L.R. 02 Dicembre 1988, n. 79 |
Istituzione della riserva parziale naturale "Monterano" nel territorio del comune di Canale Monterano.
|
(Pubblicato nel B.U. 23 dicembre 1988, n.35, S.O. n. 2) Art. 1 (Istituzione) 1. Ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituita la riserva parziale naturale << Monterano >> compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali. Art. 2 (Finalita') 1. La riserva parziale naturale << Monterano >> e' destinata: a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali; b) a garantire lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali interessate e di mantenere le componenti sociali e culturali nel territorio, tra le quali l' agricoltura e l' allevamento, la pescicoltura, l' artigianato, l' agriturismo; c) alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali; d) alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi; e) al mantenimento della diversita' genetica delle specie animali e vegetali presenti; f) alla promozione del turismo didattico e naturalistico; g) al recupero e valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare, le rovine dell' antico abitato di Monterano e la necropoli etrusca. Art. 3 (Perimetrazione) 1. La riserva parziale naturale << Monterano >> e' delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia in scala 1: 10.000 di cui all' allegato A) che e' parte integrante della presente legge. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore di cui al successivo articolo 4, provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali (e lungo le strade di avvicinamento alla riserva) recanti la scritta << Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Comune di Canale Monterano - Riserva parziale naturale Monterano >> ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa, concordato con l' ufficio regionale per i parchi e le riserva naturali. 3. Entro lo stesso termine, l' ente gestore definira' i confini particolari dell' area riferita ai ruderi dell' antico abitato di Monterano. Art. 4 (Gestione) 1. La gestione della riserva parziale naturale << Monterano >> e' affidata al comune di Canale Monterano. 2. All' ente gestore sono affidati, all' interno della riserva parziale naturale, le attivita' turistiche, didattiche, produttive nei diversi settori, e provvedera' altresi' alla programmazione e pianificazione territoriale secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 6. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore dovra' istituire un apposito ufficio tecnico allo scopo di assicurare una corretta gestione della riserva. 4. Il personale dell' ufficio tecnico sara' costituito da un direttore, da personale amministrativo e da personale tecnico (guardiaparco) in ragione di un massimo complessivo di otto dipendenti. 5. Il suddetto personale verra' nominato su richiesta dell' ente gestore stesso << Guardia particolare giurata >> ai sensi e secondo le procedure previste dall' articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell' articolo 221 del codice di procedura penale. 6. Il personale dell' ufficio tecnico verra' assunto tramite pubblico concorso per titoli ed esami. 7. Fino all' espletamento dei concorsi di cui al precedente sesto comma, l' ente gestore potra' avvalersi del proprio personale, ovvero, di personale assunto con contratti trimestrali o convenzionarsi con cooperative operanti localmente nel settore. 8. In caso di persistente inerzia e violazione della presente legge o delle direttive regionali, la gestione della riserva parziale naturale sara' curata, in via provvisoria, dalla Giunta regionale tramite un commissario << ad acta >>. Art. 5 (Comitato consultivo tecnico - scientifico) 1. Per la gestione della riserva parziale naturale << Monterano >> l' ente gestore si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico - scientifico con funzioni consultive, che dovra' essere nominato con deliberazione del consiglio comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico - scientifico sara' integrato da: a) un esperto in materia di parchi e delle riserve naturali; b) un biologo esperto in materia di acque dolci; c) un esperto di restauro e valorizzazione di beni archeologici; d) un esperto in restauro e valorizzazione di beni architettonici; e) un esperto in pianificazione territoriale; f) un esperto in problemi del turismo; g) un rappresentante dell' Universita' agraria di Canale Monterano. 3. Il comitato tecnico - scientifico e' presieduto dal sindaco di Canale Monterano o da un suo delegato; la vicepresidenza e' affidata al rappresentante dell' Universita' agraria, mentre la segreteria del comitato e' curata dal direttore della riserva. 4. Il comitato tecnico - scientifico si riunisce almeno una volta l' anno ed esprime il proprio parere entro una data stabilita di volta in volta dall' ente gestore stesso, in un ordine del giorno predisposto all' atto della convocazione del comitato. Art. 6 (Direttive e contenuti per il regolamento di attuazione ) 1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore, in collaborazione con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali e con l' ufficio parchi dell' amministrazione provinciale di Roma predispone il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto disposto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. I diritti in materia di usi civici, entro i confini della riserva, restano disciplinati dalle norme del regolamento dell' Universita' agraria di Canale Monterano e dalle vigenti leggi regionali. 3. Il regolamento di attuazione, corredata da un piano generale di assetto territoriale, dovra' essere elaborato in collaborazione con il comitato consultivo tecnico - scientifico e seguira' l' iter amministrativo previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si fara' carico l' ente gestore. 4. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte dell' ente gestore, il regolamento di attuazione e' approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti. 5. Oltre quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il regolamento di attuazione deve indicare: a) gli eventuali monumenti naturali da preservare ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46; b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e relative attrezzature; c) il sistema delle infrastrutture necessarie per l' accesso e l' utilizzazione delle diverse aree comprese nella riserva ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici della riserva, denominati << sentieri natura >>; d) il sistema di viabilita' all' interno del territorio della riserva; e) gli interventi ed i relativi criteri di attuazione da proporre per il recupero e valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico e la sua corretta utilizzazione turistica; f) i boschi destinati all' esercizio di uso civico di legnatico individuale dal piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 8; g) il sistema idrico superficiale del territorio cui applicare prescrizioni di particolare salvaguardia. 6. Le norme di accesso per i visitatori alle aree di fruizione pubblica devono essere stabilite dal regolamento di attuazione. Tenendo conto di particolari facilitazioni o esenzioni che devono essere previste per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per le visite promosse da organizzazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori, l' ente gestore puo', altresi', stabilire che i visitatori che usufruiscono di particolari servizi delle aree attrezzate della riserva possono essere tenuti al pagamento di una somma il cui ammontare deve essere stabilito dall' ente gestore stesso al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa. 7. L' ente gestore dovra' farsi carico della preparazione e successivo impiego di guide addestrate ad accompagnare diversi gruppi di visitatori, anche di lingua straniera. 8. Nel regolamento di attuazione sara' prevista anche la possibilita' di effettuare visite guidate a piedi ed a cavallo sui terreni della << Bandita >> con termini alla riserva seguendo le disposizioni stagionali ed ambientali prescritte dall' Universita' agraria di Canale Monterano. 9. Sara' inoltre prevista la possibilita' di organizzare itinerari turistici tra la riserva naturale parziale << Monterano >> ed altre realta' viciniori turistico - culturali. Art. 7 (Norme urbanistiche) 1. Tenuto conto delle caratteristiche ambientali ed urbanistiche che debbono essere rispettate nell' ambito della riserva naturale parziale << Monterano >>, vengono indicate due zone con diverse prescrizioni urbanistiche come qui di seguito descritte e riportate nell' allegata mappa esplicativa (allegato A): Area I - perimetrazione a linea tratteggiata. In questa area sono consentiti esclusivamente lavori di restauro o recupero conservativo di strutture esistenti con possibilita' di ampliamento fino al massimo previsto dai progetti esecutivi originali, se esistenti, purche' non superino il 10 per cento dell' intera cubatura. Area II - perimetrazione a linea continua. Sono consentiti lavori come per l' area I. Inoltre e' consentita la realizzazione di manufatti tecnici in precario relativi ad attivita' agricole, silvo - culturali, zootecnici e turistici - sportivi, inerenti la organizzazione e la gestione della riserva. In questo caso l' indice di edificabilita' fondiaria sara' dello 0,03 mcmq. 2. Per una fascia di 200 metri a nord della strada provinciale Braccianese Claudia, compresa tra le quote 315 e 269, e' consentita l' edificazione nell' ambito della normativa urbanistica e dei vincoli vigenti. Art. 8 (Piano di assestamento forestale) 1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore, sentita l' Universita' agraria provvede a predisporre un piano di assestamento forestale per i boschi ricadenti all' interno della riserva parziale naturale improntando su criteri di selvicoltura naturalistica. 2. Il diritto di legnatico a favore della popolazione e' intangibile ed e' regolato nell' ambito del suddetto piano. 3. Qualunque tipo di utilizzazione boschiva dovra' essere vietata sulla vegetazione riparia per una estensione minima di ml 50 su entrambe le sponde dei corsi d' acqua ricadenti ed individuati nel regolamento di attuazione ai sensi del punto g) del precedente articolo 6. 4. Il piano di assestamento forestale verra' approvato dall' ente gestore secondo la procedura prevista dall' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 9 (Norme di salvaguardia) 1. Nel territorio della riserva parziale naturale << Monterano >> sono vietati, fatti salvi i diritti di uso civico relativamente alla semina, pascolo, legnatico, erbatico: a) la caccia e l' uccellazione. L' ente gestore, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi e l' istituto di biologia della selvaggina, potra' autorizzare catture e prelievi di animali al fine di studio e di realizzazione di progetti specifici, di cui agli articoli 12, 18 e 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed ai sensi della normativa regionale in materia, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti o in proprio nel rispetto delle prescrizioni previste dalle stesse leggi di riferimento; b) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche e delle bellezze naturali e del patrimonio storico; c) l' abbandono di rifiuti di ogni genere; d) l' abbandono di cani o di altri animali; e) mutare il corso, il regime e lo stato dei corsi d' acqua, fatte salve le attribuzioni di carattere statale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; f) la raccolta e la vendita di minerali, fossili, reperti paleontologici e archeologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate dall' ente gestore per la raccolta ai soli fini di studio da parte di enti e di istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti; g) l' apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attivita' pubblicitarie, non connesse all' attivita' delle riserve naturali. 2. La circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati e' ammessa limitatamente al sistema di viabilita' previsto dal regolamento. Eccezionalmente e' ammessa al di fuori di detto sistema la circolazione dei mezzi necessari alla conduzione delle varie attivita' produttive, tra cui quelle agricole, forestali e zootecniche, per le quali e' rilasciato dall' ente gestore un apposito contrassegno a titolo gratuito nonche' dei mezzi della riserva e dei mezzi di enti e organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto. 3. L' eventuale apertura di nuove strade e piste di penetrazione viene autorizzata dall' ente gestore, che dovra' attenersi al sistema di viabilita' indicato nel regolamento di attuazione. 4. La raccolta delle specie vegetali spontanee e dei prodotti del bosco e' ammessa, fatte salve le vigenti limitazioni di legge e viene disciplinata nel regolamento di attuazione. 5. I campeggi, i bivacchi e l' accensione di fuochi sono ammessi soltanto nelle aree destinate a tali scopi, fatta eccezione per i fuochi connessi alle attivita' produttive, quali quelle agricole e forestali, nel rispetto delle vigenti norme in materia. 6. Gli sbancamenti di terreno sono ammessi soltanto al fine di ripristino ambientale o per attivita' programmate e concordate con l' ente gestore. Art. 10 (Norme transitorie e particolari) 1. L' utilizzazione dei boschi cedui di proprieta' privata e' subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell' ente gestore. Nessuna autorizzazione e' necessaria per boschi cedui con superficie inferiore ai due ettari. 2. Parte dei fondi destinati alla gestione della riserva parziale naturale << Monterano >> sara' utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardi o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sull' utilizzazione del patrimonio boschivo della riserva stessa, prima e dopo l' entrata in vigore del piano di assestamento forestale. 3. L' ente gestore indichera' annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi, facendo riferimento a: a) piano di assestamento forestale; b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione; c) stime effettuate, in base a sopralluoghi boschivi, dell' assessorato agricoltura e foreste in accordo con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali. 4. L' erogazione degli indennizzi potra' provvedere la Giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, nell' eventualita' che l' ente gestore non garantisca il funzionamento della riserva, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale per la riserva parziale naturale << Monterano >>. Art. 11 (Sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 50.000 (cinquantamila, quella massima in L. 500.000 (cinquecentomila). 3. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'. 4. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme urbanistiche contenute nella presente legge e' stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 (duemilioni) e massima di L. 20.000.000 (ventimilioni). 5. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente della riserva parziale naturale << Monterone >> anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 6. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti. Art. 12 (Norme finali) 1. L' ente gestore con la presente legge e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti, con organismi di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione di tutti i servizi generali, ivi comprese le attivita' progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario della riserva. Art. 13 (Norme finanziarie) 1. Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1988 la spesa di L. 400.000.000. 2. Detta somma sara' iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21501 del bilancio 1988 cui si fara' fronte con pari prelievo di L. 400.000.000 dal capitolo n. 29852, lettera G) del bilancio di previsione 1988 della Regione. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio. 4. Nell' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno. Tale relazione deve contenere tra l' altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi comprese i progetti di attuazione o stralcio di essi, i programmi di sviluppo pluriennali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 1985 per le spese in conto capitale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |