L.R. 28 Luglio 1978, n. 35 |
Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Poteri sostitutivi in materia di concessioni edilizie.
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CAPO I FORMAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE Art. 1 (Comuni obbligati) I comuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato, sono tenuti alla formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e della presente legge. Sono esonerati dall' obbligo di cui al precedente comma i comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a 5.000, salvo quelli che, in relazione all' andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla Giunta regionale ed approvati con legge regionale. L' articolo 9 della legge regionale 12 giugno 1975 n. 72 resta in vigore solo per i comuni esonerati ai sensi del presente articolo. I comuni che hanno adottato uno strumento urbanistico possono predisporre la formazione di programmi pluriennali. Art. 2 (Durata) Il programma pluriennale di attuazione deve riferirsi ad un periodo di tempo determinato dal comune, non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Art. 3 (Contenuti) Il programma pluriennale di attuazione deve contenere: 1) l' indicazione dettagliata: a) delle zone di nuova urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l' attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia; b) delle zone di parziale urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l' attivita' edilizia estesa con carattere di generalita' a tutti i lotti scoperti e passibili di utilizzazione; c) delle aree e degli edifici esistenti in zone gia' urbanizzate o di parziale urbanizzazione per i quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, la costruzione ovvero la demolizione, ricostruzione o ristrutturazione di edifici ovvero il restauro o il risanamento conservativo di edifici quando il medesimo sia obbligatorio in base agli strumenti urbanistici; d) delle zone del territorio comunale nelle quali le opere in zona agricola, ancorche' non gratuite ai sensi dell' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, non siano previste nel programma come obbligatorie, ma siano considerate possibili su domanda dell' avente diritto; e) delle zone del territorio comunale nelle quali gli interventi sull' edilizia gia' esistente, compresi i completamenti in conformita' alle norme urbanistiche vigenti, non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell' avente diritto; f) delle zone del territorio comunale nelle quali gli ampliamenti degli impianti industriali non superiori al trenta per cento della volumetria non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell' avente diritto; 2) il compendio delle norme e delle previsioni stabilite nello strumento urbanistico vigente per le zone di cui al precedente n. 1, lettera a), b), c), o di quelle che si prevede di adottare per le aree destinate all' edilizia residenziale pubblica nei casi previsti dall' ultimo comma dell' articolo 17; 3) il calcolo analitico degli insediamenti di qualsiasi tipo possibili nelle singole zone, secondo gli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria ammessi dallo strumento urbanistico, o quelli che si ritengono di adottare nei casi previsti nel successivo articolo 17 per le aree da destinare all' edilizia residenziale pubblica; 4) l' indicazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel programma pluriennale, tenendo distinte quelle necessarie per coprire le deficienze esistenti e quelle necessarie per i nuovi insediamenti; 5) l' indicazione dei perimetri degli strumenti urbanistici esecutivi che si preveda di adottare o di autorizzare nel periodo di durata del programma e la successione temporale prevista per la loro redazione e adozione; 6) la previsione di massima dei fabbisogni finanziari per le attivita' e le opere di pertinenza comunale necessarie per l' attuazione del programma e dei mezzi con cui provvedervi. Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 5 debbono essere riprodotte su cartografia in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente. Le indicazioni di cui al precedente numero 1, per quanto riguarda le residenze, debbono essere fatte tenendo distinta l' edilizia pubblica da quella privata, tra le quali si debbono rispettare le proporzioni stabilite nell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Nel programma debbono essere obbligatoriamente incluse anche le parti del precedente programma non attuate in tutto o in parte salvo quelle che si dichiarino non attuabili per dimostrate ragioni tecniche che giustificherebbero la revisione di cui alla lettera b) del successivo articolo 11. Art. 4 (Documentazione a corredo del programma pluriennale) Il programma pluriennale di attuazione deve essere corredato, quali parti integranti del medesimo, di una o piu' relazioni nelle quali si dia conto: 1) dello stato di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di carattere generale per tutta la citta'; 2) dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale di attuazione; 3) delle risultanze consuntive o preconsuntive del bilancio della urbanizzazione riferite al precedente programma di attuazione, con l' indicazione in particolare dei costi sostenuti per le urbanizzazioni primarie e secondarie e dei proventi dei contributi di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 4) dei fabbisogni insediativi riferiti alle residenze e alle altre attivita' che si prevede di dover soddisfare, previa valutazione della consistenza insediativa, in essa computando anche le licenze o concessioni rilasciate e non ancora eseguite; 5) di ogni altro elemento utile per dimostrare il rapporto con le ipotesi di programmazione regionale e comprensoriale e la congruita' e fattibilita' delle previsioni del programma pluriennale. Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 debbono essere riprodotte su cartografie in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente. Art. 5 (Determinazione dei contributi di urbanizzazione in relazione al programma pluriennale) Nell' ambito delle previsioni finanziarie di cui al punto 6) del precedente articolo 3 si deve tendere a realizzare l' equilibrio tra i costi di urbanizzazione primaria e secondaria ed i mezzi finanziari a disposizione del comune per tale titolo. Qualora cio' non si verifichi il comune e' obbligato, ove non lo abbia gia' fatto, a stabilire il contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura corrispondente alla incidenza unitaria a metro cubo, realmente rilevata, degli oneri di urbanizzazione, esclusi quelli per sopperire alle deficienze preesistenti, e comunque non inferiore al minimo ne' superiore al massimo consentito per il comune dalle tabelle parametriche definite dalla Regione. La relativa deliberazione comunale deve essere assunta contestualmente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione ed a questa allegata. Art. 6 (Segnalazioni da parte di privati ed enti ) Anteriormente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione, chiunque vi abbia interesse puo' segnalare al comune la opportunita' dell' inclusione nel programma di aree comprese in zone suscettibili di edificazione o di edifici suscettibili di trasformazione in base allo strumento urbanistico vigente e puo' comunicare al comune la propria disponibilita' all' edificazione. La segnalazione non e' in alcun modo vincolativa per il comune. Il sindaco stabilisce un termine oltre il quale non possono piu' essere ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti commi. Di tale determinazione e' dato pubblico avviso alla cittadinanza. Le amministrazioni dello Stato, la Regione e gli enti pubblici, possono notificare al comune i loro programmi relativi ad esecuzione di opere e possono essere sollecitati dal sindaco a provvedervi. Art. 7 (Deliberazione, pubblicazione ed osservazioni ) Il programma pluriennale di attuazione e' adottato dal consiglio comunale. La deliberazione con tutti i suoi allegati viene depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni interi e consecutivi. Dell' avvenuto deposito viene data comunicazione ai cittadini mediante avviso esposto nell' albo comunale e nei luoghi pubblici; l' avviso dovra' essere altresi' pubblicato in almeno due quotidiani tra i piu' diffusi. Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte di enti e privati cittadini ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del programma. Il consiglio comunale deve deliberare sulle osservazioni entro trenta giorni dal termine del deposito. Art. 8 (Approvazione del programma pluriennale di attuazione) I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dalla Regione. Ai fini della suddetta approvazione gli atti e gli elaborati del programma di attuazione vengono trasmessi alla Regione entro quindici giorni dalla data della deliberazione sulle osservazioni di cui al precedente articolo 7. Nel caso che non siano state presentate osservazioni il programma viene trasmesso alla Regione entro quindici giorni dal termine del periodo di deposito. Le determinazioni in ordine all' approvazione dei programmi pluriennali di attuazione sono prese con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli atti sono pervenuti o da quello in cui sono pervenute le documentazioni eventualmente mancanti o delle quali venga chiesta la regolarizzazione. Il programma si ha per approvato se la deliberazione della Giunta non sia assunta nel termine di cui al comma precedente. Quando la Giunta regionale subordini l' approvazione a determinate modifiche e prescrizioni e queste vengano accettate integralmente dal comune, il programma diviene esecutivo con l' espletamento del controllo sulla relativa deliberazione comunale da parte del competente comitato regionale. Art. 9 (Delega per l' approvazione ai comprensori economico - urbanistici) L' approvazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui al precedente articolo 8 e' delegata ai consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici istituiti con la legge regionale 12 giugno 1975 n. 71, i quali la esercitano in conformita' alle prescrizioni della Regione e ai propri statuti. L' esercizio della delega e' regolato dalle medesime norme stabilite nella legge regionale 18 giugno 1975 n. 74. La decorrenza delle funzioni delegate e' stabilita dopo l' approvazione da parte della Regione dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali. Vige il regime transitorio stabilito nell' articolo 12 della predetta legge regionale. I comuni sono tenuti a trasmettere copia della deliberazione concernente il programma pluriennale di attuazione ed i suoi allegati alla Regione contestualmente all' invio dei medesimi atti al consorzio competente, a cui gli uffici regionali possono presentare osservazioni entro trenta giorni. Art. 10 (Programmi pluriennali non soggetti ad approvazione) I programmi pluriennali non sono soggetti all' approvazione prevista nel precedente articolo: a) quando essi si riferiscano a piani regolatori generali che siano stati uniformati al piano urbanistico comprensoriale ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1975 n. 71, sempreche' il programma pluriennale sia conforme al programma esecutivo del piano urbanistico comprensoriale previsto nel secondo comma, lettera e), dell' articolo 11 della predetta legge regionale; b) quando essi si riferiscano a piani regolatori generali che siano stati adottati ed approvati nel rispetto dei vincoli stabiliti nella legge regionale 12 giugno 1975 n. 72, sempreche' il programma pluriennale preveda insediamenti non eccedenti, per ciascuno dei tipi previsti (residenziale, turistico, industriale), l' incremento medio annuale previsto nel piano regolatore generale; c) quando essi si riferiscano a strumenti urbanistici diversi da quelli di cui alle lettere precedenti e prevedano insediamenti che non eccedano quelli corrispondenti ad un incremento del tre per cento annuo della popolazione residente al momento dell' adozione del programma. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma deve essere espressamente dichiarata nella deliberazione di adozione e deve essere adeguatamente documentata negli allegati. Quando ricorrano i casi previsti nel presente articolo, la deliberazione di adozione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria del comune, alla Regione, la quale nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti puo' far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifiche, motivate dal rispetto delle prescrizioni di legge e dalla compatibilita' con la programmazione regionale e comprensoriale. Il comune non puo' deliberare sulle osservazioni prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente e deve trasmettere alla Regione la delibera relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo. Il programma pluriennale diventa esecutivo con l' espletamento del controllo da parte del competente comitato regionale sulla delibera di cui al precedente comma ovvero sulla apposita delibera con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni. Art. 11 (Revisione dei programmi pluriennali di attuazione) Il programma pluriennale di attuazione e' suscettibile di revisione: a) quando lo strumento urbanistico generale sia stato oggetto di revisione o modifiche sostanziali o il programma di fabbricazione sia stato sostituito dal piano regolatore generale; b) quando singole previsioni del programma risultino inattuabili per dimostrate ragioni tecniche. La revisione del programma pluriennale deve essere deliberata con le stesse norme e procedure previste per la sua formazione ed e' soggetta all' approvazione di cui al precedente articolo 8 quando, per effetto della revisione, vengano meno le condizioni previste nel precedente articolo 10. Art. 12 (Consorzi tra comuni e piani intercomunali ) Quando piu' comuni siano costituiti in consorzio, volontario od obbligatorio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, ciascun comune deve recepire nel proprio programma pluriennale di attuazione le previsioni formulate dal consorzio per quanto riguarda le aree destinate all' edilizia pubblica. Quando si sia fatto luogo all' adozione di un piano regolatore generale intercomunale il programma pluriennale di attuazione e' unico, e' formato d' accordo tra i comuni interessati, ed e' deliberato da ciascuno di essi negli stessi modi e termini stabiliti dalla presente legge. I comuni possono accordarsi per formare il programma pluriennale di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici. In tal caso il programma pluriennale e' unico ed e' deliberato da ciascuno dei comuni negli stessi modi e termini stabiliti nella presente legge. CAPO II EFFETTI DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE Art. 13 (Effetti del programma pluriennale di attuazione ) Il programma pluriennale di attuazione, oltre gli effetti previsti nell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, comporta: a) l' obbligo per il comune di provvedere alla redazione, all' adozione e, quando sia ad esso delegata, all' approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ovvero alle altre iniziative attuative, previste nelle vigenti leggi urbanistiche e nella presente legge, entro i termini stabiliti nel programma di attuazione; b) l' obbligo per il comune di provvedere agli atti esecutivi diretti all' urbanizzazione e all' edificazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione nei termini previsti per i singoli adempimenti dal programma medesimo e dalla presente legge, e, quando il termine non sia indicato, non oltre il periodo di durata del programma di attuazione; c) il divieto ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunita' montane e agli altri enti locali di impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per l' esecuzione di opere infrastrutturali (salve le grandi infrastrutture al servizio generale della citta') che non siano comprese nel programma pluriennale e conformi ad esso; d) il divieto per qualsiasi amministrazione e organo della Regione o ente pubblico dipendente o disciplinato dalla Regione di dare la propria approvazione o erogare fondi per opere pubbliche non conformi al programma pluriennale di attuazione. Al divieto di cui alle precedenti lettere c) e d) si puo' derogare per le opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie per provvedere alle deficienze esistenti. La sussistenza delle anzidette condizioni deve essere espressamente dichiarata e dimostrata nel provvedimento che delibera l' opera. Art. 14 (Attivita' ammesse nelle aree esterne ai programmi pluriennali di attuazione) Al di fuori delle zone e aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni relative ad attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio saranno date solo per le opere e gli interventi indicati nell' articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Gli impianti, le attrezzature, le opere, pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, non sono assoggettate al contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Quando tali opere insistano all' esterno dell' ambito territoriale previsto dai programmi pluriennali di attuazione, i relativi progetti debbono comprendere anche le opere di urbanizzazione primaria indispensabili in relazione alle condizioni infrastrutturali esistenti da realizzarsi dall' ente esecutore. Art. 15 (Esecuzione degli strumenti urbanistici generali ) Gli strumenti urbanistici generali si attuano anche per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel programma pluriennale di attuazione mediante gli strumenti esecutivi previsti nella vigente legislazione urbanistica, ed in particolare mediante: a) i piani regolatori particolareggiati; b) i piani di zona per l' edilizia pubblica; c) i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi; d) le lottizzazioni convenzionate. Restano salve le norme della vigente legislazione urbanistica che prevedono speciali vincoli e modalita' di acquisizione di aree e di esecuzione per le opere pubbliche o di interesse pubblico. Gli strumenti urbanistici esecutivi, quando cio' derivi da ragioni di convenienza tecnica o finanziaria e quando cio' sia previsto espressamente nel programma pluriennale di attuazione, possono riguardare anche ambiti territoriali eccedenti quelli previsti nel programma pluriennale. Art. 16 (Inclusione degli strumenti urbanistici esecutivi nei programmi pluriennali di attuazione ) Le zone incluse nei piani particolareggiati e negli altri strumenti urbanistici esecutivi approvati e non ancora attuati in tutto o in parte debbono essere comprese, con priorita' e nel limite dei fabbisogni di cui al precedente articolo 4, punto 4), nei programmi pluriennali di attuazione, salvo che non venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che non rendono conveniente la loro inclusione o impongano di procedervi con stralci successivi. Art. 17 (Aree per i programmi di edilizia pubblica ) Il programma pluriennale di attuazione deve essere coordinato con i piani di zona previsti nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e con gli altri interventi di edilizia pubblica. Resta fermo per le aree di cui al precedente comma lo speciale regime previsto nell' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e nelle leggi in esso richiamate. Restano in particolare ferme le facolta' concesse ai comuni negli articoli 33 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto applicabili. Quando il programma pluriennale di attuazione preveda la utilizzazione da parte del comune della facolta' di apportare varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei limiti stabiliti nel secondo comma del predetto articolo 51, le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 3 vanno effettuate con riferimento alle varianti previste. Art. 18 (Edificazione in zone urbanizzate in tutto o in parte) Per le aree e gli edifici compresi in zone urbanizzate in tutto o in parte incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell' articolo 3, numero 1, lettera b) e c), e destinati all' edilizia privata il programma pluriennale prevede i termini entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione. Detti termini possono essere scaglionati nel tempo, non possono essere inferiori a sei mesi ne' superare la durata del programma pluriennale. Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree. Art. 19 (Edificazione subordinata alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi) Per le aree e gli edifici compresi nei centri storici o nelle zone gia' urbanizzate in tutto o in parte per le quali lo strumento urbanistico generale preveda che gli interventi siano subordinati a piano particolareggiato o altro strumento urbanistico di esecuzione, e che siano destinati all' edilizia privata, i termini, entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione, sono stabiliti nello strumento urbanistico di esecuzione, non possono essere inferiori a sei mesi ne' superare la durata del programma pluriennale. Nel caso in cui lo strumento urbanistico di esecuzione sia stato adottato anteriormente alla formazione del programma pluriennale, i termini di cui al comma precedente sono stabiliti nel programma pluriennale. Decorso il termine senza che sia stata presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree. Art. 20 (Edificazione nelle zone di nuova urbanizzazione ) Per le zone di nuova urbanizzazione, incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell' articolo 3, numero 1, lettera a), e destinate all' edilizia privata qualora il comune proceda direttamente all' urbanizzazione, gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione nel termine di sei mesi dall' avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, limitatamente alla parte di esse essenziale per la fruizione edilizia delle aree. Della decorrenza del termine viene dato avviso agli interessati mediante notifica ovvero mediante pubblico proclama. Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree. Art. 21 (Formazione di comparti per la lottizzazione ) Nel caso in cui il comune intenda che alla urbanizzazione debbasi procedere mediante lottizzazione, e cio' non segua per iniziativa autonoma dei privati interessati, il comune delimita il comprensorio e invita i proprietari interessati a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione e di convenzione, avente i requisiti prescritti dall' articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni. Il comune puo' anche provvedere alla redazione d' ufficio del relativo progetto assegnando un termine per aderirvi. Decorso il termine assegnato senza che i proprietari, occorrendo riuniti in consorzio, provvedano a presentare il progetto o aderiscano a quello redatto dal comune, ovvero quando non vi diano regolare esecuzione, il comune espropria le aree. Art. 22 (Formazione dei comparti edificatori ) Per le aree e gli edifici di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 compresi in zone in cui e' possibile l' edificazione in base agli strumenti urbanistici, il comune puo' in qualunque momento procedere alla formazione di comparti costituenti unita' fabbricabili comprendendovi aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Il sindaco notifica ai proprietari interessati la formazione del comparto e il termine entro cui essi debbono dichiarare se intendono provvedere da soli, se proprietari dell' intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell' area e alle trasformazioni degli immobili compresi nel comparto. Tale termine non puo' comunque essere superiore a quello entro cui deve essere presentata domanda di concessione ai sensi dei precedenti articoli 18, 19 e 20. Decorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto intimato, il comune espropria il comparto. Resta ferma la facolta' di esproprio se gli interessati non presentino domanda di concessione nei termini stabiliti dai precedenti articoli 18, 19 e 20. Art. 23 (Consorzi tra i proprietari) Nei casi previsti dai precedenti articoli 21 e 22 i proprietari delle aree e degli edifici compresi nel comparto possono costituirsi in consorzio. A costituire il consorzio bastera' il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all' imponibile catastale, i tre quarti del valore dell' intero comparto. Il consorzio cosi' costituito conseguira' la piena disponibilita' del comparto mediante l' espropriazione delle aree e costruzioni nei confronti dei proprietari non aderenti. In tal caso l' indennita' per l' espropriazione sara' determinata a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni. Ove il consorzio non proceda all' espropriazione dei dissenzienti nel termine stabilito dal comune, il comune puo' procedere all' espropriazione dell' intero comparto ovvero limitare le espropriazioni alle aree e alle costruzioni dei proprietari non aderenti. In tal caso la indennita' per l' espropriazione sara' determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni. Nel caso di espropriazione limitata ai dissenzienti, il comune partecipera' al consorzio oppure potra' attribuire i beni e i diritti conseguiti a terzi disposti a partecipare al consorzio stesso con l' osservanza delle norme stabilite nei successivi articoli 27 e seguenti. Art. 24 (Espropriazione in caso di mancata regolarizzazione del progetto o di decadenza della concessione ) Qualora il progetto per il quale viene richiesta la concessione non sia conforme alle norme urbanistico - edilizie, il sindaco e' tenuto a darne notizia al richiedente invitandolo a modificare il progetto stesso entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede all' esproprio dell' area. La facolta' di espropriazione delle aree, incluse nei programmi pluriennali di attuazione, viene esercitata dal comune anche nel caso in cui, domandata la concessione e scaduto il termine stabilito nel programma per richiederla, la concessione decada per inosservanza del termine fissato per l' inizio e l' ultimazione dei lavori e il concessionario non si avvalga del diritto di chiedere una nuova concessione ai sensi del quinto comma dell' articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Art. 25 (Efficacia del programma pluriennale di attuazione ) L' efficacia delle previsioni del programma pluriennale permane fino alla loro completa attuazione. Relativamente alle parti non attuate nel periodo di durata del programma, incluse nel successivo programma ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 3, restano fermi i termini, gli obblighi e le facolta' derivanti dall' inclusione nell' originario programma. CAPO III MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE ESPROPRIATE Art. 26 (Facolta' del comune in ordine alla destinazione delle aree) Il comune puo' utilizzare le aree espropriate ai sensi dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e della presente legge attribuendole al proprio patrimonio indisponibile per eseguirvi opere di pubblica utilita', quando cio' sia possibile in base agli strumenti urbanistici vigenti; ovvero puo' attribuirle a terzi che si impegnino ad edificarle. Art. 27 (Attribuzione delle aree espropriate a terzi ) Quando il comune decida di attribuire le aree espropriate a terzi che si impegnino ad edificarle, puo' stabilire, salvo che nel caso previsto nel quinto comma dell' articolo 23, che l' attribuzione avvenga ai sensi, con le modalita' e con gli effetti dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l' obbligo per il comune di compensare nel successivo programma l' eventuale superamento dei limiti fissati dall' articolo 2 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 fra aree destinate all' edilizia pubblica ed edilizia privata. Nel caso invece che decida di attribuire le aree in proprieta' senza alcun vincolo o limitazione, salvo l' impegno ad edificare, dovra' procedere all' alienazione mediante gara aperta a tutti in aumento sul prezzo base corrispondente: 1) all' indennita' pagata per l' espropriazione; 2) ai costi diretti e indiretti del procedimento, ivi compresi gli atti preparatori e quelli per l' alienazione; 3) alle spese sostenute dal comune in relazione all'area, e in particolare quelle per le opere di urbanizzazione; 4) agli interessi sulle somme di cui ai numeri precedenti calcolati in ragione del tasso effettivamente corrisposto dal comune per i propri finanziamenti e comunque non inferiore a quello legale. In luogo degli addendi di cui ai precedenti numeri 3) e 4) l' indennita' e le spese di espropriazione sono aumentate di una somma corrispondente all' aumento di valore derivante dall' esecuzione dello strumento urbanistico, quando tale aumento di valore sia maggiore degli addendi di cui sopra. In sede di rilascio delle concessioni edilizie sulle aree come sopra alienate i contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione sono scomputabili degli importi compresi per tale titolo nel prezzo di alienazione. Art. 28 (Preferenza nell' attribuzione) Nei casi di attribuzione delle aree previsti nell' articolo precedente hanno diritto di essere preferiti, a parita' di condizioni, nell' ordine: 1) i proprietari di aree nel comune destinate ad usi pubblici che siano state espropriate in attuazione del programma; 2) i proprietari di aree nel comune destinate alla privata edificazione che siano state espropriate in attuazione del programma; 3) i proprietari di aree nel comune che siano comprese nel programma di attuazione e debbano essere espropriate per l' esecuzione del medesimo, sempreche' offrano in permuta le aree da espropriare; 4) le cooperative edilizie, con preferenza per quelle costituite interamente da soggetti aventi diritto all' assegnazione di un alloggio economico o popolare e per quelle a proprieta' indivisa; 5) i privati i quali si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La preferenza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), e' limitata all' attribuzione per ciascuno degli aventi diritto di un solo lotto sufficiente alle proprie esigenze abitative. Nel caso previsto dal primo comma dell' articolo precedente, la preferenza puo' essere accordata solo ai soggetti che si trovino nelle condizioni di poter aspirare alla concessione in base all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Art. 29 (Retrocessione in caso di mancata edificazione ) Nel caso in cui le aree attribuite ai sensi del precedente articolo 27 non vengano edificate nel termine stabilito dal comune, sono soggette a retrocessione al comune contro la semplice restituzione delle somme pagate, senza alcun interesse o aumento di valore. Art. 30 (Devoluzione delle somme pagate ) Le somme ricavate dal comune per l' attribuzione a terzi delle aree espropriate, dedotti gli importi esborsati per la loro acquisizione e le altre spese fatte dal comune, sono versate nel conto corrente vincolato di cui all' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e destinate ai medesimi fini dei proventi delle concessioni. CAPO IV TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E POTERI SOSTITUTIVI Art. 31 (Termini per l' approvazione del primo programma pluriennale ) I comuni obbligati debbono procedere all' approvazione del primo programma pluriennale di attuazione nel termine massimo di sei mesi decorrente, a seconda dei rispettivi casi: a) dall' entrata in vigore della presente legge; b) dall' entrata in vigore della legge che include il comune nell' elenco di cui al secondo comma dell' articolo 1 della presente legge; c) dall' entrata in vigore dello strumento urbanistico, quando ne fossero stati anteriormente sprovvisti. Il termine di cui al comma precedente puo' essere prorogato con delibera della Giunta regionale di ulteriori tre mesi, su richiesta congruamente motivata del comune e sempreche' questo dimostri di aver adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione. Art. 32 (Termine per l' approvazione dei successivi programmi) I successivi programmi pluriennali di attuazione debbono essere approvati dal comune entro il termine del quarto mese antecedente la scadenza del precedente programma. Detto termine puo' essere prorogato con delibera della Giunta regionale per ulteriori due mesi, su richiesta congruamente motivata dal comune e sempreche' questo dimostri di aver adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione. Art. 33 (Poteri sostitutivi della Regione ) Decorso il termine di cui ai precedenti articoli 31 e 32 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale invita la giunta comunale a convocare nei successivi dieci giorni il consiglio affinche' questo provveda entro trenta giorni dall' invito del Presidente della Giunta regionale a deliberare il programma pluriennale di attuazione. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione alla Regione. Decorso ciascuno dei termini suddetti senza che si sia provveduto ai rispettivi adempimenti, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta degli assessori all' urbanistica e assetto del territorio e alla programmazione, nomina uno o piu' commissari scelti tra i funzionari della Regione, i quali provvedono a formare e a deliberare il programma pluriennale di attuazione. Con il medesimo procedimento possono essere nominati uno o piu' commissari per il compimento degli atti necessari, quando il comune non provveda puntualmente agli altri adempimenti previsti negli articoli 7, 8 e 10 della presente legge. Art. 34 (Poteri dei commissari regionali ) Ai commissari regionali spettano, nell' esercizio delle loro funzioni, tutti i poteri degli organi del comune. Art. 35 (Poteri sostitutivi nei confronti dei consorzi tra comuni) Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai consorzi tra comuni, nei casi previsti dall' articolo 12 della presente legge. Art. 36 (Anticipazione di spese per la formazione dei programmi ) In caso di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente capo, la Giunta regionale e' autorizzata, su richiesta dei commissari regionali, a deliberare l' anticipazione delle spese necessarie per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione. Le spese sostenute dalla Regione sono addebitate al comune nel cui interesse sono state anticipate. Esse vengono liquidate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo perche' i comuni iscrivano la relativa spesa nel loro bilancio. Art. 37 (Delega per l' esercizio dei poteri sostitutivi in materia di programmi pluriennali di attuazione ) I poteri sostitutivi previsti nel presente capo sono delegati ai consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1975 n. 74 e con gli effetti, le modalita' e la decorrenza previsti nella medesima legge. CAPO V POTERI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE Art. 38 (Casi in cui si fa luogo ai poteri sostitutivi ) Quando il sindaco non abbia provveduto sulla domanda di concessione presentata dall' avente titolo nei termini stabiliti nell' articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, l' interessato puo' chiedere l' intervento sostitutivo dell' ente a cio' deputato ai sensi della presente legge. Non si fa luogo ad intervento sostitutivo quando il sindaco abbia chiesto documenti aggiuntivi ovvero modificazioni al progetto, salvo che a cio' non siasi provveduto dall' interessato e non sia scaduto il nuovo termine. Art. 39 (Delega per l' esercizio dei poteri sostitutivi in materia di rilascio di concessioni edilizie) L' esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione edilizia e' delegato, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, ai consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici rispettivamente per i comuni compresi nella loro circoscrizione territoriale. La delega e' regolata quanto agli effetti, alle modalita' e alla decorrenza dalle norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74. Sino a che non decorra la delega ai consorzi di cui al primo comma l' esercizio dei poteri sostitutivi nella materia regolata dal presente capo e' attribuito alla Regione per quanto riguarda il comune di Roma e delegata alle province per quanto riguarda gli altri comuni compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale. La delega alle province e' regolata, in quanto applicabili, dalle medesime norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975 n. 74 e decorre dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 40 (Attribuzione al presidente dell' ente sostituto ) L' organo competente all' esercizio delle funzioni previste nel presente capo e' il presidente, o un assessore da lui delegato, rispettivamente dalla Giunta regionale, della Giunta provinciale e del consorzio per la gestione dei comprensori economico - urbanistici. Art. 41 (Domanda dell' interessato) La domanda diretta a promuovere l' esercizio dei poteri sostitutivi, va indirizzata all' ente deputato; deve contenere, a pena di nullita', la espressa dichiarazione che il sindaco non ha provveduto alla notifica delle proprie determinazioni e l' elenco di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di concessione, e deve essere notificata al sindaco nelle forme stabilite per gli atti giudiziari. La domanda, a pena di nullita', deve essere depositata presso l' ente che esercita il potere sostitutivo nei dieci giorni successivi alla notifica al sindaco. Art. 42 (Procedimento e provvedimenti) Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricevuta notifica il sindaco ha facolta' di far pervenire all' ente che esercita il potere sostitutivo le proprie deduzioni opportunamente documentate. Se da tali deduzioni risulta che non ricorrono i presupposti per l' esercizio del potere sostitutivo, il presidente dell' ente sostituto rigetta la domanda senza ulteriore istruttoria. Negli altri casi, decorso il termine assegnato al sindaco per far pervenire le proprie deduzioni, l' ente titolare del potere sostitutivo provvede a mezzo dei propri uffici all' istruttoria della pratica e notifica all' interessato e al sindaco le determinazioni del presidente nel termine dei successivi sessanta giorni. Scaduto tale termine senza che siasi provveduto, il silenzio si ha per rifiuto. Le determinazioni del presidente dell' ente sostituto debbono essere assunte con l' osservanza di tutte le norme urbanistiche e di regolamento edilizio vigenti nel comune, e sono impugnabili in via giurisdizionale anche dal comune. Art. 43 (Poteri istruttori dell' ente titolare del potere sostitutivo) Ai fini dell' esercizio del relativo potere, l' ente che esercita il potere sostitutivo ha facolta' di far accedere propri funzionari, muniti di autorizzazione anche generale, presso gli uffici del comune, consultare a loro mezzo documenti e atti dell' ufficio, ed estrarne copia. Quando sia richiesto il parere di organi consultivi, e questo non sia stato espresso, il presidente dell' ente sostituto puo' convocare gli organi stessi e li presiede in vece del sindaco o del suo delegato. CAPO VI DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI Art. 44 Modificazioni all' articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 L' articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e' modificato come segue: Il secondo comma e' sostituito dal seguente: << Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali, salvo che i comuni non siano dotati del programma pluriennale di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o del programma previsto dall' articolo 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72. In tali casi le delibere relative a zone incluse nei programmi d' attuazione possono apportare varianti al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione purche' le varianti stesse riguardino: a) la viabilita' secondaria a servizio delle zone incluse nel programma e oggetto dello strumento esecutivo; b) l' adeguamento delle previsioni dello strumento generale ai limiti e rapporti di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; c) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi >>. Il sesto comma e' sostituito dal seguente: << Le deliberazioni comunali con le quali si adottano i piani di cui alle lettere a), c) e d), del primo comma e si decide sulle osservazioni, e quelle con le quali si approvano lo schema di convenzione ed il progetto di lottizzazione di cui alla lettera b), del primo comma sono comunicate con gli atti che la corredano alla Regione, la quale ha facolta' di far pervenire al comune entro trenta giorni osservazioni sulla rispondenza delle deliberazioni stesse alle norme della presente legge. Decorso il suddetto termine il comune adotta apposita deliberazione con cui esercita il potere delegato ai sensi del primo comma >>. Art. 45 (Atti istruttori per l' esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistica) Ai fini dell' esercizio dei poteri di vigilanza spettanti alla Regione in virtu' delle leggi vigenti, il Presidente della Giunta regionale o l' assessore da lui delegato possono richiedere relazioni o copie di documenti o atti di ufficio alle amministrazioni comunali che sono tenute a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato adempimento nei termini, da parte del comune, a quanto disposto dal comma precedente sono attribuite al Presidente della Giunta regionale o all' assessore da lui delegato le medesime facolta' previste nel primo comma del precedente articolo 43. Art. 46 (Anticipazioni di spese per la formazione dei piani regolatori generali) Le disposizioni di cui al precedente articolo 36 si applicano anche in caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall' articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 cosi' come risulta modificato ed integrato dall' articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Art. 47 (Finanziamento delle anticipazioni ai comuni per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani regolatori generali) Per provvedere alle anticipazioni di cui agli articoli 36 e 46 della presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni. La suddetta spesa di lire 30 milioni viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 310205 - codice progetto 0500 - che si istituisce nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: << Anticipazione di spese di pertinenza dei comuni per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione >>. All' onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione di lire 30 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 310299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - settore conoscenza e assetto del territorio) del bilancio regionale per l' anno 1978. La spesa per gli anni successivi sara' determinata di volta in volta con la legge di approvazione dei relativi bilanci regionali. Ai fini del recupero delle somme anticipate, a partire dall' anno finanziario 1978, nel bilancio regionale e' istituito << per memoria >> il capitolo di entrata n. 43334 << Recupero dai comuni obbligati delle spese anticipate dalla Regione per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione >>. Le variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978- 1981. Art. 48 (Abrogazione di norme precedenti ) Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili. Art. 49 (Entrata in vigore della legge) La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 28 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 luglio 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |