L.R. 13 Dicembre 1996, n. 51 |
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NELLA REGIONE LAZIO.
|
(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35 , S.O. n. 4) Art. 1 (Finalita') 1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformita' ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunita' per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e societa', anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio. Art. 2 (Beneficiari) 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge: a) le societa' cooperative e le societa' di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono: a) essersi costituiti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge e mantenere i requisiti di composizione femminile per i cinque anni successivi; b) operare nei settori di competenza regionale; c) possedere le caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole imprese, vale a dire: 1) meno di cinquanta dipendenti; 2) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu; 3) 25 per cento massimo del capitale detenuto da una o piu' imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio ne' investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi e' detenuto. Art. 3 (Spese agevolabili) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere agevolate le seguenti spese: a) le spese per la costituzione della societa'; b) le spese per la progettazione dell'attivita'; c) le spese per la formazione specifica delle imprenditrici e delle lavoratrici; d) le spese per l'acquisto di macchinari ed impianti, ad esclusione delle costruzioni; e) le spese relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione; f) le spese per l'acquisto di servizi relativi a: innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, know how, brevetti e licenze, innovazione e progettazione organizzativa e gestionale, marketing e pubblicita', contenimento del danno ambientale. 2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere agevolate le spese sostenute per i corsi di formazione imprenditoriale o per i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. Art. 4 (Agevolazioni) 1. Le spese di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella seguente misura: a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni; b) fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone. 2. Le spese di cui all'articolo 3, comma 2, sono agevolate fino al 50 per cento dell'onere effettivamente sostenuto e comunque in misura non superiore a lire 30 milioni. 3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali. Art. 5 (Modalita' di applicazione) 1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato dalle cooperative e dalle societa'; b) progetto dettagliato dal quale risultino: 1) gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1; 2) le previsioni di redditivita' ed economicita' di gestione, con riferimento alla concreta possibilita' di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attivita', suffragate da eventuali ricerche di mercato; 3) il tipo e l'entita' delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi; c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attivita' relativi al progetto di cui alla lettera b); d) eventuale richiesta di attivita' di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b); e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della societa' o dell'impresa; f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della societa' o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti pubblici. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano un progetto dettagliato del corso di formazione o del servizio proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1, i criteri di economicita' e la composizione per sesso dei partecipanti al corso. 3. Le domande di agevolazione di cui ai commi 1 e 2, sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 da un comitato costituito da: a) il dirigente del settore industria dell'assessorato regionale sviluppo economico ed attivita' produttive; b) il direttore generale della FILAS o un suo delegato; c) il dirigente del settore programmazione dell'assessorato regionale economia e finanza; d) due esperti di valutazione dei progetti nominati dall'Assessore regionale allo sviluppo economico ed attivita' produttive e dall'Assessore regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, su proposta delle competenti commissioni consiliari. 4. Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 57 del 1993. 5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui al comma 3, concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro trenta giorni dall'acquisizione del parere stesso. 6. L'erogazione dei contributi e' effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi. Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, grava sul capitolo del bilancio 1996 di nuova istituzione n. 24142 denominato: "Contributi a sostegno della imprenditorialita' femminile nel Lazio". 2. Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo della somma di lire 100 milioni all'uopo prevista al capitolo n. 29001, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1996. Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4, devono pervenire all'assessorato competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8 (Disposizioni finali) 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunita' europea. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |