Lazio, ok a legge su open innovation center
Approvata la proposta per istituire centri per l’innovazione tecnologica che mettano in sinergia le imprese e le istituzioni di ricerca
Approvata oggi dal Consiglio regionale del Lazio, con 28 voti favorevoli e 5 astenuti, la proposta di legge n. 229, recante Disposizioni per la realizzazione di open innovation center. Il voto dell’Aula è arrivato al termine di un lavoro emendativo abbastanza rapido, nel primo pomeriggio, dopo che in mattinata si era svolta la relazione del consigliere
Enrico Forte, del Partito democratico, uno di firmatari della proposta. Sei le proposte di modifica approvate agli articoli della proposta di legge, tutte provenienti dal gruppo della Lega e che si concentrano nei primi tre articoli della normativa, che ne prevede in totale dieci.
L’articolo 1 descrive finalità e oggetto della legge, affermando come l’obiettivo sia il passaggio del sistema economico produttivo dalla closed innovation alla open innovation, definita nell’articolo 2 come un approccio strategico culturale all’innovazione finalizzato ad aumentare valore e competitività delle imprese, attraverso il ricorso a soluzioni anche esterne al processo produttivo delle imprese stesse, in particolare proveniente da università, centri di ricerca, start up, enti pubblici e privati e liberi professionisti. L’articolo 3 descrive il ruolo della Regione nella promozione di questo processo, con una serie di previsioni cui è stata aggiunta in sede emendativa quella di agevolazioni fiscali per le imprese che sviluppino progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e si insedino nel Lazio.
Un piano triennale approntato dalla Giunta e da sottoporre ad approvazione del Consiglio è previsto dall’articolo 4, sulla base del quale verrà stilato anche un piano operativo annuale (art. 5); l’articolo 6 istituisce l’elenco degli open innovation center presso la direzione regionale competente per lo sviluppo economico. L’articolo 7 riguarda il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e l’8 la valutazione degli effetti finanziari; lo stanziamento (articolo 9) è di 300 mila euro per la parte corrente e altrettanto in conto capitale per l’anno in corso, e di 500 mila per la parte corrente e 700 mila in conto capitale per le due successive annualità.
“Avere un quadro normativo certo sulla filiera di rapporti tra aziende, start up, centri di ricerca e università è l’esigenza che sta alla base di questa proposta di legge”, ha detto Forte nella sua relazione introduttiva. Ma anche l’esigenza di utilizzare al meglio le risorse provenienti dall’Unione europea e quella di aprirsi al mondo esterno sono necessità che hanno spinto a muoversi su questi temi, ha aggiunto il consigliere. Il sempre maggior costo delle attiività di ricerca e l’accorciamento del ciclo di vita dei prodotti mettono in difficoltà le aziende, che operano in un contesto di globalizzazione e modernizzazione sempre più accentuati. Innovazione è il tema centrale per favorire la competitività, quindi, ma l’innovazione secondo Forte ha un legame profondo con la dimensione umana, che sola può garantirne il successo; “fiducia è la parola chiave” che rappresenta al meglio il rapporto che deve esserci tra gli attori di questo processo, in particolar modo aziende e università, ha concluso Forte.
Roma, 09/06/2021
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