Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1974 della Regione Lazio.

Numero della legge: 25
Data: 6 luglio 1977
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1977

L.R. 06 Luglio 1977, n. 25
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1974 della Regione Lazio.







Art. 1

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extratributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti e per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1974, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 146.576.006.081 delle quali furono riscosse L. 63.928.409.647 e rimangono da riscuotere L. 82.647.596.434


Art. 2

Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1974, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 158.991.929.574
delle quali furono pagate L. 31.733.808.067 e rimangono da pagare L. 127.258.121.507


Art. 3

TABELLA RISTRUTTURATA

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio finanziario 1974 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Entrate complessive L. 146.576.006.081
Spese complessive L. 158.991.929.574
Differenza in meno L. 12.415.923.493
Entrate tributarie, entrate per attribuzione del gettito di tributi erariali, entrate extratributarie L. 112.440.881.900
Spese correnti L. 64.266.945.501
Differenza L. 48.173.936.399


Art. 4

I residui attivi degli esercizi finanziari 1973 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive L. 14.924.067.923 di cui:
Riscossi durante l' esercizio 1974 L. 14.192.686.640(-)
Eliminati in sede di riaccertamento L. 4(-)
Restano da riscuotere al 31 dicembre 1974 L. 731.381.279


Art. 5

I residui passivi degli esercizi finanziari 1973 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive L. 76.111.661.878 di cui:
Pagati durante l' esercizio 1974 L. 23.058.918.851(-)
Eliminati in sede di riaccertamento L. 1.192.325.842(-)
Restano da pagare al 31 dicembre 1974 L. 51.860.417.185


Art. 6

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1974 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1973 e precedenti (art. 4) L. 731.381.279
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1974 (articolo 1) L. 82.647.596.434
Totale residui attivi al 31 dicembre 1974 L. 83.378.977.713


Art. 7

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1974 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1973 e precedenti (art. 5) L. 51.860.417.185.
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1974 (art. 2) L. 127.258.121.507.
Totale residui passivi al 31 dicembre 1974 L. 179.118.538.692


Art. 8

Il disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1974 e' stabilito in L. 1.693.597.655, in base alle seguenti risultanze:
a) Differenza, di cui all' art. 3 della presente legge, tra le entrate complessive e le spese complessive di competenza dell' esercizio
finanziario 1974 L. 12.415.923.493(-)
b) Fondi accantonati nell' esercizio 1973 e utilizzati nell' esercizio 1974 ai sensi della legge 27
febbraio 1955, n. 64 L. 14.615.000.000(+)
c) Somma proveniente dalla disponibilita' esistente sui residui passivi del cap. 82 dell' esercizio 1972, utilizzata per il finanziamento della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 L. 130.000.000(+)
d) Minore accertamento nell' esercizio 1974 dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1973 e precedenti L. 4(-)
e) Minore accertamento nell' esercizio 1974 dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1973 e precedenti, al netto della somma di cui al precedente punto c) L. 1.062.325.842(+)
f) Fondo accantonato per essere utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per il finanziamento di leggi in corso diperfezionamento alla chiusura dell' esercizio 1974 ed entrate in vigore nell' esercizio 1975 L. 5.085.000.000(-)
Disavanzo finanziario L. 1.693.597.655


Art. 9

E' approvata l' eccedenza di impegni di cui al capitolo 4723 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1974, in relazione alla maggiore entrata, di pari importo, accertata nel corrispondente cap. 723 dello stato di previsione dell' entrata del medesimo esercizio finanziario.


Art. 10

Ai sensi dell' art. 22 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, del disavanzo di L. 1.693.597.655 indicato dal precedente art. 8, si terra' conto in sede di assestamento del bilancio per l' anno finanziario 1977.


Art. 11

Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1974 comportano un avanzo di amministrazione di L. 848.037.022, in base alla seguente dimostrazione:
Entrate:
Somme trasferite dalla Giunta regionale durante l' esercizio 1974 L. 2.438.400.000
Partite di giro L. 102.955.206
Varie ed eventuali L. 792.000
Totale entrate L. 2.542.147.206
Spese:
Somme pagate o rimaste da pagare sulla competenza dell' esercizio finanziario 1974 L. 1.591.154.978
Partite di giro L. 102.955.206
Totale uscite L. 1.694.110.184
Avanzo di amministrazione L. 848.037.022


Art. 12

L' avanzo di cui al precedente art. 11, L. 848.037.022, viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1977 al cap. 0900 denominato << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 luglio 1977.


ALL.1

TITOLO DEDOTTO
Rendiconto generale della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.