Strutture ed organizzazione regionale.

Numero della legge: 36
Data: 11 aprile 1985
Numero BUR: 11
Data BUR: 22/04/1985

L.R. 11 Aprile 1985, n. 36
Strutture ed organizzazione regionale.

(Pubblicata nel B.U. 22 aprile 1985, n. 11, S.O. n. 1)


Titolo I
STRUTTURE

Art. 1
(Finalita' della legge)

In attesa di definire l' apparato amministrativo regionale secondo le finalita' di cui all' articolo 48 dello Statuto, con particolare riferimento al processo di delega ed alle procedure di programmazione, la presente legge razionalizza l' articolazione delle attuali strutture organizzative regionali al fine di renderla coerente con i principi sanciti dalla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: << Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti >>, di adeguarla alle attuali esigenze funzionali ed operative conseguenti alla modificazione di ruolo e competenze della Regione derivanti dalla normativa statale adottata dopo l' entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, recante: << Individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali >>.


Art. 2
(Strutture della Regione)

Le strutture del Consiglio e della Giunta regionale sono costituite dai settori e dagli uffici. Il settore e' la struttura di secondo grado che tratta materie tra loro affini e/ o interdipendenti allo scopo di assicurare l' unita' di indirizzo sia in sede di realizzazione degli obiettivi che nell' attivita' di legislazione, programmazione, impulso e vigilanza; il settore puo', altresi', trattare per le medesime finalita' materie interdisciplinari.
L' ufficio e' la struttura di primo grado in cui si articola il settore. Ad esso e' affidata la trattazione di singole materie od aspetti specifici di una singola materia. La legge regionale puo' altresi' prevedere l' istituzione di uffici dotati di autonomia funzionale. Qualora ricorrano particolari esigenze organizzative, nell' ambito dell' ufficio possono essere costituite unita' organiche operative denominate sezioni.


Art. 3
(Istituzione dei settori, degli uffici e delle sezioni )

Con legge regionale si provvede all' istituzione dei settori ed alla definizione delle relative competenze, alla loro articolazione in uffici, alla determinazione dell' organico regionale ripartito per livello e qualifiche funzionali.
Con apposite deliberazioni del Consiglio regionale, su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze, si provvede alla indicazione analitica delle competenze degli uffici, all' individuazione delle sezioni, alla ripartizione del personale tra i settori e gli uffici in modo che venga assicurata una dotazione organica che garantisca il regolare funzionamento della struttura.


Art. 4
(Posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo )

Presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite apposite posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, di ricerca, di elaborazione complessa, nonche' ispettivi e di controllo, assistenza tecnica e/ o giuridica a commissioni consiliari di inchiesta, di indagine e di studio per l' espletamento dei propri compiti istituzionali; assistenziali tecnica e/ o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro connessi alle competenze della Giunta regionale, in relazione all' attuazione dei programmi e progetti speciali relativi al piano regionale di sviluppo.
Le posizioni di cui al precedente comma, da attribuire ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale, sono indicate nell' allegata tabella << E >>.
Le posizioni non espressamente previste dalla tabella << E >> saranno individuate con apposite deliberazioni consiliari, su proposta della Giunta regionale e dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell' ambito delle rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le posizioni di cui al presente articolo da attribuire a funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 5
(Uffici strumentali)

Presso ogni assessorato regionale sono istituiti uffici strumentali, dotati di autonomia funzionale cui sono affidati compiti di utilita' generale quale il servizio economato, ragioneria e contabilita', il servizio di fotocopiatura ed il servizio di anticamera.
Presso ogni assessorato regionale e', altresi', istituito un ufficio strumentale per la gestione del personale alle dirette dipendenze dell' assessorato regionale al personale.


Art. 6
(Individuazione e raggruppamento delle strutture )

Le tabelle allegate alla legge regionale 26 maggio 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle allegate tabelle << A >>, << B >>, << C >>, << D >> ed << E >>, che costituiscono rispettivamente l' ordinamento del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell' Amministrazione decentrata, dell' organo di controllo, e l' individuazione delle posizioni di cui al precedente articolo 4, distinte tra quelle attribuite al Consiglio regionale e quelle attribuite alla Giunta regionale.


TITOLO II
ORGANIZZAZIONE


Art. 7
(Funzioni di coordinamento)

Con deliberazione del Consiglio regionale sono istituite funzioni di coordinamento di vaste aree operative al fine di assicurare il perseguimento di finalita' generali in coerenza con i programmi e gli indirizzi regionali ed al fine di attuare il raccordo rispettivamente tra l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e le loro strutture amministrative, ferme restando le attribuzioni e l' autonomia proprie delle qualifiche dirigenziali.
Le funzioni di cui al comma precedente sono attribuite a dipendenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale in numero non superiore a due presso il Consiglio regionale ed in numero non superiore a diciannove presso la Giunta regionale.
Il coordinatore indice almeno trimestralmente una conferenza dei dirigenti di settore e di ufficio nonche' dei titolari delle posizioni di studio dell' area cui e' preposto al fine di verificare i risultati rispetto ai programmi di attivita' di istituto.


Art. 8
(Dipendenza funzionale dei dirigenti dei settori e degli uffici autonomi)

I dirigenti dei settori e degli uffici autonomi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall' Ufficio di Presidenza.
I dirigenti delle strutture di cui al precedente comma che operano presso la Giunta regionale o l' Amministrazione regionale decentrata dipendono funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori regionali secondo la ripartizione delle competenze effettuate ai sensi degli articoli 20 e 23 dello Statuto della Regione Lazio al momento della costituzione della Giunta regionale.
I dirigenti dei settori dell' organo regionale di controllo dipendono funzionalmente dall' assessore regionale competente; per aspetti operativi e' fatto riferimento al presidente del comitato regionale di controllo od al presidente delle rispettive sezioni.
I dirigenti dei settori e degli uffici autonomi sono coordinati, riguardo al perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 7, dal coordinatore.


Art. 9
(Dipendenza funzionale, coordinamento e raccordo operativo dei dirigenti non preposti a struttura.)

I funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale, cui sono attribuite le posizioni di cui al precedente articolo 4, dipendono funzionalmente dal coordinatore preposto.
I funzionari della prima qualifica dirigenziale dipendono funzionalmente dal responsabile di settore.


Art. 10
(Dipendenza funzionale dei dirigenti degli uffici e dei responsabili delle sezioni)

I dirigenti degli uffici ed i responsabili delle sezioni dipendono funzionalmente rispettivamente dai dirigenti dei settori nei quali gli uffici stessi sono inseriti e dai dirigenti degli uffici cui le sezioni appartengono.


Art. 11
(Gruppi di lavoro)

Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali viene assegnato personale anche a tempo parziale.
Gruppi di lavoro possono altresi' essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale.
I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale; nell' atto di costituzione sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalita' di funzionamento, la composizione del gruppo, il funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale incaricato di sovraintendere all' attivita' del gruppo e l' assessore regionale o gli assessori dai quali il gruppo dipende funzionalmente.
Gruppi di lavoro possono essere costituiti con le medesime modalita' dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto attiene le incombenze del Consiglio stesso.


TITOLO III
PROCEDURE


Art. 12
(Affidamento dell' incarico di coordinatore )


L' incarico di coordinatore e' conferito, con provvedimento motivato, dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, nell' ambito delle rispettive competenze.
I coordinatori sono scelti tra i funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale.
Il coordinatore contestualmente e' nominato dirigente di uno dei settori o preposto ad una delle posizioni di studio dell' area cui si riferisce il coordinamento.
L' incarico e' temporaneo e comunque termina a seguito di dimissioni dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.


Art. 13
(Affidamento dell' incarico ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale )

La direzione dei settori e l' attribuzione delle posizioni di cui alla allegata tabella << E >> e' conferita dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze.
Fermo restando il disposto del successivo articolo 17 gli incarichi di direzione dei settori e le posizioni di cui alla tabella << E >> sono conferiti a tempo determinato.
La durata dell' incarico non puo' essere superiore a cinque anni salvo conferma per motivate esigenze dell' amministrazione regionale in relazione ai profili tecnico - professionali.


Art. 14
(Affidamento dell' incarico ai funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale )

La direzione degli uffici e l' attribuzione delle posizioni della prima qualifica funzionale dirigenziale di cui al precedente articolo 4 e' conferita dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze.
Nella fase di prima attuazione della presente legge, gli incarichi sono conferiti sulla base della graduatoria compilata ai sensi della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: << Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti >>.


Art. 15
(Affidamento dell' incarico di responsabile delle sezioni )

La responsabilita' delle sezioni e' conferita ai funzionari appartenenti all' ottava qualifica funzionale con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il responsabile di settore, e con decreto del Presidente della Giunta regionale, d' intesa con l' assessore regionale al personale e con l' assessore regionale competente, sentito il responsabile di settore, nell' ambito delle rispettive competenze.


Art. 16
(Revoca degli incarichi)

Fatto salvo il principio della mobilita' di cui al successivo articolo 17, l' incarico di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 puo' essere revocato dagli stessi organi che hanno provveduto a conferirlo per mancata corrispondenza dell' attivita' svolta alle finalita', agli obiettivi ed agli indirizzi regionali.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti di settore e di ufficio nonche' i titolari di posizioni di studio, ricerca ed elaborazione, redigono una relazione di lavoro dalla quale risulti l' attivita' svolta, evidenziando i risultati raggiunti in relazione ai programmi regionali.
La relazione redatta dai dirigenti di ufficio e dai titolari di posizioni di studio della prima qualifica funzionale dirigenziale sara' inviata ai dirigenti dei rispettivi settori, i quali a loro volta la trasmetteranno, unitamente alla propria relazione e tramite il coordinatore di area, alla Giunta regionale od all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze. I risultati rilevati, se non corrispondenti, sono contestati con atto scritto dal competente organo.
Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, e' disposta la revoca dell' incarico con deliberazione motivata della Giunta regionale e dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo la rispettiva competenza.


Art. 17
(Mobilita' dei dirigenti)

La funzione dirigenziale comporta la piu' ampia mobilita' nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale rivestita e sulla base della disciplina contenuta nella legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: << Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti >>.


Art. 18
(Sostituzione dei responsabili di strutture in caso di assenza temporanea)

L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale nell' ambito delle rispettive competenze provvedono al conferimento dell' incarico di sostituzione del responsabile di struttura temporaneamente assente per un periodo superiore a tre mesi individuando il sostituto tra funzionari appartenenti alla stessa qualifica dirigenziale o livello funzionale del funzionario da sostituire.
Ai funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziali ed ai responsabili di sezione, per il periodo della sostituzione, spetta la prevista indennita', che cessa di essere corrisposta al funzionario sostituito.


Art. 19
(Firma degli atti)

I funzionari della seconda e della prima qualifica funzionale dirigenziale, oltre agli atti adottati nell' esercizio delle proprie funzioni, firmano quelli ad essi delegati dall' organo competente.
La delega di firma deve essere mirata al tipo di atti e delimitata nel tempo.
La proposta di atti di competenza degli organi regionali deve recare la firma dell' estensore e dei dirigenti d' ufficio e di settore che ne assumono la responsabilita' sulla base delle norme regionali vigenti e di quelle statali che facciano riferimento alla responsabilita' dei pubblici funzionari.
Gli atti di cui al precedente terzo comma sono vistati dal coordinatore.
Nei casi in cui e' prevista la sottoscrizione di titoli per l' ordinazione delle spese o per la riscossione delle entrate da parte di funzionari, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con deliberazione nell' ambito della rispettiva competenza, all' individuazione dei dirigenti di settore autorizzati.


Art. 20
(Dotazione organica)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' stabilita con deliberazione del Consiglio regionale la dotazione organica ripartita per qualifiche funzionali e profili professionali di ciascuna struttura.


Art. 21
(Abrogazione)

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 22
(Norma transitoria)

Fino all' espletamento della selezione per l' inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale l' articolazione delle strutture regionali e le relative competenze rimangono quelle individuate dalla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 23

Le posizioni di cui alla tabella << E >>, Giunta regionale punto 16, sono specificate in relazione alle emergenti necessita' organizzative della Amministrazione, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell' ambito delle rispettive competenze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Venti delle posizioni fissate alla tabella << E >>, Giunta regionale punto 16 sopraindicato non saranno coperte con le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: << Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale.
Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti >> ma potranno essere messe a concorso con la riserva dei posti prevista per il personale regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.