L.R. 12 Settembre 1977, n. 35 |
Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie.
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Art. 1 (Oggetto della legge) I comuni del Lazio, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l' incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge. Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell' applicazione della citata legge statale, debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli. Art. 2 (Deliberazione comunale che determina l' incidenza delle opere di urbanizzazione) Con la deliberazione mediante la quale viene determinata l' incidenza delle opere di urbanizzazione, il comune, osservando le prescrizioni di cui agli articoli successivi, procede: 1) alla propria classificazione secondo il numero degli abitanti; 2) ad individuare la tabella, rappresentativa del costo base di urbanizzazione dell' edilizia residenziale, applicabile nel comune in relazione al numero degli abitanti; 3) a determinare, per ciascuna zona in cui e' suddiviso il territorio comunale in relazione ai vari indici territoriali o fondiari, il costo base di urbanizzazione rispettivamente per la edilizia residenziale e per quella turistica, commerciale e direzionale; 4) ad individuare i coefficienti applicabili al comune in relazione all' andamento demografico, alle caratteristiche geografiche ed alla classe di appartenenza; 5) a stabilire per ciascuna zona omogenea i coefficienti che il comune intende adottare, differenziati secondo il tipo dell' intervento edilizio e la sua natura residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale; 6) a determinare conclusivamente, per effetto dell' applicazione dei parametri di cui alla presente legge, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente: a) per le costruzioni residenziali; b) per le costruzioni turistiche, commerciali e direzionali; c) per i complessi turistici ricettivi complementari; d) per gli impianti industriali ed artigianali. Art. 3 (Classificazione dei comunisecondo il numero degli abitanti) Per gli effetti della presente legge la classificazione del comune secondo il numero degli abitanti e' determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell' anno precedente la deliberazione comunale. Art. 4 (Adozione delle tabelle relative alla edilizia residenziale) I comuni classificati con popolazione inferiore a diecimila abitanti assumono, per la edilizia residenziale, la tabella A- 1. I comuni classificati con popolazione superiore a diecimila e fino a quarantacinquemila abitanti assumono, per l' edilizia residenziale, la tabella A- 2. I comuni classificati con popolazione superiore a quarantacinquemila abitanti assumono, per l' edilizia residenziale, la tabella A- 3. Art. 5 (Determinazione del costo base di urbanizzazione per l' edilizia residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale). I comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione riferito alle singole zone desumendolo dalle tabelle A- 1, A- 2, A- 3 e B in relazione alla densita' territoriale stabilita per ciascuna di esse dallo strumento urbanistico medesimo; in mancanza della densita' territoriale va preso in considerazione l' indice di fabbricabilita' territoriale e, in mancanza anche di quest' ultimo, va presa in considerazione la densita' fondiaria. Quando la zona abbia una densita' intermedia rispetto a quelle indicate nelle tabelle, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti alla densita' immediatamente inferiori e superiori della tabella. Nel caso di densita' territoriale di zona inferiore a cinquanta abitanti per ettaro o di indice di fabbricabilita' territoriale inferiore a metri cubi 0,50 per metro quadrato o di indice di fabbricabilita' fondiaria inferiore a metri cubi 1 per metro quadrato il costo base di urbanizzazione e' quello determinato dalle tabelle A- 1, A- 2, A- 3 e B per la anzidetta densita' aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta. Lo stesso costo base, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie necessarie, si applica per le costruzioni residenziali nelle zone agricole quando tali costruzioni siano consentite dagli strumenti urbanistici e non ricadano nell' ipotesi prevista dal primo comma, lettera a) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni non dotati di strumento urbanistico applicano, per le costruzioni entro il perimetro dei centri abitati determinato ai sensi dell' art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il costo base di urbanizzazione stabilito dalle tabelle per la densita' territoriale di cento abitanti per ettaro; e, per le costruzioni fuori di detto perimetro, quello stabilito per la densita' territoriale di cinquanta abitanti per ettaro aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia. Art. 6 (Tabella relativa ai complessi turistici ricettivi complementari) Quando l' attivita' di trasformazione urbanistica, a cui si riferisce la concessione, consiste nell' esecuzione di opere per la predisposizione e l' attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, il costo - base delle opere di urbanizzazione e' commisurato a metro quadrato di insediamento ed e' determinato sulla base della tabella C in relazione alla superficie delle unita' di soggiorno temporaneo. Per unita' di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda o roulotte o altro mobile itinerante e simili. Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto in aggiunta a quello concernente la concessione per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso e' determinato secondo le norme generali concernenti le costruzioni turistiche per una densita' territoriale di 250 abitanti per ettaro. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unita' di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo. Art. 7 (Coefficiente relativo all' andamento demografico dei comuni) Il comune applica al costo base di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 il coefficiente stabilito dalla tabella D- 1 a secondo del proprio andamento demografico e della propria classificazione per numero di abitanti. L' andamento demografico da prendere in considerazione e' quello del quinquennio terminato il 31 dicembre dell' anno precedente la deliberazione comunale. Art. 8 (Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare e ai laghi) Nelle porzioni del territorio comunale comprese entro quattro chilometri dalla riva del mare ovvero entro un chilometro e mezzo dalla riva di un lago i comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G- 1 indicato nella tabella D- 1. Qualora il centro abitato sia compreso in parte entro la predetta fascia, il coefficiente di cui al presente articolo si applica a tutte le costruzioni e impianti ricadenti nel centro abitato, anche oltre il limite di distanza dalla riva previsto nel precedente comma. Il coefficiente non si applica nel territorio delle isole Pontine. Art. 9 (Coefficiente relativo ai territori montani) Nei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, i comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G- 2 indicato nella tabella D- 1. Art. 10 (Coefficiente relativo ai comuni confinanti con Roma) I comuni, i cui territori confinano con quello del comune di Roma (fatta eccezione per le sue isole amministrative), applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l' ulteriore coefficiente H- 1 indicato nella tabella D- 1. Art. 11 (Coefficiente relativo alla classificazione dei comuni per numero di abitanti) I comuni in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti, applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l' ulteriore coefficiente C- 1 indicato nella tabella D- 1. Art. 12 (Individuazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) Ai fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D- 2 i comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ad individuare nell' ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all' art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Nell' ambito delle singole zone territoriali omogenee i comuni, ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D- 2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche e al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria. Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvato, fermo restando quanto disposto dall' art. 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato e' equiparato, ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D- 2, alla zona omogenea B e il territorio fuori detto perimetro e' equiparato alla zona omogenea C. Le zone E sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle zone C. Art. 13 (Determinazione del coefficiente relativo alle zone omogenee e al tipo di intervento edilizio) I comuni stabiliscono, per ciascuna delle zone omogenee e la loro sottozona, individuate ai sensi del precedente art. 12, il coefficiente applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, desumendolo dalla tabella D- 2, quando e' possibile, determinandolo tra il minimo e il massimo previsto nella detta tabella. Ai fini dell' applicazione della tabella D- 2: per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni; per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreche' non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ricostruzione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione; per ristrutturazione si intende ogni intervento edilizio che ecceda la manutenzione straordinaria e non comporti aumento delle superfici utili di calpestio. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ristrutturazione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione. Art. 14 (Determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione relative alle costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e ai complessi turistici complementari) Il contributo da corrispondere in relazione all' incidenza delle opere di urbanizzazione e', per le costruzioni a carattere residenziale e per le costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o a complessi turistico - ricettivi complementari, pari al costo base delle predette opere determinato sulla base delle tabelle A - B - C e moltiplicato successivamente per i diversi coefficienti stabiliti nelle tabelle D- 1 e D- 2. Art.15 (Determinazione del contributo per le costruzioni o impianti industriali o artigianali) Al fine di determinare il contributo dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali, ai sensi dell' art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il comune determina direttamente, in relazione all' effettivo fabbisogno e ai costi correnti nel comune, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttive la incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando quanto disposto a carico del privato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle relative disposizioni attuative) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Viceversa per determinare l' incidenza delle opere di urbanizzazione, il comune assume i costi base stabiliti nella tabella I- 1 e riferiti, per quanto riguarda la quota( Up1) di urbanizzazione primaria, a metro quadrato di superficie utile delle costruzioni calcolata al piano e, per quanto riguarda l' altra quota( Up2) di urbanizzazione primaria e la urbanizzazione secondaria ( Us), a metro quadrato di superficie di insediamento. Quando si tratti di strutture tipiche, quali capannoni, cisterne, ponti, impianti tubolari e sospesi o simili, la superficie utile da calcolarsi ai fini della applicazione del costo base Up1, e' pari alla superficie fondiaria occupata dalla proiezione della costruzione stessa. Per edifici direzionali, residenziali di servizio e assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti, va applicato il costo base Uc stabilito nella tabella I- 1 e riferito a metro cubo. I costi base di urbanizzazione, desunti dalla tabella I- 1 vengono moltiplicati per le rispettive superfici e volumi e, successivamente, per i parametri della tabella I- 2. Il contributo da corrispondere e' pari alla somma dei prodotti ottenuti con le operazioni di cui al precedente comma e si somma a quello stabilito in forza delle determinazioni comunali di cui al primo comma del presente articolo. Per le cave e torbiere il costo base Up2 stabilito dalla tabella e riferito a metro quadrato di superficie insediata va raddoppiato. Per le opere ed impianti artigianali le tabelle I- 1 e I- 2 si applicano soltanto per le costruzioni da realizzare nelle zone specificamente destinate negli strumenti urbanistici ad artigianato o, promiscuamente, ad industria ed artigianato; negli altri casi si applicano per le predette opere ed impianti le tabelle B, D- 1 e D- 2. Agli effetti dello scomputo del contributo previsto dall' art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni dovranno tenere conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da enti diversi dai comuni medesimi, ovvero eseguite con concorso finanziario dello Stato o della Regione; in tale ultimo caso, lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all' entita' del predetto concorso. Art. 16 (Costruzioni con diverse destinazioni d' uso ) Quando in una medesima costruzione coesistono unita' immobiliari aventi alcune una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unita' si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d' uso. Quando nell' ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attivita' direzionali o a residenze di servizio inerenti all' attivita' industriale, si applica il contributo previsto nella tabella I- 1, con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d' uso. Art. 17 (Modalita' per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione.) Divieto di compensazione Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall' art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni nell' effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga, a realizzare direttamente, debbono tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Lo scomputo puo' essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non e' ammessa compensazione tra le due specie, ne' e' ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria le spese che i concessionari debbono sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo base di urbanizzazione indicato nelle tabelle allegate. Art. 18 (Modificazione della destinazione d' uso) Qualora la destinazione d' uso delle opere o impianti non destinati alla residenza indicati nell' art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di quelle zone agricole previste nell' art. 9 della medesima legge venga comunque modificata nei dieci anni successivi all' ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione. In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d' uso, diversi da quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione e' pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tra le due specie non e' ammessa compensazione. Art. 19 (Modalita' per il calcolo del volume imponibile) Il volume dell' edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l' altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. E' escluso dal calcolo di cui al comma precedente il volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume medesimo sia destinato a residenze, ad uffici o ad attivita' produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione dei prodotti ad uso familiare. Sono altresi' esclusi dal calcolo del volume i << volumi tecnici >> strettamente necessari a contenere e consentire l' accesso ad impianti tecnici a servizio dell' edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell' impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Sono infine esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non abitabili, i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. Art. 20 (Facolta' di aumento dei costi base di urbanizzazione) Con la deliberazione di cui all' art. 2 della presente legge, il comune puo' con adeguata motivazione aumentare in misura non superiore al venti per cento i costi base di urbanizzazione stabiliti nelle tabelle A, B, C, I anche con riferimento a singole zone. Art. 21 (Costi di urbanizzazione per l' edilizia residenziale pubblica) Nell' ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo delle opere di urbanizzazione non puo' essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal comune ai sensi dell' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge. Art. 22 (Adeguamento del contributo) La misura del contributo per le opere di urbanizzazione e' soggetta ad adeguamento annuale in relazione all' andamento dei costi. Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in diminuzione in proporzione all' ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato annualmente dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Art. 23 (Nuova determinazione dell' incidenza delle opere di urbanizzazione) I comuni debbono procedere a nuova determinazione dell' incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri (quale la classificazione per numero di abitanti, l' andamento demografico, ecc.) ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche (quale l' indice di densita' territoriale o la classificazione delle zone, ecc.) alle quali consegua la modificazione della misura del contributo. Possono altresi' procedere a nuova determinazione quando ritengano di adottare una diversa misura del contributo, nei casi in cui cio' e' ammesso ai sensi della presente legge. Art. 24 (Disposizioni finali) La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 settembre 1977. ALL.1 Tabelle parametriche per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Da applicare alle costruzioni: Residenziali. Turistiche. Commerciali. Direzionali. Turistici - Ricettivi complementari. Impianti e costruzioni industriali e artigianali. Parametri relativi agli oneri di urbanizzazione. ATTO ALLEGATO Costo U delle opere di urbanizzazione per metro cubo di costruzione. Costruzioni residenziali. Tabella A/ 1 Comuni fino a 10.000 abitanti. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 50 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 0,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 6.275 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.225 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 10.500 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 100 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // indicazione di fabbricazione fondiaria( IfF) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 3.935 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.225 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 8.160 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 150 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricazione territoriale( IfT) metri cubi 1,50 per metro quadro; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 3,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 3.635 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.225 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 7.860 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 200 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 4,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 2.315 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.225 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 6.540 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 250 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 7,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 1.865 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.225 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 6.090 al metro cubo di costruzione. Tabella A/ 2 Comuni da 10.001 a 45.000 abitanti. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 50 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 0,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 6.449 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.501 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 10.950 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 100 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 4.099 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.501 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 8.600 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 150 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 3,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 3.809 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.501 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 8.310 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 200 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 4,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 2.489 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.501 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 6.990 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 250 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 7,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 2.039 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.501 al metro cubo di produzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 6.540 al metro cubo di costruzione. Tabella A/ 3 Comuni oltre 45.000 abitanti. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 50 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 0,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 6.449 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.701 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 11.150 al metro cubo di costruzione. Nei Comuni con densita' territoriale di zona di 100 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 4.099 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.701 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 8.800 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 150 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 3,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 3.809 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.701 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 8.510 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 200 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 4,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 2.489 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.701 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 7.190 al metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 250 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 7,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( Up) L. 2.039 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione secondaria( Us) L. 4.701 al metro cubo di costruzione; // costo delle opere di urbanizzazione totale( U) L. 6.740 al metro cubo di costruzione. Tabella B Costruzioni turistiche - Commerciali - Direzionali. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 50 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze; // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 0,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( U) L. 10.320 per metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 100 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( U) L. 9.390 per metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 150 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 1,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 3,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( U) L. 8.400 per metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 200 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,00 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 4,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( U) L. 6.800 per metro cubo di costruzione. Nei comuni con densita' territoriale di zona di 250 abitanti per ettaro si hanno le seguenti risultanze: // indice di fabbricabilita' territoriale( IfT) metri cubi 2,50 per metro quadrato; // indice di fabbricabilita' fondiaria( IfF) metri cubi 7,50 per metro quadrato; // costo delle opere di urbanizzazione primaria( U) L. 6.200 per metro cubo di costruzione. Tabella C Costo U delle opere di urbanizzazione per metro quadrato di area di insediamento. Complessi turistici - Ricettivi complementari. Nei complessi in cui la superficie per unita' di soggiorno temporaneo e' minore di 80 metri quadrati il costo( U) di urbanizzazione primaria e' di L. 2.400 per ogni metro quadrato di area di insediamento. Nei complessi in cui la superficie per unita' di soggiorno temporaneo e' superiore ad 80 metri quadrati il costo( U) di urbanizzazione primaria e' di L. 2.200 per ogni metro quadrato di area di insediamento. Coefficiente da applicare ai costi base di urbanizzazione( U). Tabella D/ 1 Comuni fino a 2.000 abitanti. Andamento demografico (parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 0,95; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 0,85; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,70; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,60. Carattere geografico parametro G. Nei territori comunali adiacenti a mare e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 0,80. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni fino a 2.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,70. Comuni fino a 5.000 abitanti. Andamento demografico (Parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 0,95; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 0,85; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,75; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,65. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mare e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 0,80. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni fino a 5.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,75. Comuni fino a 10.000 abitanti. Andamento demografico (Parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 0,95; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 0,90; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,80; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,70. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mari e laghi si applica il coefficiente (D- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 0,90. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni fino a 10.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,80. Comuni fino a 20.000 abitanti. Andamento demografico (Parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 0,95; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 0,90; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,85; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,75. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mari e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 0,90. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni fino a 20.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,85. Comuni fino a 50.000 abitanti. Andamento demografico (Parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 1,00; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 0,95; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,90; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,80. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mari e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 1,00. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni fino a 2.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,90. Andamento demografico (Parametro D) Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 1,00; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 1,00; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 0,95; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 0,85. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mari e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (D- 2) 1,00. Comuni confinanti con Roma (Parametro H). In tali comuni il coefficiente (H- 1) e' 1,05. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nei comuni oltre i 50.000 abitanti il coefficiente (C- 1) e' 0,95. Comune di Roma. Andamento demografico (Parametro D). Se l' incremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 1) 1,00; // se l' incremento demografico va dal 6% allo 0% si applica il coefficiente (D- 2) 1,00; // se il decremento demografico va dallo 0% al 6% si applica il coefficiente (D- 3) 1,00; // se il decremento demografico e' maggiore del 6% si applica il coefficiente (D- 4) 1,00. Carattere geografico (Parametro G). Nei territori comunali adiacenti a mari e laghi si applica il coefficiente (G- 1) 1,05; // nei territori comunali di montagna si applica il coefficiente (G- 2) 1,00. Coefficiente di classe (Parametro C- 1). Nel Comune di Roma il coefficiente (C- 1) e' 1,00. Tabella D- 2 Parametro Z relativo alla destinazione di zona, zona omogenea A, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Per le costruzioni residenziali si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni 1,00; // per demolizioni e ricostruzioni da 0,30 a 0,60; // per ristrutturazione da 0,20 a 0,60. Per le costruzioni turistiche - Commerciali - Direzionali -, si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni da 1,00 a 1,40; // per demolizione e ricostruzioni 1,00; // per ristrutturazioni da 0,40 a 0,80. Parametro Z relativo alle destinazioni di zona, zona omogenea B, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Per le costruzioni residenziali si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni da 0,65 a 1,00; // per demolizioni e ricostruzioni da 0,30 a 0,50; // per ristrutturazioni da 0,20 a 0,50. Per le costruzioni turistiche - Commerciali - Direzionali, si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni da 0,75 a 1,00; // per demolizioni e ricostruzioni da 0,50 a 1,00; // per ristrutturazioni da 0,30 a 0,60. Parametro Z, relativo alla destinazione di zona, zona omogenea C, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Per le costruzioni residenziali si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni 1,00; // per demolizioni e ricostruzioni da 0,30 a 0,60; // per ristrutturazioni da 0,20 a 0,40. Per le costruzioni turistiche - Commerciali - Direzionali, si applicano i seguenti coefficienti: // per nuove costruzioni 1,00; // per demolizioni e ricostruzioni da 0,25 a 0,50; // per ristrutturazioni da 0,25 a 0,50. Per costruzioni turistiche ricettive complementari Z = 1. Determinazione del contributo K. K = UXDXGXHXC1XZ. (Formula per la determinazione del contributo K) ALL.2 Tabelle parametriche per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione da applicare: alle costruzioni e impianti industriali - artigiani - direzionali - residenze di servizio o assimilabili. ATTO ALLEGATO Tabella I- 1 Il costo base delle opere di urbanizzazione per metri quadrati di superficie coperta al piano( Up 1), e' il seguente: // L. 2.900 per opere che riguardino da 0 a 15 addetti; // L. 3.450 per opere che riguardino da 16 a 50 addetti; // L. 4.000 per opere che riguardino da 51 a 200 addetti; // L. 4.750 per opere che riguardino da 201 a 1.000 addetti; // L. 5.300 per opere che riguardino oltre 1.000 addetti. Il costo base delle opere di urbanizzazione primaria per metri quadrati di superficie di insediamento( Up 2), e' il seguente: // L. 800 per opere che riguardino da 0 a 15 addetti; // L. 1.000 per opere che riguardino da 16 a 50 addetti; // L. 1.200 per opere che riguardino da 51 a 200 addetti; // L. 1.350 per opere che riguardino da 201 a 1.000 addetti; // L. 1.550 per opere che riguardino oltre 1.000 addetti. Il costo base delle opere di urbanizzazione secondaria per metri quadrati di superficie di insediamento,( Us), e' sempre di L. 750. Il costo base delle opere di urbanizzazione per metri cubi di costruzioni - direzionali, residenze di servizio o assimilabili, ( Uc) e' il seguente: // L. 4.000 per opere che riguardino da 0 a 15 addetti; // L. 4.655 per opere che riguardino da 16 a 50 addetti; // L. 5.320 per opere che riguardino da 51 a 200 addetti; // L. 5.985 per opere che riguardino da 201 a 1.000 addetti; // L. 6.650 per opere che riguardino oltre 1.000 addetti. Tabella I- 2 Comuni fino a 2.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 0,95 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 0,85 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,70 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,60 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,70. Comuni fino a 5.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 0,95 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 0,85 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,75 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,65 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,75. Comuni fino a 10.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 0,95 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 0,90 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,80 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,70 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,80. Comuni fino a 20.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 0,95 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 0,90 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,85 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,75 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,85. Comuni fino a 50.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 1,00 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 0,95 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,90 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,80 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,90. Comuni oltre i 50.000 abitanti. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 1,00 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 1,00 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 0,95 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 0,85 se il decremento demografico e' superiore al 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 0,95. Comune di Roma. In relazione all' andamento demografico (Parametro D) si applicano i seguenti coefficienti: // 1,00 se l' incremento demografico e' superiore al 6%; // 1,00 se l' incremento demografico va dal 6% allo 0%; // 1,00 se il decremento demografico va dallo 0% al 6%; // 1,00 se il decremento demografico e' superiore dal 6%. In relazione al Parametro C- 1 si applica il coefficiente di classe 1,00. Determinazione del contributo - k= k1+ k2+ ks+ kc dove: // k1= Up1 x D x C1 x il numero dei metri quadrati coperti utili; // k2= Up2 x D x C1 x il numero dei metri quadrati di superficie di insediamento; // ks = Us x D x C1 x il numero dei metri quadrati di superficie di insediamento; // kc= Uc x D x C1 x il numero dei metri cubi di costruzione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |