L.R. 28 Settembre 1984, n. 64 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio1984, n. 2, concernente: << Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani >>.
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(Pubblicata nel B.U. 25 ottobre 1984, n. 29, S.O. n. 1) Art. 1 L' articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Art. 2 - Il perimetro del parco suburbano dei Castelli Romani e' fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge. La gestione del parco suburbano dei Castelli Romani e' affidata ad un consorzio costituito dai comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Roccapriora, Velletri, dalla XI comunita' montana e dalla provincia di Roma. Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a designare i loro rappresentanti in seno all' assemblea del consorzio di gestione del parco, secondo quanto previsto nel successivo articolo 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l' Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca l' assemblea del consorzio di gestione del parco per procedere all' elezione del presidente ed effettua le successive convocazioni che si rendano a cio' necessarie. In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario >>. Art. 2 I termini fissati dall' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, numero 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 L' articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 e' abrogato. Art. 4 L' articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Art. 6 - Direttive per la perimetrazione definitiva del parco. - Entro il termine di sei mesi dall' approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula una proposta di perimetrazione definitiva del parco, da approvarsi con legge regionale. La perimetrazione dovra' essere effettuata anche attraverso analisi del territorio da cui risultino: a) i caratteri geomorfologici dell' area del parco; b) le zone in via di dissesto idrogeologico; c) le falde idriche ed i bacini, il loro stato d' inquinamento e le possibilita' di inquinamento; d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico; e) gli elementi di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089; f) l' utilizzazione del suolo, anche attraverso l' elaborazione di una carta agropedologica; g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica; h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprieta' pubbliche e private; i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa >>. Art. 5 Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << A causa della particolare complessita' delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attivita' umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione e' tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della perimetrazione definitiva del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l' altro, le previsioni e gli eventuali progetti per: a) l' assestamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silvicolturale; b) il risanamento dei laghi e l' eventuale utilizzazione degli stessi anche a fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici; c) lo sviluppo e l' incentivazione delle attivita' agricole, zootecniche ed artigianali; d) la razionalizzazione delle attivita' turistiche e lo sviluppo del turismo sociale >>. L' ultimo comma dell' art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Il piano di assetto dovra' inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all' incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al parco stesso ed altresi' mantenere le attivita' economiche tradizionali della raccolta dei funghi ed altri prodotti spontanei del sottobosco >>. Art. 6 Il quarto punto del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' abrogato. Alla lettera b), terzo comma, dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, e' aggiunto il seguente punto: << 4) motoscafi di societa' affiliate alla federazione italiana sci nautico, che esercitano l' attivita' di scuola nautica e che risultano iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione e' demandato il regolamento della scuola, che deve essere sottoposto alla competente Commissione consiliare permanente della Regione Lazio >>. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |