L.R. 24 Febbraio 1990, n. 20 |
Disciplina delle funzioni di polizia locale.
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(Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1990, n. 7). Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali per assumere su tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri enti titolari di tali funzioni. Art. 2 (Organizzazioni del servizio di polizia locale) 1. Le funzioni di polizia locale di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli enti locali mediante strutture organizzative costituite secondo esigenze di efficienza e di economicita'. 2. I comuni che destinano almeno sette addetti al servizio di polizia locale possono istituire il Corpo di polizia locale. 3. Gli altri comuni possono istituire il Corpo di polizia locale in forma consortile o associativa per la reciproca utilizzazione del personale e dei mezzi operativi a disposizione, per il raggiungimento di obiettivi comuni. 4. Le norme di funzionamento dei Corpi di polizia locale saranno stabilite con regolamenti approvati dagli enti interessati che in particolare debbono contenere disposizioni intese a stabilire: 1) che le attivita' vengano svolte in uniforme e che possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario e venga autorizzato dal sindaco e dall'assessore da lui delegato; 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; 3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso cui il personale sia stato comandato; 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per i soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza; c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri corpi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate previa comunicazione al Prefetto. Art. 3 (Collaborazione tra enti locali) 1. I comuni possono esercitare le attivita' di polizia locale anche in forma consortile o associata, possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni. 2. La Regione provvede, con atto deliberativo, alla determinazione dei contributi alle forme associative tra enti locali per i servizi di polizia locale e sostiene parzialmente le spese per la dotazione tecnica. 3. Il personale di polizia locale puo' essere comandato a svolgere proprie funzioni presso le altre amministrazioni locali per soddisfare esigenze di natura temporanea, in tale caso opera alle dipendenze dell'amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali, gli enti locali interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche. 4. L'utilizzazione temporanea e i comandi di cui ai precedenti commi sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in materia tra gli enti locali interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. Art. 4 (Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale) 1. Gli enti locali, nel definire la struttura e l'organico dei servizi di polizia locale devono tener conto del numero e della distribuzione degli abitanti nel territorio servito, della suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro, dello sviluppo vario nel territorio comunale del tipo e delle quantita' degli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, dell'indice di motorizzazione, della presenza di sedi giudiziarie, della rilevanza turistica e di ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche, urbanistiche ambientali con riferimento alle risorse naturali e culturali nonche' ai vincoli esistenti ed al livello degli inquinamenti. 2. Devono in ogni caso prevedersi, anche con il ricorso alla forma associativa, due unita' operative per ogni 800 abitanti o frazione superiore a 400 abitanti. 3. Il servizio di polizia locale deve essere svolto con modalita' che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e durante l'intero arco di essi. Art. 5 (Coordinamento dell'attivita' di polizia locale) 1. Ove si renda necessario, nell'ambito delle attribuzioni degli enti locali e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 65 del 1986, l'impiego delle forze di polizia locale dipendenti da piu' amministrazioni comunali con le forze di polizia dello Stato ovvero con i Corpi e con le organizzazioni della protezione civile, i sindaci interessati impartiscono, sulla base di opportune intese con le altre autorita' le direttive del caso ai propri dipendenti, i comandanti dei Corpi di polizia locale determinano le modalita' operative nel rispetto delle direttive medesime. Art. 6 (Compiti dei servizi e Corpi di polizia locale) 1. Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche rivestite, ha il compito di: a) prevenire e reprimere le infrazioni ai regolamenti di polizia locale; b) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi, la cui esecuzione e' demandata alla polizia locale; c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto; d) vigilare sulla integrita' e conservazione del patrimonio pubblico; e) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attivita' e compiti istituzionali degli enti di appartenenza; f) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamita' e disastri. 2. Detto personale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorita'. 3. Gli appartenenti ai servizi in questione adempiono, inoltre, alle incombenze di polizia amministrativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616. Art. 7 (Protezione civile) 1. In caso di calamita', il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. 2. Il Presidente della Giunta regionale sulla base delle intese con gli organi competenti, impartisce direttive agli enti locali interessati. 3. Gli enti locali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e gli strumenti in carico alla polizia locale e ad assicurare l'aggiornamento tecnico professionale degli operatori addetti, nonche' disponibilita' di personale e mezzi in ogni tempo reperibili. Art. 8 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza) 1. Nell'ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti ai servizi o ai Corpi di polizia locale esercitano anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle di polizia stradale ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 nonche' funzione di polizia giudiziaria, rivestendo la qualita' di agente oppure di ufficiale di polizia giudiziaria, questa riferita ai responsabili del servizio e agli addetti al coordinamento e al controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno e' destinato secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 221 terzo comma del codice di procedura penale. 2. La messa a disposizione di addetti al servizio di polizia locale, previa richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' giudiziaria, prevista a norma degli articoli 3 e 5 della predetta legge n. 65 del 1986, e' disposta nel rispetto delle intese con l'autorita' dell'ente locale. 3. La qualita' di agente di pubblica sicurezza, e' conferita dal Prefetto su segnalazione del sindaco previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 4. Il Prefetto dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza a seguito della perdita anche di uno dei requisiti prescritti, sentito il sindaco competente. 5. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza svolgono il loro servizio nei termini e secondo le modalita' dei rispettivi regolamenti. Art. 9 (Qualifiche ed articolazioni funzionali e denominazione degli addetti alla polizia locale) 1. Le qualifiche funzionali del personale addetto ai servizi di polizia locale sono stabilite dagli enti locali nel rispetto degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e devono prevedere specifiche figure professionali nonche' proprie articolazioni in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative dell'ente locale. 2. Per l'attuazione delle norme di cui al precedente comma da parte degli enti che hanno istituito il Corpo di polizia locale e fatte salve diverse disposizioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, l'ordinamento del Corpo di polizia locale si articola, per i comuni di classe 1/A, 1/B, II e III indicati nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, nel responsabile del Corpo o (comandante) qualifica apicale dell'ente di appartenenza; negli addetti al coordinamento e controllo (funzionario direttivo, istruttore direttivo, istruttore di vigilanza). Negli operatori (vigili) per i comuni di classe IV laddove e' prevista la figura del comandante questi dovra' essere collocato nella qualifica apicale prevista per l'ente. In situazione diversa si puo' prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (responsabile del servizio) e operatori (vigili). 3. Le qualifiche di cui sopra saranno rapportate alle declaratorie delle funzioni previste e disciplinate dai contratti collettivi. Art. 10 (Norme di principi sull'armamento) 1. I comuni in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, deliberato in merito alla dotazione dell'armamento per il personale di polizia municipale, sentite le organizzazioni sindacali, dopo aver predisposto uno studio sulle effettive esigenze funzionali e in particolare sugli indicatori del rischio connesso all'adempimento dei compiti d'istituto. 2. La dotazione dell'armamento e' disciplinata dai regolamenti comunali di polizia municipale in relazione alle specificita' dei servizi ed in conformita' di quanto prescritto dall'articolo 5, quinto comma, legge-quadro n. 65/86. Art. 11 (Modalita' per le assunzioni e requisiti per la partecipazione ai concorsi - Commissioni e prova di esame) 1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso. 2. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali. 3. Il regolamento che i comuni dovranno adottare ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, prevedera', per i vincitori di concorsi per posti di addetti ai servizi di polizia locale l'obbligo della frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla presente legge. 4. Le commissioni d'esame saranno integrate da un esperto appartenente alla struttura dell'assessorato agli enti locali della Regione. 5. Le prove d'esame saranno imperniate sulle seguenti materie: prima prova scritta: diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento comunale; seconda prova scritta: procedimenti sanzionatori amministrativi e penali; prova orale: 1) materie delle prove scritte; 2) elementi di diritto e procedura penale; 3) elementi di diritto della circolazione stradale; 4) nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico- edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza, legge quadro sulla polizia municipale. 6. Nei concorsi per comandate del corpo dei vigili urbani e dirigenti e' aggiunta la seguente prova scritta: elementi di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza e legge quadro sulla polizia municipale. Art. 12 (Corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale) 1. La Regione attraverso delega delle funzioni alle province, garantisce l'effettuazione e l'aggiornamento del personale dei servizi di polizia locale, nonche' per: a) la preparazione di cittadini che aspirino a partecipare a concorsi per l'accesso nei servizi di polizia locale degli enti locali; b) la qualificazione di vincitori di concorsi banditi dagli enti locali per la copertura di posti di addetti ai servizi di polizia locale. 2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale, fatte salve le eventuali disposizioni in materia di accesso a particolari qualifiche funzionali regolate dagli accordi previsti dalla legge-quadro sul pubblico impiego. 3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, provvede a determinare i termini e le modalita' per l'organizzazione dei corsi. 4. Le province possono avvalersi a tale scopo delle strutture dei centri regionali della formazione professionale e possono assicurare il raggiungimento di tale obiettivo tramite convenzioni con istituti pubblici o privati. Per il comune di Roma i corsi possono essere istituiti presso la scuola per vigili urbani del comune di Roma. Art. 13 (Consulta regionale per la polizia locale) 1. E' istituita la consulta regionale per la polizia locale composta: a) dall'assessore preposto dagli enti locali, o da un suo delegato, che la presiede; b) da sei esperti in materia di polizia locale, nominati dal Consiglio regionale di cui almeno tre scelti tra i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo di provincia della Regione e due appartenenti ad altri comuni; c) da due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dall'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia), UPI (Unione delle province d'Italia); d) da cinque rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; e) da due rappresentanti delle associazioni professionali di categoria piu' rappresentative nella Regione. 2. La consulta collabora con l'assessorato regionale agli enti locali ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale con particolare riferimento alle misure atte a migliorare l'efficienza dei relativi servizi. 3. Ai componenti esterni spettano i gettoni di presenza e le altre indennita' previste dalle leggi regionali per il funzionamento degli organi collegiali. Art. 14 (Regolamenti di polizia locale) 1. Gli enti locali devono provvedere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare o adeguare i regolamenti per il funzionamento dei servizi di polizia locale. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, i regolamenti di cui alla stessa legge, divenuti esecutivi, sono trasmessi all'assessorato agli enti locali per il successivo inoltro al Commissario di Governo tramite il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 15 (Istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale) 1. Per i compiti derivanti dall'attivazione della presente legge agli uffici del 17° settore «enti locali» di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente «Strutture ed organizzazioni regionali» e' aggiunto il seguente: n. 8 «Polizia locale». Art. 16 (Contributo finanziario regionale per il potenziamento dei servizi di polizia locale dei comuni) 1. La Regione concede ai comuni un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Il contributo non puo' superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, aumenta fino al 90 per cento per i comuni che gestiscono in forma associativa il servizio di polizia locale. 2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono inoltrare istanza alla Regione Lazio, assessorato agli enti locali, corredata dalla deliberazione del consiglio comunale in cui devono essere precisati la natura degli interventi che si vogliono realizzare, le attrezzature che si intendono acquistare, l'uso cui saranno adibite, il preventivo di spesa ed il relativo costo, la somma richiesta a titolo di contributo ed i mezzi finanziari per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale. 3. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 4. La Giunta regionale scaduto il termine fissato, sentita la Consulta regionale per la polizia locale, delibera il piano di ripartizione dei contributi, nel limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale previa approvazione da parte del Consiglio regionale del programma regionale di intervento e dei criteri di massima che tengano conto della: a) situazione economico-finanziaria dell'ente; b) rapporto tra popolazione residente nel capoluogo comunale e popolazione residente in zone decentrate (frazioni); c) estensione della rete viaria e conformazione dei sistemi infrastrutturali esistenti; d) rapporto tra popolazione residente ed attivita' economiche esistenti; e) caratteristiche funzionali prioritarie delle attrezzature che si intendono acquisire. 5. Gli enti che godono del contributo debbono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute, documentandole. 6. La concessione del contributo puo' essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il rendiconto e/o la documentazione prevista. 7. Il recupero delle somme gia' erogate avviene con le modalita' previste da regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 17 (Divise ed attrezzature) 1. Le divise degli appartenenti al corpo di polizia locale debbono recare i distintivi con lo stemma, la denominazione dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola. 2. Le caratteristiche delle divise, dei modelli, dei colori e dei distintivi di grado nonche' degli automezzi in uso presso gli uffici e le strutture municipali dei vigili urbani, vengono stabiliti in modo uniforme su tutto il territorio regionale nel rispetto del divieto di assimilazione con le divise ed i distintivi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato con successivo provvedimento legislativo. Art. 18 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12 si provvedera', per l'anno 1990, con lo stanziamento iscritto in bilancio al capitolo n. 27240, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente articolo 16 si fara' fronte mediante istituzione nel bilancio dell'esercizio 1990, capitolo n. 14650 denominato «Contributo finanziario agli enti locali per il potenziamento dei servizi di polizia locale» la cui dotazione nella fase di prima attuazione viene indicata «per memoria». 3. Per gli esercizi successivi l'entita' del fabbisogno dell'istituendo capitolo verra' determinata sulla base delle istanze pervenute alla Regione ai sensi del terzo comma del predetto articolo 16 e sara' iscritta nel bilanci dell'anno immediatamente successivo mediante apposito articolo della legge concernente le disposizioni finanziari per la redazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |