L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89 |
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici.
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(Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1990, n. 36) Art. 1 (Definizione di animali esotici) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. Art. 2 (Vigilanza veterinaria) 1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze: a) di carattere igienico-sanitario; b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattivita'; c) di salvaguardia dell'incolumita' delle persone. Art. 3 (Modalita' di trasporto e detenzione degli animali) 1. Gli animali di cui al precedente articolo 1 devono essere ospitati in un ambiente adeguato sotto il profilo igienico-sanitario; ad essi devono essere assicurate cure idonee e garantire condizioni di benessere. 2. Il ricovero degli animali deve avvenire in locali opportunamente strutturati e forniti di adeguati impianti di sicurezza volti a garantire l'incolumita' degli addetti. 3. Gli ambienti devono essere adeguatamente aerati, provvisti di prese d'acqua, dotati di pavimenti e pareti in materiale agevolmente lavabile. Gli scarichi devono essere conformi alle norme di legge e di regolamento, previste per gli insediamenti residenziali. 4. Il trasporto deve avvenire con automezzi opportunamente attrezzati per garantire la sicurezza degli addetti e condizioni di igiene e benessere per gli animali. Art. 4 (Autorizzazione alla detenzione) 1. I possessori di animali esotici di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario della unita' sanitaria locale territorialmente competente. 2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'autorizzazione alla detenzione e' nominativa ed e' rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. 4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattivita'. 5. I possessori sono altresi' tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti. Art. 5 (Autorizzazione al commercio) 1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente articolo 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui l'attivita' si svolge. 2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unita' sanitaria locale territoriale competente. 3. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. 4. In caso di cessazione dell'attivita' di cui al precedente primo comma, dovra' pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni. 5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione e' tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6 (Registrazione di carico e scarico) 1. I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico. Art. 7 (Commissione tecnica regionale) 1. Presso l'assessorato regionale alla sanita' e' istituita una commissione tecnica regionale con la funzione di fornire direttive, indicazioni e consulenza per l'applicazione della presente legge. 2. Alla commissione spettano altresi' i compiti indicati nei successivi articoli 8, 9 e 12. 3. La commissione e' composta da: a) il responsabile del servizio veterinario della Regione; b) un veterinario scelto fra i funzionari regionali addetti ai servizi veterinari delle unita' sanitarie locali; c) tre esperti in zoologia ed etologia di cui almeno uno individuato nell'ambito delle associazioni ambientaliste. 4. La commissione e' nominata con deliberazione di Giunta regionale. Art. 8 (Rilascio delle autorizzazioni) 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui al precedente articolo 7. 2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare: a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione all'allevamento per il commercio ed al commercio; b) che i ricoveri e/o destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Art. 9 (Identificazione degli animali) 1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente articolo 1, la commissione regionale puo', a seconda della specie, stabilire criteri e modalita' per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e richiederne l'applicazione. Art. 10 (Vigilanza sui circhi equestri) 1. I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente articolo 2, e' fatto obbligo di far pervenire all'assessorato regionale alla sanita', servizio veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale. Art. 11 (Vigilanza sui giardini zoologici stabili) 1. I gestori dei giardini zoologici stabili devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'assessorato regionale alla sanita', servizio veterinario, ed ai servizi veterinari delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, un rapporto annuale contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi o delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione, delle nascite e delle morti in cattivita', degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualita' dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta. 2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954). Art. 12 (Sequestro cautelativo. Revoca delle autorizzazioni) 1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonche' l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione. Art. 13 (Sanzioni) 1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000. 2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere aumentate fino al triplo del massimo. Art. 14 (Regolamento di attuazione) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera, su proposta dell'assessore alla sanita', sentita la commissione di cui al precedente articolo 7, un regolamento di attuazione relativo alle condizioni di applicazione della presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |