L.R. 22 Febbraio 1985, n. 19 |
Provvidenze ed agevolazioni per favorire lo sviluppo della cooperazione tra lavoratori lincenziati, in disoccupazione speciale ed in cassa integrazione guadagni ovvero dipendenti da aziende in procedura concorsuale.
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(Pubblicata nel B.U. 07 marzo 1985, n. 6, S.O. n. 2) Art. 1 La Regione Lazio, al fine di conseguire la piena occupazione, nonche' di favorire lo sviluppo della cooperazione in conformita' degli obiettivi fissati nell' articolo 45 del proprio Statuto, assume, con riferimento alle specifiche materie indicate nell' articolo 117 della Costituzione e nei limiti di stanziamento di cui al successivo articolo 12, iniziative per promuovere la nascita e lo svilupo di cooperative tra lavoratori licenziati, per la cessazione dell' attivita' o la riduzione del personale delle aziende da cui dipendevano, lavoratori che usufruiscono dell' integrazione salariale tramite la cassa integrazione guadagni e lavoratori dipendenti da aziende in procedura concorsuale, anche per la rilevazione e la gestione delle aziende stesse. Dal momento dell' avvio dell' attivita' lavorativa presso le cooperative di cui al precedente comma lo stato di socio - lavoratore e' incompatibile con l' erogazione della cassa integrazione guadagni ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Art. 2 Le cooperative di cui al precedente articolo 1 devono essere costituite da lavoratori licenziati od in regime di integrazione salariale o dipendenti da aziende in procedura concorsuale provenienti da una o piu' aziende in crisi e devono prevedere nello statuto sociale le possibilita', per tutti i lavoratori delle aziende medesime che ne facciano richiesta, di diventare soci, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive delle cooperative stesse indicate nel programma di sviluppo di cui al successivo articolo 3. Le cooperative di cassa - integrati possono prevedere figure specializzate indispensabili al buon funzionamento delle stesse, nonche' figure specializzate che provengano dall' indotto. Art. 3 La Regione istituisce un regime di aiuti alle cooperative di cui al precedente articolo 1 per la realizzazione di programmi di sviluppo tesi al mantenimento dei livelli occupazionali nonche' al miglioramento economico - sociale dei lavoratori interessati e finalizzati agli obiettivi di intervento regionale volti a valorizzare gli investimenti previsti. I programmi di sviluppo di cui al precedente comma comprendono, oltre le spese iniziali di avvio delle cooperative, le spese di affitto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento od acquisto di strutture produttive nonche' l' acquisto di macchine, attrezzature, apparecchiature, materie prime e scorte necessarie all' avvio dell' attivita'. Art. 4 Gli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al precedente articolo 3 consistono in: a) contributo << una tantum >> in conto capitale nella misura di L. 5 milioni per ogni socio fondatore della cooperativa; b) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari o finanziari; c) garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi. Art. 5 Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, lettera b), riguarda la totalita' dei mutui relativi ai programmi approvati, ivi compresi gli interessi di ammortamento, contratti con gli istituti di credito di cui al successivo articolo 6. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina l' ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi, differenziata per settore di attivita', fino al massimo di otto punti percentuali. Alle cooperative il cui programma sia stato approvato ed abbia ottenuto il nulla - osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, e' concessa garanzia fidejussoria per l' intero ammontare del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, ai sensi del precedente articolo 4, lettera c). La finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) SpA e' autorizzata a prestare le garanzie fidejussorie di cui al comma precedente nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge e con le modalita' che saranno stabilite attraverso apposita convenzione. Le agevolazioni di credito di cui al presente articolo non possono, comunque, superare i limiti stabiliti dall' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 6 Ai fini del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, lettera b), la Giunta regionale stipulera', entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti bancari e finanziari operanti nella Regione Lazio. Art. 7 La Regione effettua la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione degli aiuti previsti dalla presente legge da parte delle cooperative beneficiarie. In caso di mancato adempimento delle condizioni previste all' atto della concessione, la Giunta regionale, su proposta dell' assessorato regionale all' artigianato, industria e commercio, dispone la sospensione, la riduzione o la revoca dell' intervento salvo il recupero delle somme gia' erogate nonche' degli interessi legali. Art. 8 Per beneficiare degli aiuti previsti dall' articolo 4 della presente legge, le cooperative interessate debbono presentare all' assessorato regionale all' artigianato, industria e commercio apposita domanda, cui dovra' essere allegata la seguente documentazione: a) estratto del libro dei soci; b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto; c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; d) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; e) dichiarazione dell' ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione in regime speciale dei soci, all' atto della costituzione della cooperativa; f) dichiarazione dell' ispettorato del lavoro attestante lo stato di integrazione salariale dei soci, all' atto della costituzione della cooperativa; g) relazione dettagliata sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa si propone di raggiungere attraverso il programma per il quale vengono richiesti gli aiuti; h) piano finanziario, in relazione al programma, alla sua durata ed agli investimenti di cui al precedente articolo 3; i) eventuale progetto di riqualificazione professionale dei soci, connesso al programma produttivo, da inserire, nel piano regionale della formazione professionale. Art. 9 La Giunta regionale delibera, su proposta dell' assessorato regionale all' artigianato, industria e commercio, la concessione degli aiuti di cui al precedente articolo 4 sulla base di una istruttoria compiuta unitamente all' istituto di credito convenzionato ed alla finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) SpA, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Art. 10 A partire dall' entrata in vigore della presente legge la Regione e gli enti da essa dipendenti debbono riservare il 50 per cento delle forniture occorrenti e delle lavorazioni di propria competenza alle cooperative costituite ai sensi degli articoli precedenti, ammesse a beneficiare dei contributi regionali. Ad analoga riserva sono tenuti, a parita' di condizioni, gli enti locali della Regione, limitatamente alle forniture e lavorazioni di propria competenza per le quali e' stato concesso finanziamento regionale. Art. 11 Ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, la finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) SpA presta assistenza tecnica ed organizzativa alle cooperative costituite ai sensi della presente legge. Art. 12 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1985, la spesa complessiva di L. 1.000 milioni di cui: a) L. 200 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 4, lettera a); b) L. 400 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 4, lettera b); c) L. 350 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 4, lettera c); d) L. 50 milioni per l' assistenza tecnica di cui al precedente articolo 11. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 vengono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati: capitolo n. 02111: << Contributi in conto capitale in favore di cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in cassa integrazione guadagni o dipendenti da aziende in procedura concorsuale >>, L. 200.000.000; capitolo n. 02112: << Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari da parte di cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione od in cassa integrazione guadagni >>, L. 400.000.000; capitolo n. 02113: << Attribuzione alla finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) SpA dei fondi occorrenti per la prestazione di garanzie fidejussorie a cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in cassa integrazione guadagni >>, L. 350.000.000; capitolo n. 02114: << Attribuzione alla finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) SpA dei fondi occorrenti per l' assistenza tecnica a cooperative tra lavoratori licenziati, in disoccupazione speciale od in cassa integrazione guadagni >>, L. 50.000.000. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente leggi si provvede mediante riduzione di pari importo di una quota parte dello stanziamento del capitolo n. 29802 del bilancio regionale 1985 (lettera b, elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |