L.R. 20 Dicembre 2001, n. 41 |
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 e successive modifiche, “ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”.
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente Della Giunta Regionale Promulga La seguente legge : Art. 1 1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente: “Art.18 bis “ (Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare) 1.Qualora nell’ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR , ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essre o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati ,è consentita , in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità. 2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30 “. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma ,addì 20 dicembre 2001 STORACE Pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al bollettino ufficiale n. 36 del 29 dicembre 2001 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |