L.R. 06 Agosto 2012, n. 12 |
Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 1. All’articolo 26 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
a) all’alinea del comma 1 le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 28 agosto 2011”; b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
d) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: “rischio molto elevato” sono inserite le seguenti: “ed elevato”. 5. All’articolo 3 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
c) al comma 6 le parole: “e delle opere di urbanizzazione secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”; d) al comma 7 le parole: “dell’adeguamento o della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate” sono sostituite dalle seguenti: “della dotazione degli standard, come individuati”; e) al comma 8 le parole: “a schiera” sono soppresse . 6. All’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “degli edifici” sono inserite le seguenti: “o di parti degli edifici”; b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatti salvi gli edifici esistenti dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 destinati ad attività turistico-ricettiva, con una superficie utile lorda non superiore a 3 mila metri quadrati;”; c) alla lettera c) del comma 1 le parole: “tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “tali interventi sono subordinati a riservare ad edilizia sociale a canone calmierato una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 1 bis”; d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
b) la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, che non può essere comunque inferiore a quindici anni, prevedendo che sia oggetto di specifico atto d’obbligo da registrarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari; c) eventuali quote riservate alla locazione a canone calmierato a favore delle categorie individuate dal comma 1, lettera c); d) i criteri per la determinazione del canone calmierato; e) eventuale ulteriore documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), necessaria ai fini della individuazione certa delle superfici e degli alloggi da destinare a locazione a canone calmierato; f) le condizioni e le modalità dell’eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo di cui alla lettera b) ed i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, che non può essere superiore al 60 per cento del valore di mercato.”; e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
7. Dopo l’articolo 3 ter della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, è inserito il seguente: “Art. 3 quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale) 1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda; d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.”
b) il comma 6 è soppresso. 9. All’articolo 5 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: “e secondaria” sono sostituite dalle seguenti: “e degli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”; b) al comma 4 le parole: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11,” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8,”.
b) al comma 2 dopo le parole: “3 ter” sono inserite le seguenti: “, 3 quater”; c) al comma 4 dopo le parole: “a decorrere dal temine di cui all’articolo 2, comma 4” sono inserite le seguenti: “ed entro il termine del 31 gennaio 2015”; d) al comma 7 dopo le parole: “3 ter, ” sono inserite le seguenti: “3 quater,”.
b) all’alinea del comma 3 le parole: “volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “volti, in conformità alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, alla valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”; c) alla lettera b) del comma 3 le parole: “aree esterne a quelle vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di consentire l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza alloggiativa ATER e comunali o degli alloggi di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, anche in deroga ai piani di cessione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e di cui all’articolo 48, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, e successive modifiche, è istituita una modalità di vendita e rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominata “mutuo sociale”. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati, al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia di piani e programmi di edilizia residenziale.”; b) alla lettera a) del comma 3 dopo la parola: “ATER” sono inserite le seguenti: “ e dei comuni”; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER o dal comune per l’acquisto, determinato ai sensi della normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene previa iscrizione ipotecaria e contestualmente al pagamento del primo rateo.”; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La rateizzazione del prezzo di acquisto di cui al comma 2 operata dalle ATER o dai comuni o dalla Regione in relazione alla proprietà degli immobili, al tasso di interesse legale, può essere effettuata sull’intero importo ovvero, nel caso di pagamento immediato di una quota concordata tra le parti, sulla parte rimanente. I ratei di mutuo sociale, regolati da apposito piano di ammortamento da aggiornare annualmente in relazione al reddito del nucleo familiare del beneficiario, sono mensili, a rata fissa e di ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario. Il tasso annuo di interessi legali è interamente a carico del beneficiario fino al raggiungimento dell’1 per cento e oltre la soglia limite del 2,5 per cento. La Regione interviene a copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima dell’1,5 per cento. Il pagamento della rata e’ sospeso in caso di disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata.”; e) al comma 7 dopo la parola: “ATER” sono inserite le seguenti: “e dei comuni”. “Art. 22 bis (Disposizioni transitorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per Roma capitale) 1. In considerazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, e della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, Roma capitale, nel nuovo bando generale di cui all’articolo 1 del r.r. 2/2000, provvede a riservare una quota del 50 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti che risultano già collocati nell’attuale graduatoria a punti dieci, previa verifica che permangano in capo ad essi i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del r.r. 2/2000, assicurando alternanza nell’assegnazione degli alloggi fra i soggetti a punti dieci, fino ad esaurimento, ed i nuovi soggetti in graduatoria.”. 14. All’articolo 25 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
c) al comma 3 le parole: “nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1 per la formazione del silenzio-assenso e a condizione che, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia stato ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria”. 15. All’articolo 1 della l.r. 36/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 3 le parole: “ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale” sono sostituite dalle seguenti: “nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a), e) ed f)”.
b) all’alinea del comma 2 dopo le parole: “di seguito elencate” sono inserite le seguenti: “a piani attuativi già approvati”, dopo le parole: “non costituiscono” è inserita la seguente: “variante” e le parole: “sostanziale a un piano attuativo di cui all’articolo 1, comma 1” sono soppresse.
a) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” sono sostituite dalle seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”; b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 è sostituita dalla seguente:
21. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche dopo le parole: “sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono inserite le seguenti: “oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) alla data del 31 dicembre 2011”. 22. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale conservano la loro efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei relativi finanziamenti, a condizione che abbiano provveduto a ripianare l’eventuale perdita di bilancio dell’esercizio finanziario previsto dai bandi all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo. Per gli interventi di cui al presente comma, il termine previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della l.r. 12/1999 e successive modifiche, decorre dalla data del 31 agosto 2012. 23. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 bis dell’articolo 13 e l’articolo 36 quinquies della l.r. 24/1998; b) la lettera dbis) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 29/1997; c) il comma 31 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011; d) le lettere b) ed e) del comma 32 dell’articolo 5 della l.r. 10/2011. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 6 agosto 2012 La Presidente Renata Polverini |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |