L.R. 17 Dicembre 1982, n. 57 |
Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziendeagricole singole od associate della Regione Lazio danneggiateda eccezionali calamita' naturali od avversita' atmosferiche.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1982, n. 36) Art. 1 (Interventi per calamita' naturali od avversita' atmosferiche) Gli interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della Regione Lazio danneggiate da eccezionali calamita' naturali od avversita' atmosferiche sono regolati dalla presente legge. La legge regionale 20 maggio 1980, n. 39, e' abrogata. I provvedimenti amministrativi relativi alle calamita' verificatesi fino al 30 giugno 1982 sono regolati, fino alla loro definizione, dalla citata legge regionale 20 maggio 1980, n. 39; quelli relativi ad eventi verificatisi successivamente a tale data sono regolati dalla presente legge. Art. 2 Fondo regionale per le calamita' naturali Al fine di adeguare il fondo di solidarieta' nazionale, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentire l' immediata ripresa produttiva delle stesse, la Regione Lazio istituisce il << Fondo regionale per le calamita' naturali >>, al quale faranno carico gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge. Art. 3 (Tipi di calamita' naturali ed avversita' atmosferiche) Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, in caso di calamita' naturali e di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole. Art. 4 (Anticipazione fondi legge 15 ottobre 1981, n. 590) La Regione Lazio concede, a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le agevolazioni contributive e creditizie di cui ai successivi articoli. Art. 5 (Accertamento danni) I settori decentrati dell' agricoltura, al verificarsi di eventi calamitosi, debbono accertare entro dieci giorni l' entita' dei danni. Qualora gli eventi calamitosi abbiano interessato vaste zone ed abbiano prodotto effetti dannosi, esorbitanti dal normale rischio cui e' soggetta l' azienda agraria, dovranno trasmettere, entro venti giorni, una dettagliata relazione che consenta all' assessorato regionale all' agricoltura di proporre - entro trenta giorni dalla ricezione della medesima - al Ministero dell' agricoltura e foreste la dichiarazione di eccezionalita' dell' evento, ai sensi dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 6 Pronto intervento (articolo 1, primo comma, lettera a), legge 15 ottobre 1981, n. 590) A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche od eccezionali calamita' naturali e' concesso un contributo una tantum: per urgenti riparazioni dei fabbricati rurali; a parziale copertura del danno subito per la perdita totale delle anticipazioni colturali di terreni in tutto o in parte sommersi, alluvionati o franati o smottati; a parziale copertura del danno per la perdita o distruzione delle scorte vive o morte in misura superiore al 35 per cento del valore globale di tutte le scorte. I criteri per la determinazione delle misure di pronto intervento sono quelli stabiliti dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi della vigente legislazione. Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai comuni nei quali ricade l' azienda entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della deliberazione della Giunta regionale prevista dal successivo articolo 14 con la quale viene disposta l' operativita' di pronto intervento. I comuni provvedono all' accertamento della attivita' svolta dal richiedente, della natura e dell' entita' dei danni e compilano l' elenco degli aventi diritto dandone pubblicita' mediante affissione all' albo pretorio. I settori decentrati dell' agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta. In ogni comune e' costituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo rappresentante, e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un rappresentante delle organizzazioni dei braccianti e salariati, e dai capigruppo consiliari o loro rappresentanti, con il compito di esaminare le domande presentate e proporne l' entita' del contributo, sulla base dei criteri di cui al precedente secondo comma nonche' dell' ammontare dei danni subiti e dei fondi messi a disposizione dalla Regione. Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo una tantum si provvedera' con un unico provvedimento da parte del sindaco del comune. Art. 7 Contributi per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali (articolo primo comma, lettera d), legge 15 ottobre 1981, n. 590) La Regione per il ripristino delle strutture fondiarie delle aziende ricadenti in zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concede a titolo di anticipazione contributi in conto capitale nelle spese occorrenti: a) alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive; b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati e manufatti rurali, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate; c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte. Il contributo viene determinato: a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a L. 10 milioni per i singoli e L. 50 milioni per le cooperative; a favore degli altri imprenditori agricoli fino a un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a L. 15 milioni. Le domande di contributo devono essere presentate ai comuni competenti per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione di cui al primo comma. Alla concessione nonche' alla liquidazione del contributo in conto capitale si dispone con provvedimento del sindaco del comune dopo gli adempimenti di cui all' articolo 6, quarto e sesto comma. I settori decentrati dell' agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta. Art. 8 Ricostituzione dei capitali di conduzione (articolo 1, primo comma, lettera b), legge 15 ottobre 1981, n. 590) La Regione a titolo di anticipazione eroga per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro dei coltivatori, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, i seguenti interventi: concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti dell' articolo 2 del decreto - legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968 n. 1088, e contributi in conto capitale ai sensi dell' articolo 2 precitato a favore dei coltivatori diretti singoli od associati fino a L. 2 milioni nonche' fino a L. 10 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta che abbiano subito danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale. Tali benefici sono commisurati all' entita' del danno. Le richieste delle aziende che abbiano subito perdite nella produzione lorda globale con percentuale fra il 35 e il 60 per cento saranno soddisfatte dopo l' assegnazione dei fondi ministeriali. Le domande di contributo e/ o prestito agevolato da redigersi su unico modello, vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del decreto del Presidente della Giunta regionale di delimitazione di cui all' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni con l' indicazione dell' istituto di credito. I comuni provvederanno entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, ad istruire le stesse, secondo l' ordine cronologico di presentazione e ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo in conto capitale e/ o rilasciare il nulla osta alla concessione del prestito da parte dell' istituto di credito con le procedure previste dall' articolo 6, quarto e sesto comma. Ai fini dell' erogazione del prestito, priorita' assoluta va data ai coltivatori diretti ed alle cooperative. L' istituto od ente finanziatore eroghera' il prestito entro venti giorni dalla data di ricezione del nulla osta da parte del comune. I settori decentrati dell' agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta. Art. 9 Provvista dei capitali di esercizio (articolo 1, primo comma, lettera c), legge 15 ottobre 1981, n. 590) La Regione per la provvista dei capitali di esercizio delle aziende che hanno subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, eroga a titolo di anticipazione un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e per gli scopi nella stessa norma contemplati. Le domande di prestito vanno presentate agli istituti di credito e ai comuni nei quali ricade l' azienda danneggiata dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della proposta inviata al Ministero dell' agricoltura e delle foreste per la dichiarazione dell' eccezionalita' dell' evento e comunque non oltre il dicembre della campagna agraria successiva a quella in cui si e' verificato l' evento stesso. I comuni rilasceranno immediatamente una dichiarazione comprovante la qualifica del richiedente, il tipo di coltura in atto al momento dell' evento calamitoso, la compromissione del bilancio economico aziendale e la percentuale del danno accertato. I settori decentrati dell' agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta. Gli istituti provvederanno all' erogazione del prestito con precedenza assoluta ai coltivatori diretti, entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione comunale di cui al precedente terzo comma. Beneficiano dei prestiti di cui al primo comma, le cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli nel caso in cui si verificano riduzioni nei conferimenti superiori al 35 per cento per effetto degli eventi calamitosi. Le domande di prestito per importi superiori a lire 30 milioni da parte dei singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100 milioni da parte di produttori associati o di cooperative, vanno presentate contestualmente all' istituto di credito ed al comune competente per territorio. Il comune trasmettera' all' istituto di credito il nulla osta sulla richiesta entro 20 giorni dalla ricezione della domanda. L' istituto od ente finanziatore eroghera' il prestito entro 20 giorni dalla data di acquisizione del nulla osta di cui al comma precedente. Art. 10 (Cumulo) Le provvidenze di cui agli articoli 7 ed 8, si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze ed il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l' ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici ed il costo per lavoro ed interventi straordinari provocati dalla calamita'. In tal caso il cumulo e' consentito solo per il prestito di cui all' articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma. E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai comuni ed ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati. Art. 11 (Pubblicita' degli interventi) La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l' entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all' albo pretorio del comune per la durata di trenta giorni. Art. 12 Contributi ai consorzi di difesa(Articolo 10, legge 15 ottobre 1981, n. 590) La Regione contribuisce all' alimentazione della cassa sociale dei consorzi di difesa di cui all' articolo 10 della legge n. 590 del 1981 mediante un versamento annuale pari al 2 per cento dei contributi versati dai soci sulla base dei ruoli esattoriali consortili qualora il contributo dei consorziati stessi sia superiore al 2 per cento medio della produzione annua assicurata. La Regione concede, inoltre, sulla base dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall' intendenza di finanza, entro il 30 novembre di ciascun anno, una anticipazione pari al 30 per cento sul contributo che lo Stato versera' alla Regione in favore dei consorzi di difesa ai sensi del citato articolo 10 della legge n. 590 del 1981. L' erogazione dei contributi regionali sara' effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della richiesta da parte dei consorzi. Art. 13 (Tassi di interesse e liquidazione concorso ) Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e' pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti od istituti di credito si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti medesimi, vistati dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sara' corrisposto in annualita' o semestralita' erogate posticipatamente, come previsto dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell' agricoltura 27 dicembre 1979 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1980 n. 5). Art. 14 (Riparto fondi) Per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, provvede alla assegnazione e ripartizione dei fondi per comuni, enti od istituti di credito, sulla base della natura e dell' entita' dei danni subiti dalle zone incluse nella proposta di declaratoria di eccezionalita' dell' evento. I comuni debbono trasmettere all' assessorato regionale all' agricoltura copia dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi. Devono altresi' trasmettere gli elenchi nominativi dei beneficiari dei prestiti di cui alla presente legge con l' indicazione dell' importo del prestito a ciascuno concesso. Art. 15 (Norme finanziarie) Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 3.500 milioni per l' anno finanziario 1982. La spesa di cui al primo comma sara' iscritta: quanto a L. 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa nel seguente capitolo di bilancio: capitolo n. 01950 (di nuova istituzione), con la denominazione: << Contributi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 >>; quanto a L. 1.400 milioni come limite di impegno per cinque annualita' per la concessione dei prestiti i cui al precedente articolo 8 sara' iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo: capitolo n. 01951 (di nuova istituzione), con la denominazione: << Concorso nel pagamento degli interessi e contributi nella rata di ammortamento dei prestiti di cui all' articolo 8 >>; quanto a L. 900 milioni come limite di impegno per cinque annualita' per la concessione dei prestiti di cui al precedente articolo 9 sara' iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo: capitolo n. 01952 (di nuova istituzione), con denominazione: << Concorso nel pagamento degli interessi della rata di ammortamento dei prestiti di cui all' articolo 9 >>; quanto a L. 200 milioni sara' iscritta in termini di competenza e di cassa nel seguente capitolo di bilancio: capitolo n. 01953 (di nuova istituzione), con la denominazione: << Contributi per la dotazione della cassa sociale dei consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all' articolo 12 >>. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio regionale per l' anno 1982: Stato di previsione dell' entrata (tabella A): capitolo n. 03331. Recupero degli uffici periferici dell' amministrazione di somme assegnate e non impegnate. Competenza + 2.000.000.000 Cassa + 1.200.00.000 Stato di previsione della spesa (tabella B): capitolo n. 01113. Prestiti quinquennali passivita' onerose. Legge regionale n. 10 del 1979, articolo 5, lettera b) Competenza - 1.000.000.000 Capitolo n. 01939. - Prestiti di esercizio. Legge regionale n. 39 del 1980 avversita' atmosferiche Competenza - 500.000.000 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |