DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [1].

Numero della legge: 30
Data: 2 maggio 1980
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1980
L.R. 02 Maggio 1980, n. 30
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [1].


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga



la seguente legge:
Art.1
Oggetto delle tasse [2][3]
[1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.][4]
Art.2
Riscossione delle tasse
[1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell' atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all' interessato.
2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l' atto è stato emesso.
5. Quando la misura della tassa é in funzione della popolazione dei comuni, questa é desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo é dovuto [5].][6]
Art.3
Modalità di pagamento
[Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Lazio oppure secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale [7].][8]
Art.4
Riscossione coattiva [9]
[1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.][10]
Art.5
Mancato o ritardato pagamento delle tasse
[Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.][11]
Art.6
Sanzioni [12]
[1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e successive modificazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, da esercitarsi entro un anno, di cui al comma 4.
4. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, questo può regolarizzare la sua posizione tributaria regionale mediante l'istituto del ravvedimento che prevede:
a) il pagamento del tributo non versato;
b) la riduzione della sanzione, prevista al comma 3, ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento;
c) la riduzione della suddetta sanzione ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento;
d) il contestuale pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati sull'ammontare del tributo evaso al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziati gli atti interruttivi di cui al comma 4.
6. Se la violazione tributaria viene accertata dagli uffici regionali il contribuente incorre nel pagamento del tributo evaso, della sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del suddetto tributo e degli interessi moratori.]
Art.7
Accertamento e definizione delle violazioni [13]
[1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi.
Gli atti di constatazione devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'assessorato regionale competente in materia di economia e finanza, per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni [14].][15]
Art.8
Procedimento di irrogazione delle sanzioni [16]
[1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dagli uffici tributari regionali.
2. Gli uffici regionali notificano gli atti di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e loro entità.]
Art.9
Ricorsi amministrativi [17]
[1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dall'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, é ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al settore regionale "contenzioso" ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.
3. Ai sensi del citato art. 16 della legge n. 408 del 1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale é definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno della notifica - del ricorso.". ]
Art.9 bis
Rateizzazione [18]
[1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472 e successive modificazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo n. 472-1997 e successive modificazioni.]
Art.10
Delega
Omissis [19]
Art.11
Decadenza e rimborsi
[L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione [20].
Il contribuente può chiedere agli uffici tributari regionali la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso [20]
Nonostante l' inutile decorso del termine di cui al primo comma, l' atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.][21]
Art.12
Norme abrogate
[Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 28 dicembre 1971, n. 1, e 4 febbraio 1975, n. 19, concernenti la materia dele tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.][22]
Art.13
Rinvio alle norme legislative dello Stato
[Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.][23]
Art.14
Aggiornamento dell'archivio tributario regionale [24]
[1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla Regione, assessorato bilancio e tributi, settore finanze tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonché la somma corrisposta per tassa di rilascio regionale.
2. Gli enti di cui al comma 1, sono, altresì, tenuti a trasmettere annualmente al suddetto settore finanze e tributi elenchi dei contribuenti assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per categoria e classificazione]
Art.15
Entrata in vigore
[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.][25]
All.1
[ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata)
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Tariffa.
(I numeri immediatamente successivi al numero d' ordine fanno riferimento al DPR 121- 1961; i numeri ancora successivi indicati fra parentesi, ove esistenti, fanno riferimento al DPR 641- 1972) [26][27].
TITOLO I IGIENE E SANITÀ
N. d' ordine 1; 15:
Concessione per l' apertura e l' esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
a) fino a 5.000 abitanti
tassa di rilascio L. 50.000, tassa annuale L. 10.000;
b) da 5.001 a 10.000 abitanti
tassa di rilascio L. 125.000, tassa annuale L. 25.000;
c) da 10.001 a 15.000 abitanti
tassa di rilascio L. 250.000, tassa annuale L. 50.000;
d) da 15.001 a 40.000 abitanti
tassa di rilascio L. 400.000, tassa annuale L. 80.000;
e) da 40.001 a 100.000 abitanti
tassa di rilascio L. 600.000, tassa annuale L. 120.000;
f) da 100.001 a 200.000 abitanti
tassa di rilascio L. 800.000, tassa annuale 160.000;
g) da 200.001 a 500.000 abitanti
tassa di rilascio L. 1.250.000, tassa annuale L. 250.000;
h) superiore a 500.000 abitanti
tassa di rilascio L. 2.000.000, tassa annuale L. 400.000.
DPR 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2º comma, lettera m).
NOTA: La tassa va calcolata in base alla popolazione dei comuni risultante dall' ultimo censimento.
La tassa riflette non soltanto le concessioni per l' apertura e l' esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l' esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
La concessione per l' apertura e l' esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell' art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concenssione stessa e, pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un' altra dello stesso comune.
La tassa, invece, non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2º comma del citato art. 109 e dell' art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente, la tassa è dovuta per l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell' art. 369 del suddetto testo unico.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell' art. 116 del citato testo unico.
Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell' art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal secondo comma dell' art 68 del regolamento 30 settemre 1938, n. 1706; è dovuta, bensì , la tassa annuale di esercizio.
Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie i cui titolari godano dell' indennità di residenza, stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni [26].
Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie gestite in comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, i cui titolari godano dell' indennità di residenza, stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 58.
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell' art. 128 del testo unico delle leggi sanitarie, nella seguente misura: nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti L. 6.000;
nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti L. 10.000,
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 20.000
nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti L. 50.000
nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti L. 70.000
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:
nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti L. 12.000
nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti L. 15.000
nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti L. 30.000
nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti L. 60.000
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 120.000
Le tasse annuali e il contributo vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 2; 22, (10):
Autorizzazione all' apertura ed all' esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1º comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni) tassa di rilascio L. 338.000.
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f).
NOTA: L' autorizzazione è sempre necessaria anche se l' acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, citato).
Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
N. d' ordine 3; 24, (11):
Autorizzazione all' impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del DPR 19 maggio 1958, n. 719) tassa di rilascio L. 169.000 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).
N. d' ordine 4; 25, (12):
Autorizzazione all' apertura ed all' esercizio di stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la riadiumterapia (artt. 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie ed art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854) tassa di rilascio 338.000 tassa annuale 169.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a).
NOTA: É soggetta alla tassa l' autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali, idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Ai sensi dell' art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all' esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta L. 50.000;
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta L. 20.000.
I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell' intera tassa d' ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.
Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione le istituzioni pubbliche dipendenti dalla Unità sanitarie locali, di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 5; 27:
Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854):
1) per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
se l' istituto ha non più di 50 posti letto tassa di rilascio L. 300.000 tassa annuale L. 150.000
se l' istituto ha non più di 100 posti letto tassa di rilascio L. 600.000 tassa annuale L. 300.000
se l' istituto ha non più di 100 posti letto tassa di rilascio L. 1.500.000 tassa annuale L. 750.000
2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico tassa di rilascio L. 60.000 tassa annuale L. 30.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e).
NOTA: Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio o privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Per l' esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.
Sono esenti dal pagamento della tassa le istituzioni pubbliche dipendenti dalle Unità sanitarie locali, di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni.
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 6; 28:
Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:
a) per ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall' art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854) tassa di rilascio L. 7.500 tassa annuale L. 7.500 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, secondo comma, lettera f).
b) per prevenzione e cura della malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall' art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422) tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a).
NOTA: sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l' autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 7; 30:
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 231 del testo unico citato, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l' apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell' autorizzazione medesima:
a) degli alberghi e ristoranti di lusso tassa di rilascio L. 180.000 tassa annuale L. 180.000
b) degli alberghi e ristoranti di 1° categoria tassa di rilascio L. 100.000 tassa annuale L. 100.000
c) degli alberghi e ristoranti di 2° categoria e delle pensioni di 1° categoria tassa di rilascio L. 50.000 tassa annuale L. 50.000
d) degli alberghi e ristoranti di 3° categoria e delle pensioni di 2° categoria tassa di rilascio L. 36.000 tassa annuale L. 36.000
e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 30.000
id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa di rilascio L. 20.000 tassa annuale L. 20.000
id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa di rilascio L. 16.000 tassa annuale L. 16.000
id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa di rilascio L. 10.000 tassa annuale L. 10.000
id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa di rilascio L. 4.000 tassa annuale L. 4.000
f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè , delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa di rilascio L. 16.000 tassa annuale L. 16.000
id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000
id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa di rilascio L. 6.000 tassa annuale L. 6.000
id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa di rilascio L. 4.000 tassa annuale L. 4.000
id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa di rilascio L. 2.000 tassa annuale L. 2.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - terzo comma.
NOTA: Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975.
L' autorizzazione occorre anche per le << dipendenze >staccate dell' esercizio principale dell' albergo, costituendo queste esercizi a se stanti.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 8; 32:
Autorizzazione all' apertura e all' esercizio di rivendite di latte (art. 22 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994)
tassa di rilascio L. 3.000 tassa annuale L. 1.500 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a).
NOTA: Sono esonerati dall' autorizzazione i caffè - bar che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l' apertura e gestione dell' esercizio.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 9; 34:
Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994) tassa di rilascio L. 50.000 tassa annuale L. 25.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera e).
Nota: Non hanno l' obbligo di munirsi dell' autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.
Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 37; (17):
Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti d origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567) tassa di rilascio L. 338.000
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l).
NOTA: La domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.
N. d' ordine 11; 37 bis (18):
Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 399) tassa di rilascio L. 34.000 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l).
N. d' ordine 12; 39, (19):
Autorizzazione per l' impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127):
a) se trattasi di stazione o fecondazione di cavalli di pregio tassa di rilascio L. 253.000
b) in tutti gli altri casi tassa di rilascio L. 34.000 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l) e art. 75.
N. d' ordine 13; 41, (20):
Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:
a) per l' attivazione e l' esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall' art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, e art. 7 del DPR 28 gennaio 1958, n. 1256) tassa di rilascio L. 84.500
b) per l' attivazione e l' esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del DPR n. 1256, succitato) tassa di rilascio L. 42.500 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera l).
N. d' ordine 14; 224, (122):
Provvedimento amministrativo che abilita all' esercizio di un' arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140,141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie) tassa di rilascio L. 8.500 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera i).
TITOLO II CACCIA E PESCA
N. d' ordine 15; 51:
Licenza di appostamento fisso di caccia
a)su terraferma tassa di rilascio L. 20.000
b)su acqua tassa di rilascio L. 180.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lett. o).
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 16.
Legge regionale 28 settembre 1979, n. 79.
NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell' uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali, delimitanti la zona di rispetto.
N. d' ordine 16; 52: [28]
Concessione di costituzione di:
a)azienda faunistico - venatoria, per ogni ettaro tassa di rilascio L.1.728 tassa annuale L. 1.728
b)centro privato di produzione di selvaggina tassa di rilascio L. 288.000 tassa annuale L. 288.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lett. o).
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - articoli 6; lett. d) e 36.
Legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.
NOTA: Per le aziende faunistico - venatorie per ogni L. 100 di tassa é dovuta una soprattassa di L. 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico - venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne:
A)le riserve di caccia:
La concessione e l' eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. In caso di affitto di riserva, l' affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa sopra indicata.
Non sono trasferibili all' affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all' amministrazione provinciale competente per territorio e da questa approvato.
Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
B)le aziende faunistico - venatorie e i centri di produzione di selvaggina:
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e delle leggi regionali in materia.
Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell' art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717[29].
N. d' ordine 17[30] ;
1)Abilitazione all' esercizio venatorio:
a)con fucile ad un colpo, con falco e con arco tassa di rilascio L. 13.000 tassa annuale L. 13.000
b)con fucile a due colpi tassa di rilascio L. 18.500 tassa annuale L. 18.500
c)con fucile a più di due colpi tassa di rilascio L. 23.500 tassa annuale L. 23.500
2)Permesso per la cattura di volatili con reti, a norma dell' art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 tassa di rilascio L. 288.000 tassa annuale L. 288.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 411 - art. 1, lett. o). DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 99.
Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 24.
Legge regionale 28 settembre 1979, n. 79.
NOTA: Il versamento della tassa annuale ha la valdidità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo dell' abilitazione all' esercizio venatorio e non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l' anno.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d' armi per l' uso di caccia.
L' abilitazione all' esercizio si consegue soltanto dopo aver superato l' esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 9 aprile 1979, n. 22.
N. d' ordine 18; 54:
Licenza per la pesca nelle acque interne rilascita ai sensi dell' art. 3 del regio decreto - legge 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:
Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti tassa di rilascio L. 4.000 tassa annuale L. 4.000
Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti tassa di rilascio L. 6.000 tassa annuale L. 6.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p).
NOTA: Le licenze hanno validità di anni sei dalla data di rilascio.
Il versamento della tassa e della soprattassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.
La licenza di tipo C, di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, è assimilata alla licenza di tipo B.
I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:
a)per la licenza di tipo A L. 2.000
b)per la licenza di tipo B L. 3.000
La licenza di tipo B è valida anche per la pesca col bilancione e per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età . coltura nei tratti di corsi o bacini
N. d' ordine 19; 55, (28):
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apprecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 DLgs 19 marzo 1948, n. 735) tassa di rilascio L. 3.000 tassa annuale L. 3.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p)
NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 20; 174:
Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto di acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2º comma, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319) tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.000 DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1.
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100.
Nota: Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 21; 178:
Autorizzazione per eseguire lavori di acquipubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica, a norma delle leggi vigenti tassa di rilascio L. 12.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera p).
TITOLO III TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
N. d' ordine 22; 89:
1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l' apertura e l' esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
a) alberghi od ostelli per la gioventù tassa di rilascio L. 6.000 tassa annuale L. 6.000
b) campeggi di superficie: non superiore a 1.000 mq tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000 non superiore a 2.000 mq. tassa di rilascio L. 24.000 tassa annuale L. 24.000 superiore a 2.000 mq tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 30.000
c)villaggi turistici tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000
d)case per ferie tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 18.000
e)altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000
f) autostelli tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 15.000 se funzionanti su autostrade tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 30.000
2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326) tassa di rilascio L. 3.000 tassa annuale L. 3.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g).
NOTA: Se le autorizzazioni comprendono anche l' esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della presente tariffa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 23; 95:
Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio: nei comuni con popolazione:
a) fino a 10.000 abitanti tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 9.000
b) da 20.000 abitanti tassa di rilascio L. 36.000 tassa annuale L. 18.000
c) da 20.001 a 50.000 abitanti tassa di rilascio L. 72.000 tassa annuale L. 36.000
d) da 50.001 a 100.000 abitanti tassa di rilascio L. 108.000 tassa annuale L. 54.000
e) da 100.001 a 500.000 abitanti tassa di rilascio L. 180.000 tassa annuale L. 90.000
f) superiore a 500.000 abitanti tassa di rilascio L. 300.000 tassa annuale L. 150.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, 2º comma, lettera f) DPR 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2).
NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della soprandincata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all' art. 14 del regio decreto - legge 23 novembre 1936, n. 2523, nella misura da L. 500.000 a L. 5.000.000, avuto anche riguardo delle condizioni previste dal secondo comma dell' art. 5 del citato regio decreto - legge, sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.
La licenza è valida anche per la succursale e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione Lazio, con conseguente pagamento della relativa tassa.
In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui riferisce.
TITOLO IV FIERE E MERCATI
N. d' ordine 24; 119:
Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n. 398, nonchè l' art. 53, n. 11, del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383:
a) per istituzione di fiere e mercati tassa di rilascio L. 10.000
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati tassa di rilascio L. 5.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lettera a).
NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
TITOLO V AGRICOLTURA
N. d' ordine 25; 121:
Licenza dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura per l' esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152): per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore tassa di rilascio L. 3.000
DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera c).
NOTA: La licenza di trabbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l' annata agraria e nell' ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.
La sopraindicata tassa deve essere Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio (art. 6 del regio decreto - legge 23 aprile 1942, n. 433).
La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. versata dagli aspiranti alla licenza per l' esercizio della trebbiatura a macchina all' atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiano le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
N. d' ordine 26; 130, (86):
Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700) tassa di rilascio L. 13.000 DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1º comma.
TITOLO VI ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE
N. d' ordine 27; 163, (99):
Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2) tassa di rilascio L. 30.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).
NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
N. d' ordine 28; 165, (101):
Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) tassa di rilascio L. 150.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).
N. d' ordine 29; 167, (103):
Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) tassa di rilascio L. 150.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).
N. d' ordine 30; 168, (104):
Autorizzazione per l' iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2º comma, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze(art. 45, 2º comma, regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) tassa di rilascio L. 15.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1º comma.
N. d' ordine 31; 169:
Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 tassa di rilascio L. 300.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).
NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
N. d' ordine 32; 170:
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2º comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) tassa di rilascio L. 60.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e).
NOTA: Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
TITOLO VII TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
N. d' ordine 33; 152:
Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771) tassa di rilascio L. 6.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a).
N. d' ordine 34; 153:
Concessione della costruzione e dell' esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del presidente della repubblica 28 giugno 1955 n. 771):
a) se adibite al trasporto di cose tassa di rilascio L. 15.000 tassa annuale L. 7.500
b)se adibite al trasporto di persone: con cabine di portata fino a 30 persone tassa di rilascio L. 60.000 tassa annuale L. 30.000 con cabine di portata oltre 30 persone tassa di rilascio L. 90.000 tassa annuale L. 45.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
NOTA: Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
1) funivie bifuni (fino a m. 750):
a) per la costruzione L. 315.000;
b) per l' esercizio L. 157.000;
2) funivie bifuni (oltre m. 750):
a) per la costruzione L. 420.000 per Km.;
b) per l' esercizio L. 210.000 per Km.;
3) funivie monofuni, escluse le seggiovie (fino a m. 750):
a) per la costruzione L. 315.000;
b) per l' esercizio L. 157.000;
4) funivie monofuni, escluse le seggiovie (oltre m. 750):
a) per la costruzione L. 420.000 per Km.;
b) per l' esercizio L. 210.000 per Km.
La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.
N. d' ordine 35; 154:
Licenza d' impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, 1º comma, del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):
a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale tassa di rilascio L. 18.000
b) se rilasciata dal sindaco tassa di rilascio L. 9.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
N. d' ordine 36; 155:
Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale rilasciata nel caso contemplato dal 3º comma dell' art. 14 del regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi d' acqua strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:
a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 18.000
b) se rilasciata dal sindaco tassa di rilascio L. 12.000 tassa di annuale L. 12.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
NOTA: La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 37; 156:
Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:
1) già di pertinenza del ministero dei trasporti tassa di rilascio L. 75.000 tassa annuale 37.500
2) gia di pertinenza della Direzione compartimento o ufficio distaccato della Motorizzazione civile in concessione tassa di rilascio L. 45.000 tassa annuale L. 22.500
b) se emessa dal sindaco tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) per la costruzione L. 10.500 per Km.;
b) per l' esercizio L. 5.250 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 38; 157:
Concessione per l' impianto e l' esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia di interesse regionale - (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):
a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale tassa di rilascio L. 30.000 tassa annuale L. 15.000
b) se emessa dal presidente della giunta provinciale tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 9.000
c) se emessa dal sindaco tassa di rilascio L. 9.000 tassa annuale L. 4.500 DPR 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a). DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.
NOTA: Quando l' impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.
Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del regio decreto - legge 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 105.000;
2) per l' esercizio, per ciascun impianto L. 52.500;
b) ascensori in servizio pubblico:
1) per la costruzione, per ciascun impianto L. 84.000;
2) per l' esercizio, per ciascun impianto L. 42.000.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestulamente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 39; 184, (110):
Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell' art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonchè dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:
a) portata sino a 35 q.li tassa di rilascio L. 9.000 tassa annuale L. 9.000
b) portata oltre 35 q.li tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b). DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
Nota: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione, con il relativo pagamento della tassa.
La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
N. d' ordine 40; 185, (111):
Concessione, tanto provvisoria che definitiva di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effuettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e successive modificazioni):
1) autoservizi con frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 84.500 tassa annuale L. 84.500 [31]
2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana tassa di rilascio L. 51.000 tassa annuale L. 51.000 [31]
3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana tassa di rilascio L. 17.000 tassa annuale L. 17.000 [31]
4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:
a) autoservizi con frequenza giornaliera tassa di rilascio L. 42.500 tassa annuale L. 42.500 [31]
b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana tassa di rilascio L. 25.500 tassa annuale L. 25.500 [31]
c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana tassa di rilascio L. 8.500 tassa annuale L. 8.500 [31]
5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti: per ciascun anno di durata della concessione tassa di rilascio L. 1.690
6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: per il primo giorno di validità tassa di rilascio L. 1.690 per ogni giorno ulteriore di validità tassa di rilascio L. 845
La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno [32].
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, 2º comma, lettera b).
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
NOTA: Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l' esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà .
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell' art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:
1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:
a) da 1 a 20 Km. L. 50
b) da 20,01 a 40 Km. L. 100
c) da 40,01 a 60 Km. L. 150
d) da 60,01 a 80 Km. L. 200
e) oltre 80 Km. L. 250
2) se di competenza comunale, per ogni giorno di effettivo servizio L. 100
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 41; 186:
Concessione per l' esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell' art. 225, 1º comma, del codice della navigazione tassa di rilascio L. 18.000 tassa annuale L. 18.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4.
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.
NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 42; 187:
Concessione per l' esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell' art. 225, secondo comma, del Codice della navigazione tassa di rilascio L. 12.000 tassa annuale L. 12.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4.
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.
NOTA: I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di L. 15.750 per Km.
La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono.
N. d' ordine 43; 188: Autorizzazione per l' esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell' art. 226 del Codice della navigazione tassa di rilascio L. 6.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - articoli 4 e 5.
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.
N. d' ordine 44; 189:
Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall' ufficio d' iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell' art. 227 del Codice della navigazione tassa di rilascio L. 12.000
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4.
Dpr 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.
N. d' ordine 45; 197:
Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell' art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale: per il primo giorno di permesso L. 6.000 per ogni giorno di ulteriore validità L. 3.000 DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c).
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.
NOTA: Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.
TITOLO VIII ARTI E MESTIERI
N. d' ordine 46; 204, (117):
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l' esercizio di arti e mestieri tassa di rilascio L. 5.500
DPR 24 luglio 1977, n. 616 - art.63, lettera c).
INDICE DELLA TARIFFA
TITOLO I - Igiene e sanità (nn. 1- 14)
TITOLO II - Caccia e pesca (nn. 15- 21)
TITOLO III - Turismo e industria alberghiera (nn. 22- 23)
TITOLO IV - Fiere e mercati (n. 24)
TITOLO V - Agricoltura (nn. 25- 26)
TITOLO VI - Acque minerali e termali; cave e torbiere (nn. 27- 32)
TITOLO VII - Tramvie e simili; linee automobilistiche; navigazione e porti lacuali (nn. 33- 45)
TITOLO VIII - Arti e mestieri (n. 46)][33]
Note
[1] Vedi L.R. n. 85 del 21-11-1990. La presente legge è stata abrogata dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[2] Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 76 del 3-12-1983 e successivamente dall'articolo 1 della L.R. n. 29 del 04-07-1994.
[3] Vedi L.R. n. 9 del 20-03-1995.
[4] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[5] Comma modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 29 del 04-07-1994.
[6] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[7] Comma modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999.
[8] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[9] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 29 del 04-07-1994.
[10] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[11] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[12] Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999 e successivamente abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[13] Articolo sostituito dall'articolo 5 della L.R. n. 29 del 04-07-1994.
[14] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999.
[15] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[16] Articolo sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 29 del 04-07-1994, dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999 e successivamente dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[17] Articolo sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 29 del 04-07-1994 e successivamente abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[18] Articolo inserito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999 e successivamente abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[19] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999 . Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[20] Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999.
[21] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[22] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[23] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[24] Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 29 del 04-07-1994 e successivamente abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[25] Articolo abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.
[26] Vedi l' articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999,; dal 1° gennaio 1999, è sospesa l' applicazione delle voci numeri: 5, punto 2); 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 46; 47.
[27] Vedi L.R. n. 99 del 16-12-1985; e L.R. n. 9 del 20-03-1995.
[28] La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero con sentenza n. 271 del 19-12-1986 .
[29] Numero sostituito dall'articolo 1 della L.R. 89 del 29-12-1988.
[30] Numero modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 89 del 29-12-1988.
[31] Capoverso modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 76 del 23-12-1983.
[32] Per la sospensione di alcune voci della presente tariffa, vedi la L.R. n. 89 del 29-12-1988; l' articolo 9 della L.R. n. 7 del 07-06-1999, e l' articolo 15 della L.R. n. 2 del 12-01-2001.
[33] Allegato abrogato dall'articolo 7 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2.

FONTE DELLA LEGGE: BANCA DATI DEJURE


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.