TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Numero della legge: 34
Data: 21 ottobre 1997
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1997

L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34
TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1997, n. 30, S.O. n. 3)

S O M M A R I O


Art. 1 - Finalita'

Art. 2 - Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane

Art. 3 - Competenze dei servizi veterinari delle Aziende USL

Art. 4 - Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani

Art. 5 - Requisiti strutturali e attrezzature

Art. 6 - Comodato

Art. 7 - Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali

Art. 8 - Contributi regionali

Art. 9 - Cani di quartiere

Art. 10 - Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani

Art. 11 - Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione

Art. 12 - Anagrafe del cane

Art. 13 - Codice di riconoscimento

Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane

Art. 15 - Abbandono, ricovero e custodia degli animali

Art. 16 - Controllo del randagismo

Art. 17 - Programma di prevenzione del randagismo

Art. 18 - Cani ospitati presso strutture private

Art. 19 - Misure di protezione

Art. 20 - Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio

Art. 21 - Trasporto animali

Art. 22 - Guardie zoofile

Art. 23 - Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29

Art. 24 - Sanzioni amministrative

Art. 25 - Limiti di applicazione

Art. 26 - Norma finanziaria

Art. 27 - Abrogazione di norme


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane, le aziende Unita' Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in liberta';
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagne di educazione sanitaria ed ambientale.

3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilita' di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.


Art. 2
(Competenze dei Comuni e delle Comunita' montane)

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.


Art. 3
(Competenze dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.)

1. I servizi veterinari delle aziende USL:

a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilita' di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle
strutture di ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalita' protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:

a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma e' attuato entro due anni.


Art. 4
(Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione di tali strutture.


Art. 5
(Requisiti strutturali e attrezzature)

1. I canili pubblici devono essere dotati:

a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalita' contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla disinfezione con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 6
(Comodato)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture gia' esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.

2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.


Art. 7
(Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilita' di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprieta'; sia in caso di comodato che di privata proprieta', privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.


Art. 8
(Contributi regionali)

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:

a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanita' e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.

3. La Giunta Regionale puo' destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a),per la realizzazione di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della l. 281/1991.

4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.

5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunita' montane e aziende USL competenti per territorio.

6. L'erogazione del contributo regionale e' condizionata alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformita' alle linee di programmazione rilasciato dalla Provincia.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 9
(Cani di quartiere)

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilita'.

3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenza.


Art. 10
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)

1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprieta' o al possesso e quelli che vivono in stato di liberta' sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.

2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprieta' e' consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.

3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.


Art. 11
(Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.

3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosita' dalle autorita' di cui all'articolo 11, comma 2.

5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.

6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.


Art. 12
(Anagrafe del cane)

1. Presso ogni azienda USL e' tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.


2. All'atto dell'iscrizionedi cui al comma 1 viene compilata un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprieta', possesso o detenzione.

5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.

6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.


Art. 13
(Codice di riconoscimento)

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.

3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.


Art. 14
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprieta' l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarita' spetta al nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprieta' o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso gia' attribuito.


Art. 15
(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 16
(Controllo del randagismo)

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalita' del riscatto.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.

5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.

7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attivita', vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.


Art. 17
(Programma di prevenzione del randagismo)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonche' per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.


Art. 18
(Cani ospitati presso strutture private)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.

2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilita' di accoglienza sul territorio.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.

5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta' superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale e' ripreso dalle strutture di provenienza ed e' comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.


Art. 19
(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, e' obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilita' di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.


3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprieta' o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone nonche' pregiudizio agli animali stessi.

4. Qualunque atto di crudelta' commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, e' punito con le sanzioni previste dalla legge.


Art. 20
(Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio)

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

2. La Giunta regionale indica le modalita' per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed e' esente da malattie infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL comptente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validita' del certificato e' di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.


Art. 21
(Trasporto animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi' l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.


Art. 22
(Guardie zoofile)

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformita' all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresi' nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.

3. Per lo svolgimento di tale attivita' le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attivita' di guardia zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.


Art. 23
(Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29)

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.

2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della l.r. 29/1993.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".


Art. 24
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui e' proprietario, possessore o detentore e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.

3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.


Art. 25
(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.


Art. 26
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".

2. Lo stanziamento per l'anno 1997 e' determinato in lire cento milioni e la relativa copertura e' assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.


Art. 27
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la l.r. 63/1988.


Cartografie:

Allegato C
Allegato D
Allegato A
Allegato B

Omissis

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.