Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversariodella battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio.

Numero della legge: 4
Data: 19 gennaio 1993
Numero BUR: 3
Data BUR: 01/02/1993

L.R. 19 Gennaio 1993, n. 4
Interventi regionali per iniziative connesse al cinquantesimo anniversariodella battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio.

(Pubblicata nel B.U. 01 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5).

Art. 1

1. La Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio, promuove e finanzia attivita' di soggetti pubblici rivolte ai comuni di Cassino ed Anzio, nonche' a quelli interessati dallo sfondamento della linea Gustav e dallo sbarco anglo- americano, che abbiano come finalita' le celebrazioni degli avvenimenti e la diffusione di una cultura di pace e di fratellanza fra i popoli.


Art. 2

1. L'iniziativa potra' comprendere:
a) convegni; seminari, dibattiti, mostre sulla storia, l'economia la societa' delle comunita' interessate anche in riferimento ai rapporti internazionali;
b) stampa o ristampa di atti o volumi, realizzazioni filmati riferiti alla storia locale o che contribuiscono ad una migliore conoscenza della storia e della vita dei territori interessati agli eventi bellici;
c) istituzione di borse di studio per giovani studenti per contribuire all'approfondimento ed alla conoscenza delle realta' che furono teatro degli avvenimenti bellici;
d) realizzazione o completamento di musei storici, monumenti per le manifestazioni celebrative;
e) iniziative volte a favorire l'interscambio tra i giovani di Cassino, Anzio e degli altri comuni interessati con i giovani dei paesi i cui eserciti parteciparono alle battaglie, nonché gemellaggi fra comuni per sviluppare l'ideale di pace e di fratellanza fra i popoli;
f) iniziative promosse da associazioni culturali da istituti scolastici di ordine e grado, da associazioni combattentistiche, enti morali volte alla valorizzazione della liberta' e della fratellanza.

2. Quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) deve avere una prima selezione dal comune e fatto proprio nel programma.


Art. 3

1. Il programma raccolto e selezionato dalle amministrazioni comunali sara' da queste inviato entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale assessorato alla cultura ed assessorato al turismo i quali entro i successivi trenta giorni approveranno con propria deliberazione i programmi previo pareri delle competenti commissioni consiliari permanenti.


Art. 4

1. Non oltre i quindici giorni da quello in cui e' resa esecutiva la deliberazione di approvazione del programma la Giunta regionale mette a disposizione delle amministrazioni interessate le somme ammesse.


Art. 5

1. Per l'anno 1992 e' autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi sul capitolo n. 16594 che viene istituito nel bilancio di previsione con la denominazione: "Interventi regionali per iniziative connesse per il cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco di Anzio".

2. Alla copertura si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo n. 29852 elenco n. 4 lettera g).

3. Per gli anni successivi si provvedera' con la copertura gia' prevista nel bilancio pluriennale 1992/1994.


Art. 6

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.