Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.

Numero della legge: 36
Data: 31 luglio 1978
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1978

L.R. 31 Luglio 1978, n. 36
Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.






Art. 1

In esecuzione del disposto di cui all' articolo 8, ultimo comma, del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a decorrere dal decimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge le tariffe dei pubblici servizi automobilistici extraurbani di competenza regionale, esclusi quelli di gran turismo, vengono adeguate a quelle praticate dall' azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le particolari modalita' prescritte dalla presente legge.
Sempre secondo le stesse modalita', le variazioni tariffarie che saranno successivamente attuate sulla rete ferroviaria statale dovranno essere applicate sui citati servizi automobilistici a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Restano ferme le tariffe in atto applicate sui servizi di competenza regionale a carattere interregionale, qualora superino quelle risultanti dall' applicazione dei precedenti comma, fino al loro allineamento conseguente all' eventuale aumento delle tariffe ferroviarie.



Art. 2

Il prezzo del biglietto di corsa semplice e' calcolato, sulla base del prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, (tariffa ordinaria n. 1, classe seconda, adulti) ed e' determinato secondo i seguenti criteri:
1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali e' autorizzato il frazionamento di tariffa;
2) per ogni relazione il prezzo e' calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;
3) qualora in un centro urbano esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;
4) i ragazzi sino a otto anni e comunque di altezza sino a un metro, se accompagnati da persona munita di titolo di viaggio, vengono trasportati gratuitamente, purche' non occupino posti a sedere.


Art. 3


Le aziende concessionarie dovranno presentare alla Giunta regionale - assessorato trasporti, il prontuario dei prezzi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti, conseguenti all' applicazione della presente legge.



Art. 4

I documenti di viaggio ammessi sono:
a) biglietti ordinari di corsa semplice;
b) abbonamenti ordinari mensili;
c) abbonamenti preferenziali settimanali e mensili.
I documenti di viaggio rilasciati per un determinato percorso sono validi su tutte le autolinee che servono la medesima relazione.
Gli abbonamenti ordinari vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta e sono individuali e nominativi. Per l' accertamento della propria identita' l' abbonato deve essere munito di un documento di identificazione. Gli abbonamenti preferenziali vengono rilasciati agli operai, studenti ed impiegati; gli aventi diritto devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall' azienda esercente il servizio, previa esibizione della dichiarazione dell' autorita' scolastica o dei documenti di lavoro, nonche' del certificato di residenza, salvo che quest' ultima non sia gia' indicata su documento di lavoro o scolastico.
La durata di validita' della tessera e' di un anno ed il costo non e' inferiore a quello praticato dalle ferrovie dello Stato per le tessere di riconoscimento per l' uso degli abbonamenti settimanali.


Art. 5

Il prezzo di rilascio dell' abbonamento ordinario mensile con diritto ad effettuare un numero illimitato di corse, e' determinato riducendo del quaranta per cento il prezzo di sessanta biglietti di corsa semplice per il percorso di validita' dell' abbonamento stesso.
Il prezzo di rilascio dell' abbonamento preferenziale settimanale, con diritto ad effettuare un viaggio giornaliero di andata e ritorno per sei giorni (feriali o festivi) nell' arco della settimana con inizio dal lunedi', e' determinato riducendo dell' ottanta per cento il prezzo rispettivo di dodici biglietti di corsa semplice per il percorso di validita' dell' abbonamento. Il prezzo dell' abbonamento preferenziale mensile rilasciato alle suddette categorie, con inizio dal primo giorno del mese e con diritto ad effettuare un numero illimitato di corse in tutti i giorni feriali e festivi escluse le domeniche, e' determinato riducendo dell' ottanta per cento il prezzo di sessanta biglietti di corsa semplice per il percorso di validita' dell' abbonamento.


Art. 6

L' installazione sugli autobus di macchine obliteratrici ed emettitrici di biglietti deve essere autorizzata dalla Regione - assessorato trasporti.
Su richiesta dell' azienda concessionaria puo' essere autorizzato dall' ente concedente, previo parere della Regione - assessorato trasporti, l' espletamento del servizio con l' impiego del solo conducente.


Art. 7

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se' gratuitamente un solo bagaglio, purche' di dimensioni non superiori a cm. 50x30x25.
E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonche' di ulteriori colli, nei limiti della disponibilita' di spazio sugli autobus; per ciascuno di essi il viaggiatore e' tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile, in atto sul servizio.
Il trasporto di bagagli, pacchi e colli non accompagnati e' consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, previa apposita autorizzazione alle aziende dalla Regione - assessorato trasporti.


Art. 8

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semi gratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all' infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le tessere ed i biglietti gia' rilasciati, al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validita' dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 9

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per determinati servizi extraurbani, e per quelli sostitutivi, di competenza regionale, su parere del consorzio regionale dei trasporti e delle aziende concessionarie, puo' stabilire prezzi di biglietti di corsa semplice e di abbonamenti diversi da quanto previsto negli articoli precedenti, nei casi per i quali si ravvisi l' esigenza di particolari condizioni del trasporto, ovvero di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici, anche per favorire l' interscambio tra servizi automobilistici o tra automobilistici e ferroviari.
La Giunta, nei casi di cui sopra e dove i provvedimenti comportino riduzioni degli introiti previsti, provvedera' ad indicare le apposite coperture finanziarie. Per le autolinee urbane di competenza regionale i tipi e i prezzi dei biglietti sono stabiliti dalla Giunta regionale.



Art. 10

Il coordinamento tariffario di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948 n. 539 tra i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e quelli di competenza degli enti locali e' esercitato in base all' articolo 8, secondo comma del DPR 14 gennaio 1972 n. 5 della Giunta regionale anche mediante direttive ai sensi dell' articolo 70 del DPR 28 giugno 1955 n. 771, tenuto conto degli indirizzi generali di politica tariffaria della Regione.



Art. 11

I viaggiatori dei pubblici servizi automobilistici urbani ed extraurbani sono tenuti a munirsi di valido documento di viaggio, a conservarlo per la durata dell' intero percorso ed a esibirlo al personale incaricato dell' azienda.
Chiunque contravvenga all' obbligo di cui al precedente comma e' tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto di corsa semplice evaso, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 5.000 per i servizi extraurbani, di L. 3.000 per quelli urbani.
Nel caso in cui il servizio di riscossione avvenga senza la presenza del bigliettaio a bordo del veicolo, la sanzione e' aumentata del cinquanta per cento.
All' accertamento delle irregolarita' provvede il personale ispettivo e di controlleria delle aziende esercenti il servizio muniti di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall' esercente, nell' ambito delle linee di trasporto gestite.
La contestazione delle irregolarita', l' oblazione, le modalita'
di pagamento e la destinazione dei proventi contravvenzionali sono regolate dalle leggi vigenti.


Art. 12

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 luglio 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.