svolge compiti di istruttoria amministrativa e tecnica quale protocollo, archivio, registrazione di atti, comunicazioni, ecc.; nonche' quegli atti che sono propri della specializzazione tecnico - professionale che possiede. Collabora, ove occorra, nella preparazione e nella esecuzione degli adempimenti affidati alla struttura operativa della quale fa parte. Art. 44 (Attribuzione dell' ausiliario specializzato) L' ausiliario specializzato svolge attivita' connesse alla propria specializzazione. Art. 45 (Attribuzione dell' ausiliario qualificato) L' ausiliario qualificato svolge attivita' connesse alla propria qualifica. Art. 46 (Attribuzione dell' ausiliario) L' ausiliario regola l' accesso agli Uffici, fornisce semplici informazioni; esegue la dislocazione di fascicoli o minuti oggetti di ufficio; provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli uffici postali; esegue piccole commissioni inerenti ai compiti d' ufficio; sorveglia il mantenimento dell' ordine e della pulizia dei locali; provvede alla apertura e chiusura dei locali stessi. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo I IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE Art. 47 (Principi generali) Alle qualifiche funzionali si accede mediante pubblico concorso, salvo in casi particolari previsti dalle leggi dello Stato. Il regolamento di attuazione conterra' le norme per la indizione e per l' ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni giudicatrici, la pubblicita' dei bandi, lo svolgimento delle prove, i criteri per la valutazione dei titoli di studio, di specializzazione professionale e tecnica, la formazione delle graduatorie. I requisiti di ammissione al concorso sono: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo e' aumentato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato; 3) buona condotta, da accertarsi dall' Amministrazione regionale nei modi di legge; 4) idoneita' fisica all' impiego; 5) titolo di studio richiesto per l' accesso alle singole qualifiche. Per l' accesso alle qualifiche di funzionario direttivo, collaboratore ed assistente e' richiesto rispettivamente il diploma di laurea, il diploma di istruzione secondaria di 2° grado, il diploma di Istituto di istruzione di 1° grado. Il tipo del titolo di studio sara' specificato nel bando di concorso in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire. Per l' accesso ad altre qualifiche e' richiesto il titolo di studio non inferiore alla licenza elementare, nonche' gli altri requisiti di specializzazione, indicati nel bando di concorso, propri delle funzioni assegnate al posto da ricoprire. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. I vincitori di concorso conseguono la nomina nella qualifica funzionale con la indicazione delle mansioni di specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare un periodo di prova. La nomina in ruolo viene effettuata in base alle graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei fino a concorrenza dei posti messi a concorso. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori vengono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l' ordine della graduatoria, nel termine di 12 mesi dalla rinuncia o dalla decadenza. L' accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro 15 giorni dalla relativa notifica. In mancanza di esplicita dichiarazione il vincitore si intende rinunciatario. Art. 48 (Periodo di prova) Il periodo di prova ha la durata di due anni, tranne che per i dipendenti con qualifica di ausiliario, per i quali dura sei mesi, prorogabili in casi eccezionali per un massimo di altri sei mesi. L' inquadramento definitivo o l' allontanamento vengono decisi dalla Giunta - su proposta dell' Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio - inteso il Consiglio del personale, entro un mese dalla scadenza del periodo di prova. Nel caso che l' Amministrazione intenda proporre l' allontanamento, dovra' contestare i motivi all' interessato. Sui motivi della contestazione, sulle giustificazioni addotte dall' interessato, esprimera' il suo parere il Consiglio del personale. La decisione definitiva e' riservata alla Giunta regionale. Il periodo di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti. Art. 49 (Diritto all' esercizio delle funzioni) Il dipendente, trascorso favorevolmente il periodo di prova, ha il diritto ed il dovere di esercitare le funzioni inerenti la propria qualifica funzionale nel rispetto dei principi di cui all' art. 32. Art. 50 (Promessa solenne e giuramento) Il dipendente, all' atto dell' assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni solenne promessa secondo la seguente formula: " Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell' interesse della collettivita', dell' Amministrazione regionale e del pubblico bene ". Il dipendente, all' atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: " Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell' interesse della collettivita', dell' Amministrazione regionale e del pubblico bene ". Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall' impiego. Art. 51 (Nomina coordinatori) La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del personale e su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio regionale, a conferire l' incarico di coordinatore sia dei Settori operativi che degli Uffici, tenendo presente l' anzianita' di servizio e di qualifica del dipendente, i titoli da lui posseduti (titolo di studio, concorsi vinti o in cui ha conseguito la idoneita', pubblicazioni, iscrizioni negli albi professionali aventi valore legale, conoscenza di lingue, ecc.), aver ricoperto l' incarico di coordinatore di Ufficio o di Settore, nonche' le altre mansioni svolte. Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il parere espresso dal Consiglio del personale, il provvedimento va motivato. I coordinatori di Settore sono scelti fra i funzionari direttivi che abbiano gia' ricoperto l' incarico di coordinatore di Settore o di Ufficio, ovvero che siano in possesso di una anzianita' di almeno dieci anni nella qualifica ed abbiano frequentato il corso di cui ai seguenti commi. I coordinatori di Ufficio, sono scelti fra i funzionari direttivi e collaboratori che abbiano frequentato un corso di formazione, che l' Amministrazione organizzera' ogni anno, secondo le norme che saranno previste a chi nel regolamento di esecuzione e che abbiano superato i relativi esami finali, oltre che tra coloro che abbiano gia' ricoperto l' incarico di coordinatore. Al corso di formazione di cui al precedente comma sono ammessi i funzionari direttivi che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi tre anni e i collaboratori che sempre alla data di inizio del corso abbiano svolto dieci anni di servizio nella qualifica, e abbiano riportato il giudizio di meritevole negli ultimi cinque anni. Il rapporto tra il numero complessivo dei coordinatori di Settore e di Ufficio e quello del personale dipendente in servizio presso gli Uffici regionali o presso Enti locali della Regione per l' espletamento delle funzioni delegate, non puo' superare il 7%. L' incarico di coordinatore e' conferito per la durata di cinque anni; puo' essere rinnovato. La revoca dei coordinatori e' disposta dalla Giunta, inteso il Consiglio del personale e su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio regionale, con provvedimento motivato. Nel periodo di durata dell' incarico, al coordinatore di Ufficio va liquidata l' indennita' mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 960.000 annue lorde. Al coordinatore di Settore sempre per la durata dello incarico va liquidata una indennita' mensile (per dodici mesi), non pensionabile, pari a L. 1.440.000 annue lorde. I coordinatori di Ufficio e di Settore, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l' orario stabilito ai sensi dell' art. 55 della presente legge, senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario effettuato. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo II STATO GIURIDICO DEL PERSONALE Art. 52 (Diritti) I diritti del personale dell' Amministrazione regionale sono quelli previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali, in conformita' ai principi generali dettati in materia dall' ordinamento statale. Art. 53 (Doveri) I doveri del personale della Amministrazione regionale sono quelli previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali, in conformita' ai principi generali dettati in materia dall' ordinamento statale. Art. 54 (Comportamento in servizio) Il dipendente deve prestare la sua opera, nell' ambito delle attribuzioni inerenti la propria qualifica funzionale, improntando la stessa al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettivita'. Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello Statuto e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduita' e diligenza, mantenere il segreto d' ufficio, curare il proprio aggiornamento professionale e culturale, prestare servizio anche fuori del normale orario di lavoro quando lo richiedono esigenze indifferibili dell' Amministrazione. Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non e' tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le ragioni. Se l' ordine e' rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando lo atto sia vietato dalla legge penale. Art. 55 (Incompatibilita' e cumulo di impieghi) Il dipendente non puo' esercitare altra attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche saltuario, sia nel settore pubblico che privato. Il dipendente puo' partecipare a commissioni, comitati di esami o di studio e puo' assolvere ad incarichi commissariali soltanto quando rientrano nelle attivita' istituzionali della Regione, senza percepire compensi. Art. 56 (Responsabilita') Il dipendente, oltre ad essere direttamente responsabile, civilmente e penalmente, e' tenuto a risarcire alla Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio. Art. 57 (Orario di lavoro) L' orario di servizio sara' determinato dal regolamento di attuazione della presente legge e deve essere funzionale ed adeguato alle esigenze strutturali ed agli interessi della collettivita' regionale. Art. 58 (Riposo settimanale) Il dipendente ha diritto al riposo settimanale che di regola coincide con la domenica. Qualora, per esigenze conseguenti al rispetto di turni di lavoro o per esigenze eccezionali o straordinarie di servizio, il dipendente svolga attivita' lavorativa in giorni festivi ha diritto al riposo sostitutivo. Art. 59 (Comando presso altre Amministrazioni) Il dipendente puo' essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso un Ente locale avente sede nella Regione, ai sensi degli articoli 41 e 42 dello Statuto regionale. Il dipendente puo' essere altresi' comandato presso un Ente locale della Regione o altra pubblica Amministrazione, che ne abbia fatto richiesta, qualora le esigenze di servizio lo permettano. In ambedue i casi nel provvedimento di comando deve essere indicata la durata del comando stesso. Art. 60 (Trasferimenti e comandi) I trasferimenti e il comando del personale da una sede ad un' altra nella stessa Provincia possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, per motivate esigenze funzionali e per la rotazione del personale stesso, ovvero su domanda del dipendente interessato. Qualora il dipendente presti servizio presso il Consiglio regionale, prima di procedere al trasferimento o al comando ad altro servizio regionale, o presso altro Ente locale, occorre interpellare l' Ufficio di Presidenza del Consiglio. Nell' ipotesi del trasferimento di sede o di comando presso un Ente locale di altra Provincia della Regione deve essere sentito il dipendente interessato e, qualora questi esprima il proprio non gradimento, deve essere sentito il Consiglio del personale. Il trasferimento o il comando, se mantenuto, deve essere motivato in relazione alle esigenze di servizio che ne rendono assolutamente necessaria la adozione, anche in considerazione delle condizioni familiari e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi congiunti, nonche' del servizio gia' prestato in sede non richiesta. Art. 61 (Congedo ordinario e straordinario) Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da fruire in un solo periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' eccezionalmente chiedere di distribuire il congedo in due periodi di minore durata. Il periodo di fruizione del congedo e' stabilito dalla Amministrazione regionale, tenuto conto delle richieste del personale e delle esigenze di servizio. Il godimento del congedo, fuori di tale periodo, puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio: in tal caso il congedo va fruito entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo. Qualora il rinvio o l' interruzione del congedo ordinario sia disposto d' ufficio, il relativo provvedimento deve essere chiaramente motivato con l' indicazione delle eccezionali esigenze di servizio che lo hanno determinato. Il dipendente ha diritto, inoltre, a congedi straordinari e speciali nei limiti riconosciuti dalle leggi sugli impiegati civili dello Stato e dalla normativa regionale. Il congedo ordinario e straordinario e' autorizzato dall' Assessore al personale sentito quello preposto all' Assessorato presso il quale il dipendente presta servizio. Art. 62 (Aggiornamento professionale) L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale. La Regione provvede alla formazione e all' aggiornamento dei dipendenti, nonche' al loro perfezionamento, servendosi di tutti i mezzi disponibili; ne valorizza la produzione scientifica ed accorda permessi speciali per motivi di studio. A tal fine il dipendente puo' essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando, per la propria preparazione professionale, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio. Il periodo trascorso in aspettativa per motivo di studio, la cui frequenza e' provata con apposita certificazione, e' considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti. La durata di piu' periodi di aspettative per infermita', per motivi di famiglia o per motivi di studio non puo' superare due anni e mezzo in un quinquennio. Art. 63 (Aspettativa e cessazione del rapporto di lavoro ) Per quanto concerne i periodi di aspettativa per servizio militare, infermita', motivi di famiglia, chiamata a funzioni pubbliche elettive ed a cariche provinciali regionali e nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori e le cause di cessazioni del rapporto di lavoro presso l' Amministrazione regionale, valgono le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in quanto applicabili e compatibili con lo Statuto e le leggi regionali. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo III ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E L' ORDINAMENTO DEL PERSONALE Art. 64 (Consiglio del personale) Il Consiglio del personale e' composto da quattordici coordinatori di Settore, nominati su designazione del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto e da sette rappresentanti del personale - nominati anch' essi dal Presidente della Giunta regionale - su designazione del personale regionale effettuata mediante apposite votazioni, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali. I coordinatori di Settore restano in carica un anno e non possono essere immediatamente confermati; i rappresentanti del personale restano in carica tre anni. Il Consiglio del personale e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale il quale puo' delegare in sua vece un Assessore. Il Consiglio del personale esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa, sull' impiego del personale, sulla costituzione dei Gruppi di lavoro e dei Settori omogenei. Esercita altresi' le competenze attribuite ai Consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili. Nelle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di Settore e di Ufficio, non possono partecipare i membri del Consiglio del personale direttamente interessati. I componenti del Consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della Commissione di disciplina di cui all' articolo 66. Art. 65 (Costituzione del Consiglio del personale) Il Consiglio del personale dovra' essere costituito entro e non oltre un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo IV SANZIONI DISCIPLINARI Art. 66 (Commissione di disciplina) La Commissione di disciplina e' composta da quattro Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale. A tal fine ogni Consigliere vota un solo nome. E' composta inoltre da quattro membri in rappresentanza del personale regionale. A tal fine il personale stesso dovra' procedere alla elezione di dipendenti appartenenti alle varie qualifiche nei modi previsti dall' art. 64, primo comma. I rappresentanti del personale devono essere sempre di qualifica non inferiore al giudicando. La Commissione e' presieduta dall' Assessore al personale. La Commissione di disciplina viene nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; dura in carica un anno e puo' essere confermata. Art. 67 (Sanzioni disciplinari) Il dipendente che viola i suoi doveri, nell' espletamento del servizio e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, sospensione dalla qualifica, destituzione. 1) Il richiamo viene inflitto per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta, motivata; 2) la sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedenti richiami o per violazione del segreto di ufficio, consiste nell' allontanamento dal servizio da uno a sei mesi; essa comporta il giudizio di non meritevole relativamente all' anno in cui e' avvenuta l' infrazione; 3) la destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste nei precedenti numeri, per violazione dolosa nei doveri d' ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti pubblici e privati o di privati, come conseguenza di giudicato penale che abbia accertato l' esistenza di un delitto che comporti la interdizione da pubblici uffici. Art. 68 (Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa) Deve procedersi alla sospensione cautelativa del dipendente rinviato a giudizio per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, o del dipendente nei cui confronti sia stato emesso mandato di arresto. Detta sospensione cautelativa cessa con la conclusione del giudizio penale. Puo' ordinarsi la sospensione cautelativa dell' impiegato, per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. In tal caso l' impiegato e' riammesso se la contestazione degli addebiti non avviene entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione. Art. 69 (Provvedimenti relativi al personale) I provvedimenti di assunzione in servizio, di collocamento a riposo e quelli che, comunque, comportino, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, sospensione o cessazione del rapporto d' impiego, sono adottati dalla Giunta regionale - su proposta dell' Ufficio di Presidenza - per quanto concerne il personale in servizio presso il Consiglio regionale e su proposta dell' Assessore al personale per quello in servizio presso la Giunta regionale. Art. 70 (Procedimenti disciplinari) Il richiamo viene inflitto dal Presidente del Consiglio regionale se trattasi di personale assegnato al Consiglio regionale; dal Presidente della Giunta regionale negli altri casi. Contro di esso, entro 30 giorni dalla sua notifica, il dipendente puo' inoltrare ricorso all' Ufficio di Presidenza del Consiglio o alla Giunta regionale, a seconda del Settore operativo di appartenenza, che deliberano in modo definitivo. La Giunta regionale, altresi', delibera in modo definitivo nei casi di sospensione cautelativa di cui all' art. 68. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari indicati ai numeri 2 e 3 dell' art. 67 (sospensione dalla qualifica e destituzione) la Giunta regionale decide su proposta della Commissione di disciplina. Il procedimento si svolge davanti alla Commissione di disciplina di cui all' art. 66 in contraddittorio con il dipendente, che puo' farsi assistere da un rappresentante della associazione sindacale da lui scelta o da persona di sua fiducia. Il dipendente deve essere avvertito dell' instaurazione del procedimento disciplinare entro dieci giorni. Il dipendente e gli organi decisionali possono avvalersi di prove anche testimoniali. Il procedimento deve esaurirsi entro 30 giorni dalla notifica della contestazione del fatto. Entro tale termine la Commissione deve comunicare alla Giunta regionale per iscritto le sue deduzioni motivate, inviando unitamente copia del verbale. Entro i successivi trenta giorni la Giunta decide con provvedimento motivato e definitivo da comunicarsi all' interessato entro dieci giorni. Il procedimento disciplinare deve essere riaperto qualora emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento disciplinare medesimo, rendano evidente le erroneita' della decisione. Per quanto non previsto dalla presente legge, al procedimento disciplinare si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo V RAPPORTI INFORMATIVI - GIUDIZI DI MERITO - GRAVAMI Art. 71 Entro il mese di gennaio di ogni anno deve essere compilato per ogni dipendente un rapporto informativo contenente la proposta di giudizio nel merito in relazione ai seguenti elementi dimostrati nel servizio: doti professionali, doti morali, qualita', quantita' ed efficienza del lavoro. Sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione dell' organo competente, deve essere poi attribuito ad ogni dipendente un giudizio che puo' essere di: " meritevole ", " sufficiente ", " non meritevole ". I giudizi di " sufficiente " e " non meritevole ", devono essere motivati anche con riferimento alle circostanze che vi hanno dato causa ed alle date in cui esse si sono verificate. Il giudizio " non meritevole " comporta che il periodo cui esso si riferisce non puo' venire considerato ai fini della anzianita' per gli aumenti periodici e per la partecipazione ai concorsi per il passaggio ad altra qualifica. Il giudizio di merito per i funzionari direttivi e per i coordinatori viene attribuito dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta oppure dall' Assessore competente a seconda del settore operativo cui e' assegnato il personale di cui trattasi. Il giudizio di merito per tutti gli altri dipendenti viene attribuito dal funzionario coordinatore del Settore. Il giudizio di merito viene formalmente ed integralmente comunicato solo nei casi che esso sia di " sufficiente " e di " non meritevole ", entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione. Avverso tali giudizi il dipendente puo' ricorrere direttamente entro trenta giorni al Consiglio del personale di cui all' art. 64; la decisione del Consiglio ha carattere definitivo. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo VI TABELLA ORGANICA Art. 72 (Principi generali) Il numero dei Settori, degli Uffici e delle relative dotazioni di organico, ripartito nelle qualifiche funzionali di cui all' art. 40 della presente legge, sara' fissato in apposite tabelle, da approvare con successivo provvedimento, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto regionale, tenuto presente quanto disposto dall' art. 118 ultimo comma della Costituzione e dall' art. 42 dello Statuto medesimo. Art. 73 Con successiva legge regionale verranno dettate norme relative ai ruoli tecnici regionali. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo VII STATUTO DEI LAVORATORI Art. 74 (Principi generali) La tutela della liberta' e dignita' dei dipendenti della Regione, della liberta' sindacale e dell' attivita' sindacale nei luoghi di lavoro, e' regolata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto non in contrasto con le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. E' comunque garantito l' effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale dipendente, ai sensi dell' art. 49 ultimo comma dello Statuto della Regione Lazio. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo VIII BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI Art. 75 (Principi generali) Il personale in servizio presso la Regione Lazio usufruisce dei benefici degli ex combattenti ed assimilati come previsto dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo IX TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 76 Il trattamento economico dei dipendenti della Regione e' regolato dal principio basilare della onnicomprensivita', che attua la chiarezza retributiva. Esso e' costituito dallo stipendio, proprio della qualifica, comprensivo di classi e di aumenti periodici di stipendio, ad eccezione dell' indennita' integrativa speciale, dell' aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, dell' indennita' per missioni fuori sede e dell' indennita' di funzione per i coordinatori. Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti della Regione per prestazioni compiute, come previsto dall' art. 55 della presente legge, su designazione dell' Amministrazione regionale, nell' interesse di altri Enti, sono versati direttamente da altri Enti alla tesoreria della Regione, in un apposito fondo devoluto ad attivita' assistenziali e ricreative del personale, la cui gestione formera' oggetto del regolamento esecutivo. Il trattamento economico iniziale di ciascuna qualifica funzionale e' quello previsto nell' apposita colonna dell' allegata tabella A. Il trattamento annuo lordo e' corrisposto in dodici mensilita'; e' prevista la corresponsione di una tredicesima mensilita'. La progressione economica nell' ambito di ciascuna qualifica si articolera': a) in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo, ventottesimo anno di servizio. Tali classi di stipendio sono pari ciascuna al 20% della retribuzione base della qualifica. Per ottenere la successiva classe di stipendio il dipendente deve avere conseguito un giudizio non inferiore a " meritevole " nel triennio precedente e non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari piu' gravi del richiamo. Dall' anzianita' di servizio conseguita e richiesta per l' attribuzione della successiva classe di stipendio devono essere detratti gli anni in cui il dipendente non ha conseguito il giudizio di " meritevole ". b) In aumenti periodici per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva classe di stipendio pari al 2,50% della classe stessa, da riassorbire al momento del passaggio da una classe all' altra. c) I dipendenti della Regione Lazio conseguono, dopo due anni di servizio prestato con merito, il trattamento economico di cui all' apposita colonna della tabella A. Le classi di stipendio di cui alla lettera a) del precedente comma, sono calcolate sul trattamento economico conseguito ai sensi della lettera c) da considerare come retribuzione base, mentre gli aumenti periodici sulla classe di stipendio in godimento. Art. 77 (Indennita' integrativa speciale) Ai dipendenti regionali spetta, inoltre, l' indennita' integrativa speciale nella misura e secondo le modalita' previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Art. 78 (Aggiunta di famiglia) L' aggiunta di famiglia spettante per ciascun familiare a carico e' stabilita nella misura prevista per il coniuge dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. Restano ferme le altre disposizioni che disciplinano la attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale dell' Amministrazione dello Stato. Art. 79 (Trattamento di missione e di trasferimento) Al personale che effettua missioni fuori dell' ordinaria sede di servizio, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio una indennita' di trasferta della seguente misura per ogni giorno di assenza dalla sede e per frazioni eccedenti alle sei ore: Funzionario direttivo L. 7.066 Collaboratore L. 5.500 Assistente L. 5.000 Ausiliario specializzato e qualificato L. 3.091 Ausiliario L. 3.079 Nel caso del pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50%. Le missioni che comunque superino le sei ore giornaliere vanno autorizzate volta per volta dall' organo politico preposto al Settore operativo cui appartiene il dipendente nei limiti dei fondi a tal fine stanziati nel bilancio regionale. Nei casi di particolare e comprovata urgenza le missioni sono autorizzate dal coordinatore del Settore. Il viaggio puo' essere effettuato anche con mezzo proprio previa autorizzazione dell' organo politico preposto al Settore operativo. In tal caso il rimborso delle spese di viaggio viene effettuato sulla base di L. 40 per ogni Km. percorso, considerando la via piu' breve. Per tutto quanto non previsto si applicheranno le disposizioni vigenti al medesimo titolo per i dipendenti civili dello Stato. Art. 80 (Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza) Il personale regionale e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, delle prestazioni assistenziali e previdenziali, ad idonei Enti, con i quali sara' stipulata apposita convenzione. L' iscrizione ai predetti Istituti decorre dalla data dell' inquadramento o dall' inizio dell' effettivo servizio nei ruoli organici del personale della Regione. Riguardo ai dipendenti provenienti da Amministrazioni statali, da Enti locali o da altri Enti pubblici, si applicano le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento dei servizi ai fini del trattamento di previdenza e del trattamento di quiescenza. Per il personale dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli della Regione non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma 4° dell' art. 1 della legge 26-7-1965, n. 965 relativa alla disciplina dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni per i dipendenti da Enti locali. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo X NORME TRANSITORIE Art. 81 (Principi per l' inquadramento e trattamento economico) In aderenza alla legge regionale n. 3 del 5 maggio 1972, il personale proveniente dallo Stato o dalle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, dagli altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonche' quello comunque in servizio presso gli Uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ha diritto ad essere inquadrato - anche in soprannumero - nei ruoli organici regionali nel rispetto di tutti i diritti acquisiti ivi compresi quelli derivanti da provvedimenti formali gia' adottati ed eventualmente ancora non perfezionati al momento dell' entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto di cui al primo comma compete ai dipendenti assunti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, purche' in servizio alla Regione stessa alla data di entrata in vigore della presente legge. L' assegnazione avverra' alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza all' atto dell' inquadramento, secondo le norme e i principi stabiliti dalla presente legge. I dipendenti di cui al primo comma in possesso di un titolo di studio superiore a quello della qualifica cui appartengono i dipendenti di cui al primo comma che abbiano svolto nella Amministrazione di provenienza e in quella regionale - per quattro anni - mansioni superiori a quella rivestita, svolte a seguito di atto formale, verranno a domanda inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza. Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, la assegnazione alla fascia funzionale verra' effettuata dalla Giunta regionale caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell' Amministrazione di provenienza. L' anzianita' pregressa maturata presso qualsiasi Ente pubblico verra' determinata nella seguente maniera: - 100% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato; - 75% per il servizio prestato nella carriera corrispondente alla qualifica immediatamente inferiore; - 50% per il servizio prestato sia nelle altre carriere corrispondenti alle restanti qualifiche, che in qualita' di dipendente non di ruolo. Nei confronti del dipendente che abbia prestato servizio per periodi tra loro non continuativi presso gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, l' anzianita' pregressa - da determinare con le modalita' sopra descritte - viene limitata alla somma dei periodi relativi al servizio effettivamente prestato. Nel caso in cui il trattamento economico spettante a seguito dell' inquadramento e determinato ai sensi dei commi precedenti, sia inferiore a quello complessivo previsto, da norme di legge, dal dipendente percepito presso l' Amministrazione di provenienza, la differenza verra' corrisposta a titolo di assegno " ad personam " pensionabile e riassorbibile con la progressione economica. I criteri di cui al presente articolo si applicano altresi' in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione Lazio successivamente all' entrata in vigore della presente legge, sempre che la richiesta di comando sia stata deliberata dalla Giunta regionale antecedentemente. Detta ultima norma decade con l' approvazione dei ruoli organici del personale regionale. Art. 82 Per i dipendenti di cui all' art. 81 il termine di due anni previsto dall' art. 76, sesto comma, lettera c), e' ridotto ad un anno. Agli stessi dipendenti sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato con merito nella qualifica, del venti per cento ciascuna sul trattamento economico di cui all' art. 76, sesto comma lettera c). Art. 83 (Inquadramento del personale in servizio nei ruoli organici della Regione) L' inquadramento di cui al precedente articolo 81 avviene a seguito di domanda dell' interessato da presentare entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, corredata dai documenti richiesti per l' accesso al pubblico impiego. Si prescinde dalla presentazione dei documenti qualora essi risultino gia' trasmessi dall' Amministrazione di provenienza. L' inquadramento nei ruoli organici decorrera' dalla data in cui ha avuto inizio l' attivita' di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione Lazio e verra' effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso del personale a tale data. I singoli interessati, nella domanda di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere di essere inquadrati con decorrenza posteriore all' effettivo inizio del servizio; non puo' comunque essere indicata una data posteriore a quella massima prevista per l' inoltro della domanda stessa. Nella prima attuazione della presente legge e' ammesso l' inquadramento in ruolo a prescindere dal limite di eta' previsto dalle vigenti disposizioni. Art. 84 (Modalita' per l' inquadramento) L' inquadramento del personale di cui al precedente art. 83 viene disposto, previo parere del Consiglio del personale, con provvedimento della Giunta, sentito l' Ufficio di Presidenza per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consiglio regionale. Il parere del Consiglio del personale puo' essere disatteso con apposita motivazione. La Giunta riferira', prima dell' adozione del provvedimento formale di inquadramento, alla Commissione consiliare competente. Con il provvedimento con il quale viene disposto il passaggio nei ruoli organici regionali viene fissata la qualifica funzionale in cui il dipendente e' inquadrato e la classe dello stipendio al medesimo attribuita. Al personale di cui alla legge 5- 5- 1972, n. 3 saranno assicurati gli stessi benefici concessi dall' Amministrazione di provenienza, al personale statale trasferito alla Regione. Art. 85 Nella prima attuazione della presente legge - e fino a che non sara' stato istituito il Consiglio del personale - il conferimento degli incarichi di coordinatore di Ufficio e di Settore verra' effettuato dalla Giunta intesa la Commissione consiliare permanente per il personale e su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio per i coordinatori da assegnare presso il Consiglio regionale, prescindendo dal requisito di anzianita' e di partecipazione al corso di cui all' art. 51 e nel rispetto del primo comma dello stesso articolo. Art. 86 (Decorrenza del trattamento economico) Il trattamento economico di cui al precedente art. 76 spetta al personale in servizio presso la Regione Lazio a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge. Per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella della entrata in vigore della presente legge, al personale che ha prestato servizio presso l' Ente Regione spetta una indennita' lorda mensile a compenso del lavoro svolto oltre l' orario normale e in condizioni di particolare disagio connesse alla iniziale attivita' della Regione. Detta indennita' e' fissata in misura pari alla differenza tra il trattamento economico previsto dal ricordato art. 76 e quello nel frattempo percepito dal personale in servizio a qualsiasi titolo - compreso il lavoro straordinario - da parte dell' Ente Regione o dall' Amministrazione di provenienza. L' indennita' di cui trattasi non e' pensionabile, salvo nei confronti di coloro i quali chiederanno il collocamento a riposo prima del primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge. Art. 87 (Passaggio di qualifica) Per il personale comunque in servizio presso la Regione e' previsto il passaggio di qualifica a seguito di domanda previo concorso interno per titoli ed esame colloquio, volto ad accertare le attitudini allo svolgimento delle funzioni o mansioni proprie delle qualifiche cui si aspira ad accedere. I requisiti di ammissione al concorso devono essere almeno due tra quelli elencati nel successivo articolo 88. Il provvedimento formale di inquadramento nella nuova qualifica viene adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' inquadramento verra' effettuato nella classe di stipendio della nuova qualifica considerando il 50% dell' anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e senza obbligo del periodo di prova. Verra' in ogni caso assicurato, mediante la concessione di assegno " ad personam ", non riassorbibile fino al raggiungimento del trattamento economico uguale a quello usufruito prima del passaggio di qualifica, il mantenimento del maggior trattamento economico gia' in godimento nella qualifica di provenienza. L' Amministrazione regionale provvedera', entro sei mesi dall' approvazione dei ruoli organici del personale, a bandire concorsi interni per titoli ed esami per il passaggio di qualifica. Art. 88 (Titoli di merito valutabili per il passaggio di qualifica ) Nella valutazione dei partecipanti al concorso interno per titoli ed esami si dovra' tenere conto dei seguenti titoli: 1) titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale superiore; 2) specializzazioni ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio; 3) funzioni superiori esercitate nell' Amministrazione di provenienza, ovvero presso la Regione e dimostrabili con atti formali d' ufficio; 4) idoneita' conseguita in pubblici concorsi per titoli ed esami interni ed esterni per accesso alla carriera di appartenenza, alle qualifiche superiori della stessa carriera e alle carriere superiori; 5) anzianita' di servizio e qualifica posseduta nella carriera di appartenenza nelle Amministrazioni di provenienza; 6) titoli professionali aventi valore legale; 7) pubblicazioni originali e attivita' di ricerca scientifica, documentabili; 8) corsi di perfezionamento e di specializzazione. Art. 89 Il periodo di prova di cui all' art. 48 e' ridotto, per i dipendenti di cui all' art. 81 di qualifica superiore all' ausiliario, ad un anno. Art. 90 Ogni triennio, a partire dal primo gennaio 1973, si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, del personale della Regione Lazio. All' esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Parte III IMMISSIONE NELLE QUALIFICHE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE Titolo X NORMA FINALE Art. 91 Con successiva legge regionale verra' disciplinata l' attuazione dei principi di professionalita' dei dipendenti regionali ferma restando la norma prevista dall' art. 55 della presente legge. Verranno tra l' altro istituiti corsi di perfezionamento per i dipendenti regionali, specie per quelli appartenenti ai ruoli tecnici, al fine di valorizzarne specifiche competenze tecniche ed operative. Art. 92 Al maggior onere derivante dall' applicazione della presente legge per l' anno 1972 e precedenti, valutato in complessive L. 3.900.000.000, si fara' fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 65/ 01 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972. Per l' anno finanziario 1973 e successivi la spesa necessaria sara' stanziata con la legge di approvazione del bilancio. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al bilancio, le variazioni di bilancio per l' attuazione della presente legge. Tabella A Trattamento economico del personale della Regione Lazio. ATTO ALLEGATO Per la qualifica funzionale di funzionario direttivo, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 2.300.000; // dopo 2 anni, L. 3.750.000. Per la qualifica funzionale di collaboratore, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 2.000.000; // dopo 2 anni, L. 3.000.000. Per la qualifica funzionale di assistente, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 1.450.000; // dopo 2 anni, L. 2.400.000. Per la qualifica funzionale di ausiliario specializzato, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 1.800.000; // dopo 2 anni, L. 1.920.000. Per la qualifica funzionale di ausiliario qualificato, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 1.400.000; // dopo 2 anni, L. 1.600.000. Per la qualifica funzionale di ausiliario, retribuzione somma lorda: // iniziale, L. 1.250.000; // dopo 2 anni, L. 1.250.000. Compete inoltre, l' indennita' integrativa speciale, la tredicesima mensilita' e, se del caso, l' aggiunta di famiglia, l' indennita' di missione, il compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato. Competono successive classi di aumenti del 20 per cento della retribuzione base della qualifica, al 5°, 10° e 28° anno di servizio, intendendosi per retribuzione base quella raggiunta dopo 2 anni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |