L.R. 03 Giugno 1975, n. 40 |
Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15 concernente norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera.
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Art. 1 Alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, concernente << Norme per l' erogazione dell' assistenza ospedaliera >> sono apportate le seguenti modifiche: 1) L' art. 11 e' sostituito dal seguente: < < Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, la Regione eroga l' assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue malattia, residenti nel territorio della regione Lazio, qualora gli stessi non si avvalgano della assistenza ospedaliera erogata in forma diretta dalla Regione. I ricoveri degli aventi diritto presso istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate sono subordinati ad autorizzazione da parte della Regione. Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura non convenzionati ubicati nella regione, l' autorizzazione viene rilasciata con le modalita' di cui all' art. 9. In caso di ricovero d' urgenza l' istituto di cura ha l' obbligo di notificare all' ufficiale sanitario l' avvenuto ricovero nel termine e con le modalita' di cui all' articolo stesso. Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura ubicati fuori del territorio regionale, la autorizzazione viene rilasciata dal medico provinciale, ovvero, per sua delega, dall' ufficiale sanitario del Comune di residenza, secondo le modalita' di cui al precedente art. 9. In caso di ricoveri d' urgenza fuori del territorio regionale, l' avente diritto ha l' obbligo di notificare, entro 3 giorni, l' avvenuto ricovero al medico provinciale, trasmettendo apposita certificazione dell' istituto di cura, con l' indicazione della durata presumibile della degenza. I ricoveri di urgenza di cui al presente articolo possono essere riconosciuti solo quando l' urgenza stessa sia debitamente comprovata e giustificata in relazione al motivo del ricovero. La Giunta regionale determina, a norma dell' art. 12, terzo comma, del DL 8- 7- 1974, n. 264 convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386, la quota di rimborso per gli aventi diritto all' assistenza ospedaliera che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in una misura pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata media della relativa degenza, nelle case di cura private convenzionate ubicate, nella regione stessa. Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dietro presentazione, entro il 30Ø giorno dal dimissionamento, della documentazione di spesa nonche' della cartella clinica o - per gli istituti di cura ubicati nella regione - della scheda nosologica di cui al successivo art. 12. 2) Il secondo comma dell' art. 12 e' soppresso. 3) Al primo comma dell' art. 16, dopo le parole << aventi diritto >> sono aggiunte le parole << residenti nella regione Lazio >>. 4) Dopo l' art. 16 e' inserito il seguente: Art. 16 bis Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli, la Regione concede a favore dei singoli assistiti, residenti nel territorio regionale, quote di rimborso sulle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura ad alta specializzazione situati fuori del territorio nazionale, qualora si tratti di far fronte a particolari esigenze terapeutiche che non potrebbero essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte in istituti di ricovero e cura situati nel territorio nazionale. Il rimborso viene concesso, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Sanita', dietro richiesta dell' interessato, corredata di un documento atto a comprovare il titolo all' assistenza, di un certificato di residenza nonche' di idonea documentazione sanitaria, previo parere favorevole di un collegio medico, composto di un medico della Regione e di due primari ospedalieri o docenti universitari, esperti in relazione alla prestazione sanitaria oggetto d' esame, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati in un apposito elenco formato annualmente dalla Giunta regionale. Il collegio medico puo' eseguire direttamente o far eseguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari ed opportuni valendosi degli enti ospedalieri della regione. Ai membri del collegio medico di cui sopra, estranei all' Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di lire quindicimila a seduta nonche' il trattamento economico di missione se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati a norma dell' art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 per i primari ospedalieri. L' ammontare del rimborso di cui al presente articolo e' stabilito dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla Sanita', ed e' commisurato in relazione alle spese sostenute e documentate ed alle condizioni economiche dell' assistito. In ogni caso, la misura del rimborso non puo' essere inferiore a quella prevista dal penultimo comma dell' art. 11 ne' superiore ad un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta regionale. Gli oneri relativi all' applicazione del presente articolo sono a carico del fondo regionale per l' assistenza ospedaliera. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 maggio 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |