L.R. 24 Maggio 1990, n. 60 |
Disciplina regionale in materia di opere idrauliche.
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(Pubblicata nel B.U. 09 giugno 1990, n. 16) Art. 1 (Finalita') 1. Nelle more dell'attuazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la Regione Lazio, allo scopo di realizzare gli interventi piu' urgenti per assicurare la difesa del territorio dall'azione delle acque e migliorare l'uso delle risorse idriche, disciplina la materia delle opere idrauliche, nei limiti delle competenze attribuitele con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 18 maggio 1989, n. 183. Art. 2 (Opere idrauliche oggetto della legge) 1. Sono disciplinate dalla presente legge le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate ricadenti nei bacini idrografici del Tevere e del Liri Garigliano di rilievo nazionale in base all'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, tutte le opere idrauliche classificate e non classificate ricadenti nel bacino del Fiora e del Tronto, classificati come interregionali in base all'articolo 15 della stessa legge, nonche' tutte le opere idrauliche ricadenti nel territorio dei restanti bacini. Le opere idrauliche si suddividono in: a) opere idrauliche di preminente interesse regionale, alla cui realizzazione si provvede a totale carico della Regione; b) altre opere idrauliche la cui esecuzione e' subordinata alla autorizzazione regionale, a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. Art. 3 (Opere idrauliche di preminente interesse regionale) 1. Sono dichiarate di preminente interesse regionale le opere idrauliche finalizzate alla: a) difesa degli abitati dalle inondazioni; b) protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale; c) sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi territoriali. 2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma provvede il Consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi di intervento di cui al successivo articolo 5. Art. 4 (Altre opere idrauliche) 1. Ai sensi degli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e' vietata la realizzazione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici senza la prescritta autorizzazione. 2. Le opere idrauliche di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati ai quali fanno carico i relativi oneri di manutenzione straordinaria ed ordinaria ed il pagamento dei canoni. 3. L'autorizzazione e' concessa dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici sulla base di un disciplinare che stabilisce le modalita' per la esecuzione e la gestione delle opere nonche' i canoni relativi. Art. 5 (Programmi di intervento) 1. In attesa della elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, anche ai fini della realizzazione degli interventi piu' urgenti di cui al punto c) secondo comma dell'articolo 31 della legge sopracitata, la regione Lazio provvede alla esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale, nonche' alla realizzazione di sistemi di allarme, monitoraggio, rilevamento e controllo delle caratteristiche idrauliche dei corsi d'acqua, sulla base di un programma di intervento relativo al triennio 1989-1991. 2. Il programma e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Art. 6 (Esecuzione delle opere) 1. Alla progettazione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici anche avvalendosi di enti o di studi professionali specializzati. 2. La Giunta regionale, sentito il C.T.C.R. (Comitato tecnico consultivo regionale) seconda sezione, approva i progetti e li finanzia sulla base delle disponibilita' annuali di bilancio e delle priorita' indicate nel programma triennale. 3. L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere ai sensi della vigente normativa statale e della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. 4. L'assessorato regionale ai lavori pubblici provvede alla esecuzione delle opere mediante affidamento, previa licitazione privata a ditte specializzate. 5. Nel caso di opere idrauliche che abbiano una stretta connessione con interventi realizzati o in corso di realizzazione da parte di enti pubblici territoriali o consorzi di bonifica, la esecuzione delle opere puo' essere affidata in concessione ai predetti enti, allo scopo di assicurare l'organicita' della realizzazione. Art. 7 (Manutenzione delle opere) 1. Per assicurare la funzionalita' delle opere, il programma triennale prevede che una quota di almeno il 10 per cento dei finanziamenti disponibili sia impegnata per interventi di ordinaria manutenzione delle opere. 2. All'esecuzione degli interventi di manutenzione, provvedera' l'assessorato ai lavori pubblici. Art. 8 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di L. 34.000 milioni ripartita in ragione di L. 17.000 milioni per l'anno 1990 e L. 17.000 milioni per l'anno 1991 da iscrivere nei seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nei rispettivi bilanci regionali annuali: 1) capitolo n. 11205 avente la seguente denominazione: «Studi ed indagini per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche» di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, con uno stanziamento di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991; 2) capitolo n. 11206 avente la seguente denominazione: «Realizzazione di sistemi di monitoraggio, controllo e rilevamento» con uno stanziamento di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991; 3) capitolo n. 11207 avente la seguente denominazione: «Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale» con uno stanziamento di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991; 4) capitolo n. 11208 avente la seguente denominazione: «Esecuzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale», con uno stanziamento di L. 15.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990-1991. 2. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, per un totale di L. 34.000 milioni per il biennio 1990-1991, si provvedera' con riduzione dal capitolo n. 29842 del bilancio pluriennale 1990-1992 che offre la sufficiente disponibilita' e soppressione delle lettere b) e c) del medesimo capitolo compreso nell'elenco 4 allegato al bilancio 1990. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |