Elenco della fauna selvatica e disciplina regionale della caccia per l' annata venatoria 1975- 1976.

Numero della legge: 81
Data: 22 dicembre 1975
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1976

L.R. 22 Dicembre 1975, n. 81
Elenco della fauna selvatica e disciplina regionale della caccia per l' annata venatoria 1975- 1976.







Art. 1

Ai fini della tutela dell' agricoltura e della fauna selvatica, e' istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia, su tutto il territorio della regione, con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.



Art. 2


L' esercizio della caccia e' consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:
A) Selvaggina stanziale
1) mammiferi:
capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, nutria o castorino, volpe;
2) uccelli:
coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, passero (i), pernice rossa, starna e taccola.
B) Selvaggina migratoria
alaudidi (gli), averle (le), cesena, colombaccio, colombella, culbianco, fringuello, frosone, peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, verdone;
(palmipedi):
alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le);
(trampolieri):
albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d' acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, puo' decretare inclusioni od esclusioni di specie di selvaggina.



Art. 3

Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale il cacciatore dovra' essere munito, oltreche' dei documenti previsti dalle vigenti leggi, dell' apposito tesserino nominativo regionale, di cui all' accluso modello( All. A), predisposto a cura dei Comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di L. 300.
Per nessuna ragione ed a qualunque titolo e' ammesso il rilascio gratuito del tesserino, o la maggiorazione del costo.
Il tesserino e' strettamente personale e contiene, tra l' altro, le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) le norme per l' uso;
c) le Regioni nelle quali e' considerato valido e condizioni di validita'.
Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:
1) il cacciatore dovra' farne richiesta ai Comitati provinciali della caccia od alle Associazioni venatorie previa presentazione del porto d' armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verra' apposto il numero del tesserino e la data di emissione, comprovante il ritiro del tesserino stesso.
In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d' armi.
2) il cacciatore ha l' obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.



Art. 4

I cacciatori non residenti nel Lazio per i quali il tesserino regionale non e' dichiarato valido, in regime di reciprocita', anche per il territorio della Regione Lazio, possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.
Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio. La mancata esibizione del tesserino valido nella provincia di residenza equivale alla mancata esibizione del tesserino valido per il Lazio.
Le giornate di caccia effettuate in altra regione sono considerate compiute nel territorio della Regione Lazio.



Art. 5

L' esercizio della caccia e' consentito dall' ultima domenica di agosto 1975 al 31 marzo dell' anno successivo, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, lunedi', mercoledi', giovedi' e sabato, salvo le seguenti eccezioni:
1) dall' ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre 1975, l' esercizio della caccia alla selvaggina migratoria di cui all' art. 2 lettera B), e' consentito nella sola giornata di domenica;
2) la caccia alla selvaggina stanziale di cui all' art. 2 lettera A) e' consentita dalla penultima domenica di settembre 1975 al 1Ø gennaio dell' anno successivo;
3) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre 1975;
4) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1Ø novembre 1975;
5) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, e' consentita dal 1Ø novembre 1975 al 31 gennaio dell' anno successivo nei modi che verranno indicati dai Comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali;
6) la caccia al fringuello, germano o folaga e' consentita fino al 28 febbraio 1976; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonche' ai palmipedi e trampolieri di cui all' art. 2 lettera B) fino al 31 marzo 1976;
7) l' esercizio della caccia vagante, anche con l' uso del cane da ferma, e' consentito dal 2 gennaio al 31 marzo 1976, esclusivamente nelle paludi, stagni, prati marcitori e lungo i laghi, corsi dei fiumi e sul litorale marino su una fascia di 2.000 metri dal battente dell' onda, escluse le zone con colture in atto;
8) l' esercizio della caccia a cavallo con cani da seguito, con l' espresso divieto dell' impiego di armi da fuoco, potra' essere autorizzato dal Presidente della Giunta, sentiti i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, dal 1Ø ottobre 1975 al 31 marzo dell' anno successivo;
9) e' vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale nonche' l' abbattimento della beccaccia e della lepre alla posta serale e mattutina. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore;
10) e' vietato l' uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonche' della carabina calibro 22.
E' data facolta' ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sentito il Comitato stesso, di vietare l' esercizio della caccia vagante, anche con l' uso del cane, dall' ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre e successivamente al 1Ø gennaio 1976. L' accesso e l' allontanamento definitivo dagli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico. E' data, altresi', facolta' ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sentito il Comitato stesso, di consentire in aree determinate la caccia vacante, anche con l' uso del cane, dall' ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre, limitatamente ai tre giorni alla settimana previsti dal 1Ø comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, puo' apportare variazioni, per comprovate esigenze ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.



Art. 6

E' consentito per ogni giornata di caccia l' abbattimento di non piu' di un capo di:
capriolo, cervo, daino, donnola, faina, nutria o castorino;
e di non piu' di tre capi di:
coturnice, fagiano comune, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non piu' di due starne.
Il cinghiale ed il coniglio selvatico possono essere abbattuti senza limitazione di capi.



Art. 7

Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella regione.



Art. 8

E' vietato l' uso dei bocconi avvelenati. Il Presidente del Comitato provinciale della caccia, sentito il Consiglio stesso, puo' autorizzare, per particolari esigenze ed a persone nominativamente designate, la collocazione dei bocconi avvelenati in determinate localita' e con l' osservanza delle seguenti norme:
a) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un' ora dopo il tramonto ed asportati un' ora prima del sorgere del sole;
b) deve essere tenuta nota esatta del numero e del punto ove siano collocati i bocconi avvelenati.



Art. 9

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sentito il Comitato stesso, possono costituire, su richiesta delle Associazioni venatorie, delle speciali zone di addestramento per i cani da caccia di estensione non superiore a 500 ettari, affidandone la gestione all' Associazione richiedente.
In tali zone oltre all' addestramento dei cani, possono essere effettuate gare con selvatico abbattuto anche in tempo di chiusura dell' esercizio venatorio, sempreche' tali prove vengano effettuate su selvaggina di allevamento.



Art. 10

Per l' incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonche' per la tutela dell' ambiente naturale, e' data facolta' ai Comitati provinciali della caccia di costituire per la stagione venatoria 1975- 76, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali e' vietata ogni forma di attivita' venatoria.
Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei Comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all' art. 64, secondo comma, del vigente Testo Unico sulla caccia.



Art. 11

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attivita' venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza all' applicazione della presente legge, a norma degli artt. 68 e 69 del vigente Testo Unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle Associazioni venatorie.



Art. 12

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, puo' limitare o vietare l' esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.



Art.13

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1Ø luglio 1975 il calendario venatorio della provincia, relativo alla intera annata venatoria.



Art. 14

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, di zone di ripopolamento e cattura ecc.) viene prevista una spesa di L. 200 milioni.
La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei Comitati provinciali della caccia e delle Associazioni venatorie, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale. Tale ripartizione viene effettuata dalla Giunta stessa con l' osservanza dei seguenti criteri:
a) per i Comitati provinciali della caccia, in relazione alla importanza faunistica del territorio, intesa come quantita' ed estensione di oasi di protezione e rifugio della fauna o di zone di ripopolamento e cattura, ed alla superficie delle zone destinate, alla data di apertura della caccia, alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica che necessita di particolare vigilanza;
b) per le Associazioni venatorie legalmente riconosciute in relazione:
1 - al numero dei soci iscritti al 31 dicembre 1975 (30 per cento del contributo);
2 - alle attivita' promosse per la realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge (40 per cento del contributo);
3 - al numero delle guardie giurate che ogni Associazione dichiara, sia alla Regione che ai singoli Comitati provinciali della caccia, di poter fare operare, dalla data del 31 agosto 1975, anche in collaborazione con i Comitati stessi, per il potenziamento dei servizi di vigilanza (30 per cento del contributo).
All' onere di 200 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1963 (punto 5) del bilancio di previsione per l' anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al capitolo 1760 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << Contributi da erogare ai Comitati provinciali della caccia, alle Associazioni venatorie al fine di assicurare un' efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata >>.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con i propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 15

La presente legge regionale, stante l' imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 18 dicembre 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.