Norme di organizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e criteri ai comuni per la fissazione degli orari di esercizio.

Numero della legge: 62
Data: 24 novembre 1994
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1994

L.R. 24 Novembre 1994, n. 62
Norme di organizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e criteri ai comuni per la fissazione degli orari di esercizio.



Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge reca norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 52, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione situati nel territorio regionale.

2. Con la presente legge, inoltre, sono stabiliti i criteri ai quali debbono attenersi i comuni ai sensi dell'articolo 54 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti e per l'irrogazione delle relative sanzioni, nonché ai sensi della lettera f) dello stesso articolo 54, per il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione di distributori di carburanti sul territorio comunale.


TITOLO I
NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI



Art. 2

(Costituzione)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, la commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti.

2. La commissione e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore da lui delegato, che la presiede;
b) il sindaco, o assessore da lui delegato del comune interessato;
c) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) o membro supplente;
d) un rappresentante dell'Unione petrolifera o membro supplente;
e) un rappresentante delle associazioni dei concessionari privati (Assopetroli) o membro supplente;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative (Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio, Flerica Cisl) o membri supplenti;
g) il delegato dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) in qualita' di rappresentante dell'utenza;
h) il responsabile del comando dei Vigili del fuoco, competente per il territorio o suo delegato;
i) il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o un suo delegato;
l) un rappresentante dell'Aldigas/Distrigas o membro supplente;
m) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia;
n) un rappresentante del consorzio Grandi Reti.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'ufficio regionale competente di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

4. La commissione rimane in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 5. La commissione e' integrata da un rappresentante della provincia e da un rappresentante dell'ente proprietario della struttura viaria su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, qualora siano trattati argomenti di specifica competenza dei predetti enti, nonché da un rappresentante della Federmetano, per i problemi riguardanti il metano.


Art. 3
(Compiti e funzionamento)

1. La commissione consultiva regionale, di cui all'articolo 2 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine ai provvedimenti relativi a nuove concessioni, concentrazioni, potenziamenti, modifiche previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, trasferimenti dei punti vendita dei carburanti, nonché provvedimenti relativi alla decadenza ed alla revoca di cui all'articolo 7.

2. I pareri di cui al comma primo sono espressi dalla commissione entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti da parte dell'ufficio regionale.

3. Detti pareri devono essere inviati all'assessorato industria, commercio ed artigianato che provvedera', entro trenta giorni dall'acquisizione, a rilasciare al comune nulla-osta o diniego.

4. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. La commissione puo' dotarsi di un regolamento interno. 6. La presenza nella commissione deve essere garantita dal componente effettivo o dal componente supplente, che puo' votare ed intervenire alla discussione soltanto in assenza del componente effettivo.


Capo II
(CONCESSIONI)


Art. 4

(Domande per il rilascio o il rinnovo della concessione)

1. Il rilascio o il rinnovo della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti puo' essere richiesto da soggetti i quali:
a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta';
b) siano in possesso del requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
c) non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 comma 1, punti 1), 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
d) siano in possesso della capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.

2. La domanda deve contenere gli elementi previsti all'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e le eventuali dichiarazioni di cui al comma 6 dell'articolo medesimo.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati all'articolo 6, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), i comuni devono tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, il requisito del possesso della capacita' tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria del richiedente deve ritenersi presunto per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli oli minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburanti per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno cinquecento metri cubi.

6. In applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, la capacita' di cui al comma 4 e' inoltre riconosciuta solo qualora il concessionario:
a) risulti proprietario delle attrezzature fisse di almeno tre impianti o di quote di partecipazione maggioritaria in societa' che posseggano autocisterne per il rifornimento di impianti;
b) sia proprietario di depositi privati o di quote di partecipazione maggioritaria in societa' che hanno la proprieta' di depositi di carburanti per uso di autotrazione;
c) abbia direttamente gestito l'impianto per almeno tre anni;
d) limitatamente al rinnovo, risulti proprietario delle attrezzature fisse e mobili da almeno tre anni.

7. La domanda rivolta ad ottenere il provvedimento di rilascio o rinnovo della concessione deve essere indirizzata al comune nel cui territorio e' ubicato l'impianto.

8. La domanda per il rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento originario e alla stessa deve essere allegata copia della precedente concessione.


Art. 5
(Istruttoria delle domande)

1. I comuni, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo 4, procedono ad un esame preliminare delle stesse, dichiarando l'inammissibilita' di quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti richiesti o presentate da soggetti che non siano legittimati ai sensi dell'articolo 4 medesimo.

2. Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacita' tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria, i comuni lo invitano ad integrare la documentazione stessa entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

3. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande o della documentazione integrativa di cui al comma 2, chiedono il parere, per quanto di rispettiva competenza, alla provincia, all'E.N.A.S., al comando dei vigili del fuoco, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) e, ove occorra, alla sovrintendenza ai beni monumentali. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i suddetti pareri devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che siano stati comunicati i pareri e senza che siano state rappresentate esigenze di proroga, i comuni possono procedere indipendentemente dall'acquisizione del pareri stessi.

4. Ultimata l'attivita' istruttoria, i comuni entro trenta giorni inviano copia delle domande, corredate dei pareri espressi a norma del comma 3, all'assessorato regionale industria, commercio ed artigianato, che provvede, entro i successivi trenta giorni, all'inoltro degli atti alla commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 5.

5. La procedura istruttoria e' effettuata in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. I comuni di ampie dimensioni, individuati nei capoluoghi di provincia, possono costituire commissioni consultive per tutte le competenze proprie in materia di impianti di distribuzione carburanti, contemplate dalla presente legge, la cui composizione deve essere conforme al comma 2 dell'articolo 2.


Art. 6
(Rilascio o rinnovo della concessione)

1. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

2. Il provvedimento di concessione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere rilasciato dalla commissione consultiva carburanti regionale di cui all'articolo 2, l'assessorato all'industria, commercio e artigianato esprime il nulla osta al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di carburanti da parte del comune.

4. Il comune deve rilasciare la concessione entro trenta giorni dall'acquisizione del nulla osta di cui al comma 3 osservando i criteri stabiliti dall'articolo 12.

5. Per il rinnovo della concessione si prescinde dal parere di cui al comma 3 e devono essere osservati i criteri di cui all'articolo 13. Il relativo provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dall'acquisizione dei pareri o dalla decorrenza del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 5.

6. Il provvedimento del rilascio o del rinnovo della concessione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.


Art. 7
(Decadenza e revoca - Riduzione in pristino)

1. La decadenza del concessionario nei casi previsti dall'articolo 10, ultimo comma, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ovvero la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse sono disposte dal comune, con provvedimento motivato avente la stessa forma dell'atto decaduto o revocato e contenente l'indicazione del giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto, previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, sentita la commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti, da esprimersi con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.

3. In caso di cessazione della concessione per decadenza, revoca o scadenza del termine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, commi 5, 6, 7 ed 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.


Capo III
AUTORIZZAZIONI


Art. 8
(Autorizzazione per la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Sospensione d'ufficio)

1. La sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal comune, ove sono ubicati gli impianti medesimi, salvo quanto previsto all'articolo 19, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Il provvedimento, motivato, di autorizzazione o di diniego della sospensione deve essere adottato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda e comunicato, entro i successivi dieci giorni, all'interessato.

3. Ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, i comuni, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediata comunicazione all'interessato ed all'ufficio regionale competente.


Art. 9
(Autorizzazione per il trasferimento della titolarita' della concessione ad altri soggetti)

1. Per ottenere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, l'autorizzazione al trasferimento della titolarita' della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in caso di trasferimento della relativa proprieta', il titolare deve presentare domanda al comune ove e' ubicato l'impianto stesso.

2. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale e' chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

3. Il trasferimento della titolarita' della concessione puo' essere autorizzato solo a favore di soggetti i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15.

4. Il provvedimento, motivato, di autorizzazione o diniego del trasferimento della titolarita' della concessione deve essere adottato, previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria commercio e artigianato e comunicato, entro i successivi trenta giorni, all'interessato ed all'ufficio regionale competente.

5. La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di trasferimento della titolarita' e' intestata al nuovo titolare.


Art. 10
(Autorizzazioni per il potenziamento ed il trasferimento degli impianti)

1. Le domande per l'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o di altri distributori per carburanti gia' autorizzati, ovvero per l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento, nonché per il trasferimento degli impianti devono essere presentate al comune ove e' ubicato l'impianto ed essere conformi a quanto previsto dall'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 1, ad eccezione di quelle concernenti l'aggiunta di altri distributori per carburanti gia' autorizzati, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

3. Il comune competente emette il provvedimento di autorizzazione per il potenziamento ed il trasferimento degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17, entro trenta giorni dall'acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria, commercio e artigianato rilasciato sulla base del parere della commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti.

4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.

5. Ai sensi dell'articolo 7,.comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, l'autorizzazione all'aggiunta di altri distributori per carburanti gia' autorizzati si intende comunque rilasciata qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.


Art. 11
(Impianti ad uso privato)

1. Gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione destinati esclusivamente al prelevamento di carburante occorrente agli automezzi dell'impresa ed ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili sono soggetti ad autorizzazione della Regione previa osservanza delle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto- legge 29 marzo 1993, n. 82 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e' disposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 19.
3. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato.


TITOLO II
CRITERI PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Capo
CRITERI PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI



Art. 12
(Nuove concessioni - Concentrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, nuove concessioni in una nuova posizione possono essere rilasciate solo a seguito di rinuncia alle concessioni di due impianti, attivi e funzionanti negli ultimi dodici mesi o muniti di sospensiva autorizzata, situati nel territorio regionale, previo impegno al loro smantellamento da attivare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

2. A seguito dell'avvenuta concentrazione, con la nuova concessione non puo' essere autorizzata l'erogazione di carburanti diversi rispetto a quelli autorizzati negli impianti smantellati.

3. Limitatamente al comune di Roma, le nuove concessioni possono essere rilasciate solo a seguito di concentrazione di due impianti situati nel comune stesso.

4. Nel caso in cui con la concentrazione sia richiesto contestualmente il potenziamento per l'aggiunta di un nuovo carburante e/o per la installazione di una apparecchiatura self-service pre-pagamento, non presenti negli impianti da smantellare, e' necessaria la rinuncia complessiva a tre impianti ovvero occorre che i due impianti portati in concentrazione abbiano avuto un erogato cumulativo, comprovato dall'U.T.I.F., nell'intero anno solare precedente la presentazione delle domande di concentrazione, di almeno un milione e trecentomila litri.

5. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, ed in deroga a quanto indicato al comma 1, per gli impianti eroganti solo gas propano liquido (G.P.L.) si prescinde, ai fini del rilascio della concessione, dalla rinuncia ad altri impianti. La presenza totale degli impianti di G.P.L., tanto concessi come prodotto unico, quanto concessi in un organico complesso unitariamente ad altri carburanti, non puo' comunque superare il 4 per cento del totale degli impianti di distribuzione dei carburanti, attivi e funzionanti nell'ambito provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 13
(Rinnovi)

1. Per il rinnovo delle concessioni valgono i criteri contenuti nelle direttive di cui all'articolo 6, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 nonché quelle previste dall'articolo 4.


Capo II
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI



Art. 14
(Sospensione)

1. L'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971 puo' essere rilasciata dal comune ai fini della ristrutturazione della rete per una durata non superiore ai due anni dalla chiusura dell'impianto termine entro il quale la concessione deve essere finalizzata ad operazioni di concentrazione o potenziamento, a pena di decadenza.

2. I concessionari che alla domanda tendente ad ottenere il trasferimento e/o la concentrazione dovessero ricevere un motivato diniego da parte del comune competente ovvero non dovessero piu' avere la disponibilita' del suolo oggetto della domanda medesima, potranno presentare entro centottanta giorni dalla notifica del diniego stesso o della cessata disponibilita' del suolo nuove istanze su altra posizione, confermando la rinuncia agli impianti indicati nell'istanza precedente.


Art. 15
(Trasferimento della titolarita' della concessione)

1. L'autorizzazione al trasferimento della titolarita' ad altri soggetti della concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti puo' essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, purché, per effetto del trasferimento della concessione, non si determini una concentrazione di titolarita' di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto e ove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.


Art. 16
(Potenziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, l'aggiunta di un nuovo carburante in un impianto di distribuzione esistente o l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento puo' essere autorizzata solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto attivo e funzionante o posto in regime di sospensiva autorizzata e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.

2. Per impianti attivi e funzionanti sono da intendersi quelli con erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi.

3. Nell'autorizzare i potenziamenti di cui al comma 1 i comuni devono favorire una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti.

4. Per gli impianti che gia' erogano benzina l'aggiunta della benzina priva di piombo, che per sostituzione di prodotto deve essere sempre accordata, e del metano, e' esentata dalla rinuncia ad un provvedimento di concessione. Per il metano deve essere attribuita priorita' agli impianti per il rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.

5. Le variazioni di cui all'articolo 7, comma 4, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, comprese la costituzione e l'ampliamento di stoccaggio dei lubrificanti nonché l'estensione automatica di autorizzazioni prepagamento gia' concesse a tutti i prodotti esistenti sull'impianto, dovranno essere preventivamente comunicate ai comuni ove e' ubicato l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. Delle estensioni agli altri prodotti delle autorizzazioni self-service i comuni avranno l'obbligo di informare la Regione.

6. La detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi ai comuni competenti, che provvedono a farne menzione nel primo provvedimento autoritativo ovvero ad avvisare l'amministrazione finanziaria.


Art. 17
(Trasferimenti)

1. I trasferimenti ad altra localita' di un solo impianto di distribuzione di carburanti possono essere autorizzati dai comuni previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria, commercio e artigianato, rilasciato sulla base del parere della commissione consultiva regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui:
a) comportino spostamenti di massimo quaranta metri lungo la stessa direttrice, purché la nuova posizione non consenta di acquisire nuovi flussi di traffico;
b) il punto di vendita sia rimosso per motivi di pubblica utilita' a seguito di provvedimenti emessi da organi collegiali della pubblica amministrazione e purché la domanda di trasferimento sia prodotta entro diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso, nel rispetto delle distanze minime previste dall'articolo 18.

2. Il trasferimento coattivo puo' essere disposto soltanto nello stesso ambito comunale. In tale caso la consistenza del nuovo impianto ed i prodotti erogati dallo stesso devono essere uguali a quelli dell'impianto smantellato, fatta salva la possibilita' da parte del titolare di apportare le modifiche di cui all'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

3. L'impianto per cui e' disposto il trasferimento coattivo puo' essere utilizzato per il potenziamento o la concentrazione di impianti situati nell'ambito territoriale regionale.

4. Il trasferimento finalizzato a concentrazioni o potenziamenti di impianti e' sempre assentito se l'impianto da trasferire non assolve funzioni di pubblica utilita', come stabilito dall'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Nel caso in cui l'impianto sia considerato di pubblica utilita' dal comune interessato, l'impianto medesimo puo' essere soltanto trasferito in altra posizione individuata dalla stessa amministrazione comunale, sempre nell'ambito della viabilita' locale.


Art. 18
(Distanze minime tra impianti)

1. Il nuovo impianto se dotato di sole benzine e gasolio, deve rispettare le seguenti distanze minime da altro punto vendita esistente:
a) trecento metri nel percorso veicolare piu' breve o seicento metri nella stessa direttrice di marcia nell'ambito della viabilita' urbana (per Roma all'interno del Grande raccordo anulare e nei quartieri ad alta densita' abitativa), salvo posizioni gia' individuate dallo stesso comune o da altro ente su aree pubbliche;
b) un chilometro e mezzo per le strade comunali fuori dai centri urbani;
c) tre chilometri per le strade provinciali fuori dai centri urbani sulla stessa direttrice o mano contraria per strade senza spartitraffico;
d) cinque chilometri per le strade statali fuori dai centri urbani sulla stessa direttrice o su mano contraria per strade senza spartitraffico.

2. I nuovi impianti comprendenti anche il prodotto GPL e quelli potenziati con tale prodotto devono rispettare le seguenti distanze minime da altri impianti esistenti eroganti GPL:
a) due chilometri in linea d'aria da quelli esistenti nel comune di Roma all'interno del Grande raccordo anulare;
b) quattro chilometri in linea d'aria da quelli esistenti nel comune di Roma al di fuori del Grande raccordo anulare;
c) sette chilometri in linea d'aria per tutti gli altri casi.

3. Le distanze di cui al comma 2, qualora la nuova concessione riguardi un impianto di solo GPL devono essere duplicate. Su tali impianti potranno essere aggiunti altri prodotti o installate strutture prepay solo in linea con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 16.

4. Nel caso di piu' domande presentate per l'installazione di nuovi impianti concernenti posizioni incompatibili tra loro ai sensi della predetta normativa, costituisce criterio di priorita' la data di presentazione delle domande.

5. Le distanze indicate nel presente articolo vanno calcolate prendendo a riferimento gli accessi (passi carrabili) piu' vicini fra loro.


Art. 19
( Autorizzazione impianti ad uso privato)

1. La domanda per il rilascio del decreto regionale, che autorizza l'installazione di un impianto interno di carburanti ad uso privato di cui al comma 1 dell'articolo 11, deve essere presentata all'assessorato industria commercio e artigianato dal legale rappresentante dell'impresa corredata dagli atti attestanti il rispetto della normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali rilasciati dagli organi competenti in materia.

2. L'autorizzazione verra' rilasciata soltanto dopo l'accertamento da parte della Regione degli avvenuti adempimenti di competenza degli interessati di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti per uso privato ha durata decennale.

4. Nei casi di cantieri per opere stradali od altre opere pubbliche l'impianto puo' essere autorizzato limitatamente alla durata dell'attuazione delle opere stesse.

5. In occasione del rinnovo delle autorizzazioni saranno eseguite le medesime procedure.

6. L'inosservanza del divieto di cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.


Art. 20
(Collaudo degli impianti)

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti su strada o interni di nuova costruzione, nonché quelli potenziati o comunque modificati, compresi quelli per uso privato, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati da apposita commissione costituita da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per provincia, da un rappresentante dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, da un funzionario regionale del settore competente e da un funzionario del comune che svolge anche funzioni di segreteria, designati dagli enti di appartenenza.

2. La commissione collauda gli impianti accertando la idoneita' tecnica e fiscale, nonché la conformita' strutturale degli stessi al provvedimento di concessione rilasciato.

3. A ciascun componente della commissione spetta per ogni collaudo, a prescindere dal numero delle visite necessarie, un compenso forfettario di L. 220.000 lorde comprensivo dell'indennita' di missione, del rimborso delle spese di vitto, di viaggio e di ogni altro emolumento.

4. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

5. Le domande di collaudo, corredate delle quietanze di eseguito versamento al comune dell'importo dovuto, comprensivo del compenso ai collaudatori e delle spese di tesoreria, vanno inoltrate dal richiedente della concessione all'assessorato industria, commercio e artigianato, nonché al sindaco competente per territorio, che deve provvedere alla liquidazione dei relativi compensi entro trenta giorni dall'avvenuto collaudo.

6. Per serbatoi di capacita' inferiore o uguale a 10 mc il collaudo di cui sopra e' sostituito dal nulla osta dei vigili del fuoco competenti per territorio.


TITOLO III
CRITERI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DELLE TURNAZIONI.



Art. 21
(Criteri generali)

1. Per l'espletamento del servizio pubblico, l'orario minimo settimanale di apertura diurna degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti deve essere di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove, salvo le turnazioni di cui all'articolo 22.

3. Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motels e dei complessi commerciali.

4. L'orario estivo ha inizio il 1° maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il 1° ottobre di ciascun anno.



Art. 22
(Orario festivo)

1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali l'apertura del 25 per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non piu' di tre impianti, a richiesta del gestore, d'intesa con il concessionario, la percentuale suddetta puo' essere portata al 33 per cento o 50 per cento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attivita' nella giornata di lunedi' o, se questo e' festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero e' dovuto per le festivita' infrasettimanali.

3. I comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana nella percentuale del 50 per cento degli impianti medesimi.

4. Per gli impianti che effettuano turni di cui al comma 3 non e' prevista la sospensione dell'attivita' a titolo di recupero.

5. L'effettuazione dei turni e' determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d'intesa con i gestori interessati, nonché dell'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni piu' vicini, il servizio di distribuzione nel modo piu' capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.



Art. 23
(Servizio notturno)

1. Al servizio notturno deve essere abilitato un numero di impianti non superiore al 4 per cento di quelli ubicati nell'ambito del territorio provinciale, prendendo a riferimento il numero dei punti vendita attivi e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni, d'intesa con la Regione e sentite le rappresentanze delle aziende petrolifere, delle organizzazioni di categoria dei concessionari e dei gestori, individuano gli impianti abilitati al servizio notturno evitando:
a) la concentrazione dell'attivita' in una medesima via o quartiere urbano, compatibilmente con la domanda dell'utenza;
b) il rilascio dell'abilitazione per colonnine o chioschi isolati.

2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi di cui al comma 1, costituisce criterio preferenziale la qualita' della organizzazione di vendita di benzina e gasolio offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi ed alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori presso l'impianto. Devono, inoltre, essere opportunamente valutate le correnti di traffico specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilita' di ristoro offerte dal punto di vendita.

3. La domanda tendente ad ottenere l'abilitazione al servizio notturno deve essere inoltrata al comune dal concessionario completa della lettera di assenso del gestore dell'impianto, con firma autenticata.

4. L'abilitazione al servizio notturno e' rilasciata annualmente ed e' rinnovata tacitamente per uguale periodo di tempo, salva motivata rinuncia da parte del concessionario o giustificato venir meno dell'assenso del gestore, da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del turno. Ove, a parita' di servizi offerti, i comuni dovessero trovarsi di fronte ad una richiesta di abilitazione al servizio notturno maggiore della percentuale del 4 per cento, di cui al comma 1, provvedono a predisporre turni di rotazione periodica annuale.

5. Il servizio notturno deve iniziare alle ore 22 nel periodo invernale e alle ore 22,30 nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

6. L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni, previa diffida al concessionario al gestore comporta la sospensione dell'abilitazione al servizio notturno per l'anno in corso e la decadenza del rinnovo automatico.

7. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono intimare ai concessionari che, ancorché precedentemente abilitati, abbiano sospeso tale servizio, la ripresa immediata del turno notturno. Qualora l'attivita' non dovesse essere regolarizzata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione al servizio notturno deve intendersi revocata, unitamente alla concessione delle attrezzature self-service pre- pagamento, se ottenuta in relazione all'espletamento di tale servizio come disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare n. 148/F del 2 dicembre 1975.


Art. 24
(Ferie)

1. Ogni chiusura per ferie deve essere autorizzata dai comuni competenti per territorio previa predisposizione da parte degli stessi, di appositi turni che garantiscano l'apertura di almeno il 25 per cento dei distributori di carburante. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

2. I comuni devono prevedere l'emanazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, per il periodo di massimo utilizzo di un calendario di sospensione dell'attivita' per ferie che non sia superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie, qualora non fruite nei turni prefissati devono essere concordate col concessionario per essere eventualmente fruite in altro periodo dell'anno compatibilmente con i turni di servizio festivo.


Art. 25
(Apparecchiature self-service)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati «self-service pre- pagamento», devono restare sempre in funzione durante la chiusura dell'impianto senza l'assistenza del personale e quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.

2. L'inosservanza della norma di cui al comma 1, previa diffida da parte del comune al concessionario ed al gestore, e sempreché per le presenze abusive sull'impianto non sia stata inoltrata regolare denuncia del gestore all'autorita' di polizia comporta l'automatica sospensione dell'autorizzazione ai funzionamento del self-service prepagamento per un periodo non inferiore a dodici mesi.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento e apparecchiature accettatrici di carte di credito devono osservare l'orario di cui all'articolo 21, comma 5, salvo quanto previsto all'articolo 26.


Art. 26
(Deroghe)

1. Gli impianti di distribuzione di solo metano o gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) possono essere esentati, fino al raggiungimento della percentuale prevista, a richiesta dei gestori e dei concessionari, dall'osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni.

2. Qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo distributore, puo' essere consentita previa verifica e parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del comune, la deroga a qualsiasi turno, purché sia stata avanzata richiesta del gestore, d'intesa con il concessionario, e venga riconosciuta la necessita' di sopperire ad esigenze locali.

3. Al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso turistico, puo' essere consentita deroga sulla base del parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2 per un massimo di quattro mesi nell'anno solare, sia all'orario che all'osservanza dei turni, agli impianti siti in localita' di particolare interesse turistico.

4. A richiesta del concessionario, d'intesa con le organizzazioni dei gestori piu' rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, i comuni possono, altresi', autorizzare orari addizionali di esercizio, rispetto al limite di cui all'articolo 21, comma 1, degli impianti di distribuzione carburanti.

5. I comuni possono concedere deroghe di qualsiasi tipo, purché non superiori alle quarantotto ore in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati e simili.



Art. 27
(Consultazione degli organi interessati)

1. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere derogatorio, sanzionatorio o di disciplina dei turni di ferie, il comune e' tenuto a sentire i rappresentanti:
a) delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita;
b) delle organizzazioni sindacali a livello regionale della categoria dei gestori degli impianti (Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio, Flerica Cisl);
c) della sezione regionale dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.);
d) delle organizzazioni di categoria dei concessionari privati (Assopetroli e Aldigas).


Art. 28
(Controlli sanzioni)

1. I comuni predispongono i cartelli indicatori dell'orario di servizio e dei turni dei distributori di carburante.

2. I controlli per l'osservanza degli orari degli impianti sono effettuati dai competenti corpi di polizia.

3. Ai contravventori si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 sono irrogate dal sindaco competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con le procedure di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le somme introitate ai sensi del presente articolo spettano ai comuni.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Capo I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 29
(Integrazione delle domande)

1. Le domande relative a concentrazioni, a rinnovi, a potenziamenti, a trasferimenti, a modifiche e ad impianti ad uso privato, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego di concessione o di autorizzazione da parte del comune, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla citata data per renderle conformi alle disposizioni di cui alla legge stessa.


Art. 30
(Pareri della commissione consultiva)

1. Fino alla costituzione della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2, il parere per il rilascio dei provvedimenti previsti dalla presente legge e' espresso dal competente assessorato regionale.


Art. 31
(Proroga dei provvedimenti e sanatorie)

1. Al fine di consentire una loro utilizzazione per le concentrazioni, i trasferimenti ed i potenziamenti, i provvedimenti di autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti di carburanti rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 e non ancora scaduti, protraggono la loro efficacia per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari dei decreti di concessione di impianti esistenti e funzionanti o per i quali sia in corso regolare pratica di autorizzazione alla sospensiva, che non abbiano presentato domanda di rinnovo delle concessioni o l'abbiano presentata fuori dai termini previsti, possono godere di un provvedimento di sanatoria con la presentazione della domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 a condizione che l'impianto abbia espletato il pubblico servizio di distribuzione dei carburanti in modo regolare ed ininterrotto, eccettuato l'eventuale periodo di sospensiva autorizzata e risponda alle norme di sicurezza. La suddetta sanatoria ha carattere di assoluta straordinarieta' e non potra' essere ripetuta.

3. I titolari degli impianti ad uso privato di cui all'articolo 19, non forniti di autorizzazione, devono inoltrare istanza al comune entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la relativa regolarizzazione. A tal fine gli impianti debbono essere sottoposti a collaudo.

4. I titolari degli impianti ad uso privato che non hanno i requisiti stabiliti all'articolo 19, possono usufruire di una sanatoria di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che effettuino una segnalazione al comune di competenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'impianto in loro disponibilita', che detto impianto risponda alle norme di sicurezza, e venga sottoposto a relativo collaudo ai sensi dell'articolo 20. Trascorso il termine di trentasei mesi senza che sia stato rispettato il disposto di cui all'articolo 19, l'impianto dovra' essere smantellato.


Capo II
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 32

(Censimento delle concessioni)

1. La Regione, in base a quanto stabilito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.

2. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare alla Regione, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati richiesti per il censimento.


Art. 33
(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni:
a) del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
b) del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modificazioni;
c) della legge 28 luglio 1971, n. 558;
d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
e) richiamate dalle fonti sopracitate nonché quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 ed alle altre eventuali direttive del Governo impartite al sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162.


Art. 34
(Abrogazioni di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 20 giugno 1984, n. 28.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.