L.R. 2 Novembre 2006, n. 14 |
"Norme in materia di agriturismo e turismo rurale" |
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: S O M M A R I O
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I Finalità e definizioni Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizione di attività di agriturismo) Art. 3 (Definizione di attività di turismo rurale) Sezione II Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali. Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione) Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi delle province) Art. 6 (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni) Art. 7 (Piano agrituristico regionale) Art. 8 (Piani agrituristici provinciali) Art. 9 (Regolamento regionale) Art. 10 (Atti di direttiva e poteri sostitutivi) Art. 11 (Tavolo regionale dell’agriturismo) Art. 12 (Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale) Art. 13 (Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale) CAPO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO Sezione I Criteri per l’esercizio delle attività di agriturismo Art. 14 (Limiti dell’attività di agriturismo) Art. 15 (Immobili destinati alle attività di agriturismo) Art. 16 (Norme igienico-sanitarie) Sezione II Esercizio dell’attività di agriturismo Art. 17 (Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell'attività di agriturismo) Art. 18 (Dichiarazione di inizio di attività) Art. 19 (Autorizzazione) Art. 20 (Obblighi amministrativi) Art. 21 (Sospensione e divieto di esercizio dell'attività) Art. 22 (Periodi di apertura e tariffe) Art. 23 (Riserva di denominazione. Classificazione) Art. 24 (Vendita e promozione dei prodotti) Art. 25 (Revoca dei contributi) Art. 26 (Vigilanza) Art. 27 (Sanzioni) CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE Art. 28 (Mappa della ruralità regionale) Art. 29 (Attività del turismo rurale) Art. 30 (Elenco provinciale) CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 31 (Disposizioni transitorie) Art. 32 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) Art. 33 (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche) Art. 34 (Disposizioni finanziarie) Art. 35 (Abrogazione) CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I
Finalità e definizioni Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l’agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale ed individua nell’agriturismo lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali. 2. In particolare le attività di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l’incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; e) contribuire alla tutela dell’ambiente naturale; f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale. Art. 2
(Definizione di attività di agriturismo) 1. Per attività di agriturismo si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230 bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili. 3. Rientrano, in particolare, fra le attività di agriturismo: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino; d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi. 4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Art. 3 (Definizione di attività di turismo rurale) 1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’agricoltura locale nonché relative all’ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero. 2. L’attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona. 3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio. 4. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001. Sezione II
1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali. Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione) a) l’adozione del piano agrituristico regionale, di cui all’articolo 7; b) l’adozione del regolamento, di cui all’articolo 9; c) l’adozione degli atti di direttiva e l’esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle province, di cui all’articolo 10; d) il tavolo regionale dell’agriturismo, di cui all’articolo 11; e) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo ai sensi dell'articolo 8; f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13; g) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale, di cui all’articolo 14; h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;i) l’adozione della mappa della ruralità regionale, di cui all’articolo 28. Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi delle province) a) l’adozione dei piani agrituristici provinciali, di cui all’articolo 8; b) la tenuta dell’elenco provinciale degli operatori del turismo rurale, di cui all’articolo 30. 2. Sono delegati alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3; b) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo di cui all'articolo 12; c) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge; d) la tenuta degli elenchi provinciali dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). Art. 6 (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni) a) la dichiarazione di inizio di attività e l’autorizzazione di cui agli articoli 18 e 19; b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all’articolo 22. Art. 7 (Piano agrituristico regionale) 2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare: a) le zone di prevalente interesse agrituristico; b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali; c) le azioni di sostegno all’agriturismo, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale; d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento; e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale. 3. La Giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all’agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale anche della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Art. 8 (Piani agrituristici provinciali) 1. Ciascuna provincia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri indicati nel piano di cui all’articolo 7, adotta annualmente il piano agrituristico provinciale, attuativo delle azioni e degli interventi da realizzare nel proprio ambito territoriale e lo trasmette alla Regione. 2. La Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani pervenuti ai sensi del comma 1 con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le province le risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento. Art. 9 (Regolamento regionale) a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’agriturismo ed al turismo rurale; b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera a); c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24; d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi; e) la disciplina relativa all’attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l’attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente; f) i parametri di ospitalità, ristoro e degustazione per le attività di turismo rurale; g) i criteri e le modalità per l’adozione della mappa della ruralità regionale di cui all’articolo 28. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonchè i criteri e le modalità per la relativa applicazione. Art. 10 (Atti di direttiva e poteri sostitutivi) 1. Al fine di garantire l’effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto nonché dell’articolo 19 della citata legge regionale. Art. 11 (Tavolo regionale dell’agriturismo) 1. E’ istituito il tavolo regionale dell’agriturismo, di seguito denominato tavolo, presso la struttura regionale competente in materia di agriturismo. Sono componenti del tavolo: a) il dirigente dell’assessorato regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato; b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività del tavolo. 3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2. 4. Il tavolo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l’acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale, con particolare riferimento a: a) programmazione e normativa; b) formazione e relativi strumenti didattici; c) soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività; d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell’offerta dei servizi agrituristici; e) presentazione dell’offerta agrituristica. 5. I comuni e le province mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo. Art. 12 (Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo e del turismo rurale) 1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui agli articoli 17 e 30 che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell’articolo 34. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi. 3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l’agriturismo, di quanto previsto dai piani di cui agli articoli 7 e 8. Art. 13 (Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività di agriturismo e di turismo rurale) 2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare: nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico; nello studio, nell’allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici; nell’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale; nell’attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche; nell’organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad analoghe manifestazioni; nell’attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell’offerta agrituristica; nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell’agriturismo; nell’attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l’attività produttiva agricola e zootecnica l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati.3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2. 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche. 5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell’erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente. 6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l’atto dell’organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci. 7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche. 8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO Sezione I Criteri per l’esercizio delle attività di agriturismo Art. 14 (Limiti dell’attività di agriturismo) 1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola, che rimane principale. 2. L’attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività di agriturismo. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica. Per le attività agricole non inserite nelle tabelle suddette, l’imprenditore agricolo allega alla domanda presentata alla provincia per le finalità dell’articolo 17 un diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse. 3. Al fine di sostenere l’attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla provincia. 4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti: a) per l’alloggio, in relazione anche alla superficie dell’azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all’articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell’ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati; b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti; c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri. 5. E’ consentito il superamento del limite di ottanta pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che il relativo esubero sia compensato entro centoventi giorni successivi al suo verificarsi. 6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un’unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell’associazione o della cooperativa. 7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza: a) prodotti propri in misura non inferiore al 35 per cento; b) prodotti non regionali in misura non superiore al 15 per cento; c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte. 8. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento. 9. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma solo se connesse e complementari con l’attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo. 10. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che: a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole; b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci ospiti. 11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l’uso della cucina domestica. Art. 15 (Immobili destinati alle attività di agriturismo) 1. Per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. 2. Quando l’attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l’esercizio delle attività di agriturismo nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell’edificio e del luogo. 3. I fondi e gli edifici utilizzati per l’esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica. 4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55: a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi; b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall’organo competente. 5. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall’articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.) quando la capacità ricettiva dell’azienda sia superiore a dieci posti letto. 6. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l’impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l’adozione di diverse soluzioni agevolative dell’accesso. Art. 16 (Norme igienico-sanitarie) 1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori. 2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti. 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente. 4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. 5. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’esercizio dell’attività agrituristica nonché l’attività di macellazione con particolare riferimento a: a) specie e quantità di animali che possono essere macellati; b) caratteristiche dei locali di macellazione; c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione; d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda. 6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l’idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l’uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma. 9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all’articolo 9. Sezione II
Esercizio dell’attività di agriturismo Art. 17 (Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell'attività di agriturismo) 1. Presso ciascuna provincia è istituito l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo. 2. La provincia: a) valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda agricola e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso; b) provvede alla tenuta dell’elenco provinciale; c) determina il coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3. 3. L’iscrizione nell’elenco provinciale è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo. 4. L’iscrizione nell’elenco provinciale è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che: a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali; c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e successive modifiche. 5. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente. Art. 18 (Dichiarazione di inizio di attività) a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione: 1) delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; 2) della capacità ricettiva; 3) di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20; 4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell’esercizio dell’attività di agriturismo; c) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo; d) certificato di iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 17; e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo. 2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda. 3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Art. 19 (Autorizzazione)
Art. 20 (Obblighi amministrativi)
Art. 21 (Sospensione e divieto di esercizio dell’attività)
Art. 22 (Periodi di apertura e tariffe)
Art. 23 (Riserva di denominazione. Classificazione)
Art. 24 (Vendita e promozione dei prodotti)
Art. 25 (Revoca dei contributi)
Art. 26 (Vigilanza)
Art. 27 (Sanzioni)
CAPO III
Disciplina delle attività di turismo rurale Art. 28 (Mappa della ruralità regionale)
Art. 29 (Attività del turismo rurale)
Art. 30 (Elenco provinciale) 1. Coloro che esercitano attività di turismo rurale sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco istituito presso ciascuna amministrazione provinciale ai fini della concessione di contributi. CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali Art. 31 (Disposizioni transitorie)
Art. 32 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)
Art. 33 (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio- ARSIAL” e successive modifiche)
Art. 34 (Disposizioni finanziarie)
Art. 35 (Abrogazione)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |