L.R. 20 Giugno 1984, n. 32 |
Provvidenze a favore delle imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagnio licenziati.
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1984, n. 19) Art. 1 Al fine di conseguire la piena occupazione e favorire lo sviluppo dell' artigianato attraverso la cooperazione, in conformita' ai principi dell' articolo 45 del proprio Statuto, la Regione, nell' ambito delle materie di propria competenza, interviene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo articolo 8, mediante l' erogazione di contributi in conto capitale, in favore delle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali della Regione e costituite in forma di societa' cooperativa fra lavoratori licenziati per la cessazione dell' attivita' o la riduzione del personale delle aziende da cui dipendevano e lavoratori che usufruiscono dell' integrazione salariale tramite la cassa integrazione guadagni prevista da leggi dello Stato. Gli interventi finanziari regionali si possono estendere ai consorzi costituiti tra le cooperative di cui al precedente comma, limitatamente alle attivita' istituzionali dei consorzi stessi. Art. 2 Gli interventi finanziari sono ammessi nei confronti delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 1 che presentino un programma di investimento integrato da una relazione tecnica sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa intende perseguire. Art. 3 La Regione eroga alle cooperative di cui al precedente articolo 1 un contributo di L. 5 milioni, per una sola volta per le spese di avviamento nonche' un contributo, per il primo anno di attivita' dell' azienda, pari al 30 per cento dell' ammontare del canone di locazione dei locali dove si svolge l' attivita' artigiana e del totale delle somme corrisposte nel primo anno per l' uso delle macchine e delle attrezzature in essi eventualmente esistenti. Per ottenere i contributi previsti dal comma precedente le cooperative interessate debbono inoltrare apposita domanda all' Assessorato regionale artigianato, industria e commercio entro tre mesi dall' inizio dell' attivita' aziendale, corredata del programma di investimenti e della relazione tecnica di cui al precedente articolo 2 nonche' di idonea documentazione di spesa per quanto attiene al canone di locazione dei locali ed alle somme eventualmente corrisposte per l' uso delle macchine e delle attrezzature in essi esistenti. Art. 4 Le cooperative di cui all' articolo 1 della presente legge sono ammesse ad usufruire degli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane previsti dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, con le stesse modalita' e procedure, per quanto compatibili con la presente legge. Il contributo in conto capitale sugli investimenti destinati agli scopi di cui all' articolo 7 della predetta legge regionale n. 65 del 1978 e' stabilito per le cooperative di cui al precedente articolo 1 nella misura del 25 per cento, al netto di imposte e tasse, per un importo comunque non superiore a L. 50 milioni e nella misura massima del 5 per cento, al netto di imposte e tasse, di detti investimenti per quanto attiene alle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell' attivita' imprenditoriale. Gli investimenti di cui al comma precedente possono realizzarsi anche attraverso operazioni di locazione finanziaria. Il contributo regionale relativo agli investimenti per la costruzione e l' acquisto di laboratorio e' erogato nella misura massima del 50 per cento, al netto di imposte e tasse, dell' importo totale delle annualita' dovute e comunque per un ammontare non superiore a L. 25 milioni. Nella misura massima del 50 per cento del totale delle annualita' dovute e sempre per un importo non superiore a L. 25 milioni il contributo regionale viene erogato altresi' per gli investimenti relativi all' acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature purche' non usati. Il suddetto contributo e' assegnato dalla Regione all' istituto erogante in unica soluzione attraverso l' attualizzazione dei contributi periodici. I programmi di investimenti, integrati dalla relazione tecnica, predisposti dalle cooperative beneficiano di priorita' ai fini degli interventi finanziari regionali in quanto inseriti nelle linee programmatiche di sviluppo della economia della Regione. Alle domande di erogazione di contributo presentate dalle cooperative di cui alla presente legge sara' data precedenza fin dalla fase istruttoria. Art. 5 I programmi di investimento di cui al precedente articolo 2 devono rispondere ai seguenti obiettivi: - perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali; - contribuire al miglioramento economico sociale dei lavoratori interessati; - mirare a rendere o mantenere economicamente vitali le imprese artigiane nonche' assicurare l' incremento delle loro capacita' concorrenziali; - divulgare i principi cooperativi ed incentivare la formazione professionale artigiana; - offrire sufficiente garanzia quanto al miglioramento qualitativo della struttura aziendale autogestita; - finalizzare l' attivita' cooperativistica agli obiettivi di intervento regionale volti a valorizzare gli investimenti previsti. L' erogazione dei contributi avverra' con le modalita' e le procedure di cui alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65. Sull' ammontare globale di investimenti fino a L. 80 milioni, quali risultano dai relativi programmi, le cooperative otterranno, presentando domanda, un' anticipazione pari al 35 per cento, per un importo comunque non superiore a L. 20 milioni. Per programmi di investimento superiori a L. 80 milioni e per i quali siano previste successive fasi di attuazione, le cooperative, oltre all' anticipazione del 35 per cento di cui al comma precedente, otterranno, a domanda e previa presentazione dello stato di avanzamento del programma, un ulteriore acconto del 10 per cento, per un importo comunque non superiore a L. 10 milioni. Per ottenere la residua parte del contributo spettante, le cooperative dovranno presentare domanda corredata della prescritta documentazione di spesa con riferimento all' attuazione del programma di investimento. L' Amministrazione regionale chiedera' elementi giustificativi o documenti atti ad accertare l' adempimento delle condizioni cui e' subordinata l' erogazione dei contributi ed effettuera' controlli sul posto. In caso di mancato adempimento delle condizioni prescritte l' intervento finanziario sara' sospeso, ridotto o revocato. Art. 6 La Regione costituisce ed assegna alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) - SpA, a norma dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, uno speciale fondo per la prestazione della garanzia fidejussoria, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell' articolo 1944 del codice civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui contratti, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle cooperative di cui al primo comma dell' articolo 1 della presente legge con gli istituti di credito convenzionati. La garanzia di cui al comma precedente viene concessa per un importo non superiore al 90 per cento dell' ammontare dei finanziamenti accordati per le spese di impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi. Le domande di contributo presentate dalle predette cooperative alla cassa per il credito alle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere considerate prioritarie rispetto alle domande presentate da altri soggetti. La FILAS - SpA presenta entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui al primo comma relativo all' anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa. Art. 7 Per le procedure relative alla domanda ed alla concessione della garanzia fidejussoria prevista dal precedente articolo 6 si applicano le norme relative alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13. Art. 8 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1984, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, di cui: a) L. 200 milioni per gli interventi previsti al precedente articolo 3, di cui L. 50 milioni per spese di avviamento a L. 150 milioni per concorso nei canoni di locazione, limitatamente alla prima annualita'; b) L. 400 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 4; c) L. 400 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 6. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1984 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati: capitolo n. 03301: << Contributi per spese di avviamento, nonche' per il concorso nella misura del 30 per cento del canone di locazione relativi alla prima annualita' di esercizio, a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati >>: L. 200.000.000; capitolo n. 03302: << Attribuzioni a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati dei benefici previsti dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, anche attraverso l' attualizzazione degli oneri di locazione finanziaria (articolo 4) >>: L. 400.000.000; capitolo n. 03303: << Conferimento alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) - SpA di un fondo per la prestazione di garanzie fidejussorie a favore di imprese artigiane in forma cooperativa tra lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziamenti >>: lire 400.000.000. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25802 del bilancio regionale 1984. Ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 335 del 1976 gli stanziamenti recati dal presente articolo sono autorizzati anche per gli anni 1985 e 1986 e trovano copertura attraverso riduzione di pari importi degli stanziamenti previsti per il capitolo n. 25802 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - elenco n. 4 - lettera m), nel bilancio pluriennale 1984/ 1986. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |